L. 9 maggio 1975, n. 153.

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

(G.U.R.I. 26-05-1975, n. 137).

 

TITOLO I

OBIETTIVI DELLA LEGGE

 

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972. E' istituito, quindi, un regime di aiuti allo scopo di:

a) promuovere sollecitamente l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura;

b) favorire, attraverso una adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati;

c) adeguare il livello di formazione generale tecnica ed economica della popolazione agricola attiva attraverso la informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

 

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto ordinario possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive del Consiglio della CEE n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o zone agricole purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse nonché dei principi fondamentali della presente legge.

Ai sensi degli articoli 14 dello statuto della regione Sicilia, 3 dello statuto della regione Sardegna, 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono con proprie leggi regolare la materia di attuazione delle direttive della CEE n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 per adattarla alle esigenze dei singoli territori regionali o provinciali o zone agricole anche in deroga alla disciplina della presente legge purché in ogni caso siano rispettati i limiti stabiliti dalle direttive comunitarie stesse, nonché dalle norme fondamentali delle riforme agrarie ed economico-sociali della Repubblica.

Si considerano fondamentali ai fini dell'applicazione del primo comma i principi contenuti negli articoli seguenti della presente legge: 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 - terzo, sesto e settimo comma -, 24 - primo e secondo comma -, 25, 26, 30 - primo e terzo comma - 33, 34, 37 - primo e secondo comma -, 38, 40 - primo, secondo e terzo comma - 42, 44, 48 - primo comma - 49 - secondo, terzo, quinto e settimo comma -, 50, 54 - primo comma -, 55, 56, 57 e 58.

Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome provvederanno ad adeguare la loro legislazione ai sensi del primo e del secondo comma entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni adottate dalle regioni ai sensi della presente legge saranno comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri perché provveda non oltre 60 giorni a sottoporle alla commissione della CEE, sia allo stato di progetto che nel testo definitivamente adottato.

Fino a quando le regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e le province di Trento e Bolzano non avranno provveduto con le proprie leggi, ai sensi del precedente quarto comma, si applicano nei loro territori le disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni già contenute in leggi regionali vigenti purché non in contrasto con i limiti stabiliti rispettivamente per le regioni a statuto speciale e per le regioni a statuto ordinario nel secondo e nel terzo comma del presente articolo.

 

Art. 3.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti e misure, ed in particolare i piani di sviluppo aziendale di cui al titolo III, dovranno armonizzarsi con i programmi regionali d'intervento e piani zonali e, in mancanza con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.

Le regioni dovranno armonizzare i programmi regionali di intervento e loro direttive al programma economico nazionale.

I programmi regionali di intervento o, in mancanza, le direttive regionali, dovranno comprendere tutti gli elementi atti ad illustrare il nesso esistente sul piano regionale tra gli interventi previsti e la situazione economica nonché le caratteristiche delle strutture agrarie.

 

Art. 4.

I fondi di cui agli articoli 6, lettere a), c) e d), 7 lettera b), 8, lettere a), c), d), e) e 10 della presente legge sono ripartiti tra le regioni con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I fondi di cui all'articolo 6 lettera e), saranno ripartiti dal CIPE con le modalità di cui al precedente comma, previa determinazione della quota da riservare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 30.

I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (2), sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attività.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni dal 1975 al 1978 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

 

Art. 5.

Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, potranno apportare, all'occorrenza, variazioni alla destinazione dei fondi loro assegnati, nell'ambito delle finalità indicate dalla presente legge (1).

 

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

 

Art. 6.

Per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole, di cui al titolo III della presente legge sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) un limite di impegno di lire 10 miliardi per l'esercizio 1974, di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1976 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 quale concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 18;

b) lire 3 miliardi per l'esercizio 1974, lire 6 miliardi per l'esercizio 1975, lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978, quale apporto alla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 21;

c) lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4,2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 5 miliardi per l'esercizio 1976, lire 5 miliardi per l'esercizio 1977, lire 5 miliardi per l'esercizio 1978, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1979, lire 800 milioni per l'esercizio 1980, per la concessione di contributi aggiuntivi per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico ai sensi dell'articolo 23;

d) lire 4 miliardi per l'esercizio 1974, lire 8,7 miliardi per l'esercizio 1975, lire 12,4 miliardi per l'esercizio 1976, lire 15,7 miliardi per l'esercizio 1977, lire 17,3 miliardi per l'esercizio 1978, lire 9,8 miliardi per l'esercizio 1979, lire 4,7 miliardi per l'esercizio 1980 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1981 per la concessione di contributi a favore degli imprenditori che si impegnano a tenere la contabilità aziendale ai sensi dell'articolo 29;

e) lire 500 milioni per l'esercizio 1974, lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la concessione degli aiuti di avviamento alle associazioni di cui all'articolo 30.

 

Art. 7.

Per gli aiuti previsti al titolo IV della presente legge relativi all'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 6 miliardi per l'esercizio 1974, lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, quale anticipazione al fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'articolo 46 della presente legge per il pagamento della indennità per anticipata cessazione della attività agricola;

b) lire 8 miliardi per l'esercizio 1974, lire 12 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978 per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'articolo 41;

c) lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 quale anticipazione alla sezione speciale del fondo di rotazione, di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, istituita dall'articolo 47 della presente legge per l'acquisto e la gestione di terreni e il pagamento dei canoni di affitto delle terre acquisite dagli organismi fondiari.

 

Art. 8.

Per le misure previste al titolo V della presente legge relative alla informazione socio-economica ed alla qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per lo svolgimento della attività di informazione socio-economica di cui ai successivi articoli 48 e 49;

b) lire 1 miliardo per l'esercizio 1974, lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978, per la concessione di aiuti per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 51;

c) lire 2 miliardi per l'esercizio 1975, lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1976 lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1979 per l'assunzione di consulenti socio-economici ai sensi dell'articolo 60;

d) lire 2 miliardi per l'esercizio 1974, lire 4 miliardi per l'esercizio 1975, lire 6 miliardi per l'esercizio 1976, lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 per lo svolgimento dell'attività di qualificazione professionale di cui agli articoli 55 e 56;

e) lire 300 milioni per l'esercizio 1974, lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per le spese concernenti la diramazione dei bollettini regionali previsti dall'articolo 54.

 

Art. 9.

E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio 1974 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 per la pubblicazione di bollettini di cui all'articolo 54, terzo comma, della presente legge, per la predisposizione e la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della relazione di cui all'articolo 62, nonché per le attività del Ministero di cui agli articoli 17, penultimo comma, 26, ultimo comma, e 27.

 

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1978 per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 51.000 milioni per l'anno 1974 e in lire 97.400 milioni per l'anno 1975 si provvede, rispettivamente, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1975. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1978, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO III

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Sezione I

Interventi per l'attuazione dei piani di sviluppo

 

Art. 11.

Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, singole ed associate, che siano in grado di conseguire attraverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto dell'articolo 11 della direttiva CEE del 17 aprile 1972, n. 159, e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli; rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;

b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo articolo 17.

Le misure previste dal presente titolo dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate.

 

Art. 12.

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede.

 

 

Art. 13.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche: le cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione; le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché i soci ritraggano dalla attività aziendale ed associata almeno il 50 per cento del proprio reddito ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In ogni caso, gli investimenti debbono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro e al colono o congiuntamente al mezzadro e al colono ed al concedente sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 11 e 12 della presente legge; i mezzadri e i coloni possono presentare anche in mancanza di accordo con il concedente il piano di sviluppo aziendale.

Sempreché il piano di sviluppo sia stato approvato dalla regione, il piano può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano nonché le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciuti all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

 

Art. 14.

Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'articolo 17.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi un'azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una ULU da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione all'azienda condotta in comune sia dell'azienda di cui è titolare.

L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2.300 ore per ULU.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore dell'azienda che richiede i benefici di legge in conformità delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12;

b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o l'eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto. Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale dovrà essere prodotto il contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile relativo all'acquisto o all'affitto ultraquindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale. Nel caso in cui le nuove superfici aziendali siano acquistate o prese in affitto ultraquindicennale da un organismo fondiario ai sensi del successivo titolo, si considera atto giuridicamente valido la dichiarazione dell'organismo medesimo che è disposto a vendere od affittare le superfici predette di cui dovrà essere specificato ogni elemento di individuazione catastale;

c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

La durata del piano di regola non può eccedere i sei anni.

Nei territori del Mezzogiorno e nelle zone depresse, ivi comprese le zone classificate montane delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni, la durata del piano può essere prolungata fino ad un massimo di nove anni.

 

Art. 15.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

concessione di un corso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano, ai sensi del successivo articolo 18;

garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e i relativi interessi secondo quanto disposto nei successivi articoli;

cessione, in proprietà o in affitto, delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione dell'attività agricola di cui al successivo titolo IV;

contributi in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina ed ovina.

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terre e di bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso e possono essere concesse per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

L'imprenditore che intende presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre, o sull'ampliamento della superficie aziendale, che non ritenga acquisire o non possa ottenere in proprietà o in affitto terreni da persone che intendono avvalersi delle provvidenze per la cessazione dell'attività agricola mediante diretti rapporti, può rivolgersi all'organismo di intervento fondiario - di cui al successivo articolo 39 - per ottenere in proprietà o in affitto terreni obbligandosi a corrispondere il prezzo di acquisto o il canone di affitto e ad adempiere ogni altra condizione di legge.

Gli enti di sviluppo agricolo assistono gli imprenditori agricoli, che ne facciano richiesta, e senza oneri per gli interessati, ai fini degli adempimenti necessari per l'ottenimento delle provvidenze di cui al presente articolo.

 

Art. 16.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la documentazione relativa sono esenti da bollo.

Le disposizioni contenute nell'articolo unico del regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, si applicano anche alle spese e ad ogni altro compenso spettante ai notai a qualsiasi titolo per le operazioni di credito agrario.

 

Art. 17.

Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono, con riferimento alle singole province, le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli (al netto degli oneri sociali) determinate dall'ISTAT.

Tali livelli vengono modificati per gli anni successivi al 1973 sulla base delle analoghe serie delle retribuzioni medie extra-agricole all'uopo determinate dall'ISTAT.

Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilità sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e calcolati dall'ISTAT, per provincia o, in mancanza, per regione.

I dati sulle retribuzioni medie pro capite sopraindicati verranno comunicati dall'ISTAT al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alle regioni entro il 31 ottobre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.

Gli indici e i dati determinati dall'ISTAT in base a quanto previsto nei precedenti commi saranno resi noti a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo debbono essere assunti a base i seguenti elementi:

durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore;

remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al 2 per cento per la terra ed i fabbricati e dell'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.

Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricola, secondo quanto previsto dall'articolo 4 paragrafo 4, lettera b), della direttiva n. 159 del 1972.

Si intende conseguito l'obiettivo di ammodernamento anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi, il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che saranno stabiliti in ciascuna regione.

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con le regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le modalità per l'individuazione delle aziende di riferimento nei differenti territori ed in base a determinati ordinamenti produttivi. A tal fine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stipulerà con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) specifiche convenzioni.

I modelli avranno valore per un triennio dalla data della loro pubblicazione.

 

Art. 18.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda (2).

Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 9 per cento, elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 3 per cento, e al 2 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno e agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, delimitati a norma delle vigenti leggi.

La quota di concorso per ciascun mutuo è corrisposta direttamente agli istituti mutuanti in misura costante alla scadenza delle annualità o semestralità relative. Il concorso negli interessi è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata sull'importo concesso a mutuo, maggiorato degli interessi di preammortamento, al saggio totale di interesse praticato dall'istituto di credito, e quella determinata al tasso di favore, ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso nella misura sopra determinata. Conseguentemente il mutuatario corrisponderà all'istituto mutuante la differenza tra l'annualità o semestralità dovute per l'estinzione del mutuo e la rata costante del concorso negli interessi.

 

Art. 19.

Il concorso di cui al precedente articolo è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Gli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento possono effettuare le operazioni di mutuo globale per investimenti fondiari e per le dotazioni aziendali previste dalla presente legge, ai fini del finanziamento del piano di sviluppo, anche in deroga ai propri statuti e alle disposizioni di legge che li riguardano.

Tra gli istituti di cui ai precedenti commi è incluso l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane che è autorizzato ad effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 13, 21 e 22 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Tali operazioni rientrano ad ogni effetto in quelle disciplinate dalle norme sul credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui contratti per gli investimenti fondiari sono assistiti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, da garanzie reali, o, in difetto delle predette garanzie, dalla fidejussione di cui all'articolo 20 della presente legge. I mutui o parte di mutuo di durata decennale relativi agli investimenti mobiliari sono assistiti da privilegio legale ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 del 5 luglio 1928.

E' consentito agli istituti di credito, a richiesta dell'imprenditore interessato, di accettare il trasferimento del privilegio legale, in caso di vendita o perimento del bene oggetto del privilegio, su altro bene mobile non soggetto a precedenti gravami o a diversi oneri.

L'imprenditore può chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito, allo stesso tasso globale dell'operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tale caso egli corrisponderà all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

L'istituto di credito è tenuto a concedere la richiesta attualizzazione del concorso, non appena in possesso del provvedimento formale di concessione-liquidazione del concorso negli interessi che avrà luogo con le modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

 

Art. 20.

Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del "Fondo interbancario" di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, fideiussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fideiussione non può in nessun caso eccedere il 50 per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile al 60 per cento per il Mezzogiorno e gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Per le cooperative agricole e le altre forme associative di cui al precedente art. 13 la misura della fideiussione può essere elevata fino al 90 per cento.

Per gli affittuari, mezzadri e coloni che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 19 anche in deroga ai propri statuti ed alle disposizioni di legge che li riguardano, con la sola garanzia fideiussoria di cui al primo comma del presente articolo o con fideiussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.

Per tali operazioni gli istituti di credito possono, con autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni garantite dallo Stato.

Ai fini della garanzia del titolo fondiario emesso dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario, la fideiussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è parificata alla garanzia ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili (3).

 

Art. 21. (4)

Presso il Fondo interbancario di garanzia di cui alla L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni è istituita una speciale sezione per la prestazione della fideiussione di cui al precedente articolo dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa.

La sezione speciale è amministrata da un comitato direttivo ed è sottoposta a controllo di un collegio sindacale.

Il comitato è composto da: due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Fondo interbancario di garanzia, un rappresentante degli istituti di credito designato dal Ministero del tesoro, un rappresentante della Banca d'Italia, quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale di queste designati e nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre rappresentanti delle regioni interessate.

Il comitato direttivo e il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro. Nella stessa forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il presidente del comitato e del collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.

La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del presente articolo emanerà, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, le norme regolamentari per il proprio funzionamento e per le procedure da osservare per la concessione della richiesta garanzia e la corresponsione delle somme dovute in caso sia chiamata ad adempiere le obbligazioni assunte (3) (5) .

 

Art. 22.

Per far fronte agli obblighi derivanti dalla concessione delle fideiussioni, alla sezione speciale del Fondo interbancario saranno attribuiti annualmente gli apporti statali di cui all'articolo 6.

Tutte le operazioni di credito agrario poste in essere in base alla presente legge sono soggette alle trattenute di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, trattenute che affluiscono alla sezione speciale del Fondo interbancario, che interviene in sostituzione della garanzia prevista dalla legge medesima (4).

Affluiscono altresì alle disponibilità della sezione del Fondo interbancario, per gli scopi ad essa demandati dalla presente legge un'aliquota pari a quella prevista dalla lettera d) del nono comma dell'art. 36 della citata L. 2 giugno 1961, n. 454, nonché gli interessi maturati sulle somme comunque affluite alla gestione, che saranno versate ad apposito conto corrente fruttifero intestato alla "Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia" (4).

La fideiussione prevista dalla presente legge non è cumulabile con gli altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato e delle regioni o comunque erogati da enti o istituti pubblici (4).

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento della sezione speciale, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere.

 

Art. 23.

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 18, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno (6).

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione (7).

 

Art. 24.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda (8).

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suindicato, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate (9).

La concessione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle decisioni che saranno adottate in relazione al punta 3 dell'articolo 9 della direttiva CEE 17 aprile 1972, n. 159.

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40 per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto la approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente articolo 14.

I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 5 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

 

Art. 25.

Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche dagli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile, da accertarsi dall'autorità cui è rimessa l'approvazione del piano di sviluppo.

In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 18 è limitato all'80 per cento dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile o comunque ad un importo massimo di 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nella azienda compreso l'imprenditore agricolo (9).

 

Sezione II

Rapporti Stato-regioni

 

Art. 26.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dovranno adottare le norme procedurali necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) determinazione degli organi cui saranno affidate le varie fasi dell'attività amministrativa, tecnica e decisoria relativa alla presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 5 della direttiva CEE n. 159, alla loro istruttoria, alla approvazione del piano di sviluppo, alla concessione delle provvidenze ed alla vigilanza sull'attuazione del piano;

b) determinazione di un termine non superiore a 90 giorni entro il quale le domande debbono essere accettate o respinte;

c) istituzione di un comitato consultivo, che potrà anche essere articolato territorialmente, con il compito di esprimere un parere sulla rispondenza del piano di sviluppo aziendale ai principi ed alle disposizioni contenute nella presente legge nonché sulla idoneità sua alla realizzazione degli obiettivi di ammodernamento con gli investimenti e gli altri interventi in esso programmati.

Del comitato dovranno far parte in prevalenza i rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate in conformità delle direttive espresse dalla presente legge e di quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato con le modalità di cui all'articolo 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Le regioni formeranno tempestivamente tutti gli elementi, le notizie ed i chiarimenti che si rendessero necessari in via generale o per specifiche situazioni, per corrispondere a richieste della Comunità, o che comunque siano connessi al mantenimento dei rapporti con la Comunità economica europea.

Le regioni invieranno periodicamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dettagliate relazioni sull'attività svolta e sui problemi generali e particolari che si presenteranno in connessione con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge nei rispettivi territori. Dovranno altresì fornire ogni tre mesi situazioni statistiche sulla base delle impostazioni e dei moduli che saranno ad esse comunicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

Art. 27.

In caso di persistente inadempimento degli organi regionali nello svolgimento delle attività amministrative di attuazione delle direttive comunitarie di cui all'articolo 1, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri o del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il presidente della giunta regionale interessata, autorizza il Ministro per l'agricoltura e le foreste a disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale, proponendo, ove occorra, le opportune variazioni di bilancio.

 

Art. 28.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta delle regioni interessate assegnerà la quota di concorso a ciascun istituto di credito.

Le regioni, che potranno chiedere all'occorrenza eventuali variazioni nell'ambito della quota loro assegnata, faranno ogni trimestre richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste del fabbisogno necessario all'impegno, liquidazione o pagamento del concorso che avrà luogo a norma dell'articolo 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al precedente comma saranno attribuite alle regioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con mandato diretto di pagamento.

Non appena provveduto alla liquidazione del concorso le regioni dovranno rimettere al Ministero la dimostrazione analitica delle somme erogate per consentire il tempestivo inoltro alla Comunità economica europea delle richieste di rimborso.

 

Sezione III

Aiuti per la contabilità aziendale

 

Art. 29.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e 66 unità di conto nel quarto (10).

Le regioni provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo previsto dal primo comma del presente articolo.

 

Sezione IV

Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

 

Art. 30.

Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2.600 unità di conto ad un massimo di 7.890 unità di conto secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune (10).

Per ottenere il contributo, le associazioni debbono essere costituite con un voto pro capite successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, nonché dalle leggi speciali per le associazioni di produttori.

Le funzioni amministrative relative all'applicazione del presente articolo sono esercitate dalle regioni.

Per le associazioni a carattere interregionale provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni interessate.

 

Sezione V

Principi e limiti per l'emanazione di norme regionali

 

Art. 31.

Le regioni, nell'emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture aziendali agrarie e fondiarie devono attenersi ai principi ed ai limiti stabiliti dall'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del Consiglio delle Comunità europee del 17 aprile 1972.

 

TITOLO IV

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE

Sezione I

Indennità per la cessazione dell'attività agricola

 

Art. 32.

Per il conseguimento delle finalità di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge ed in applicazione della è istituita una indennità a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attività alle condizioni stabilite dalle successive disposizioni.

 

Art. 33.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli titolari di aziende con superficie non superiore ai 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al 65° anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.

I titolari di aziende con superficie superiore agli ettari 15, che trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di età e goderne fino al sessantacinquesimo, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da una infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50 per cento, nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.

L'indennità predetta può essere concessa, in ogni caso, agli imprenditori di età compresa tra i 55 e i 65 anni, le cui aziende ricadono in territori classificati montani in base alle vigenti disposizioni di legge qualunque sia la superficie relativa.

Per la concessione della indennità prevista dalla presente legge può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Per il calcolo del tempo attivo si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

 

Art. 34.

Hanno altresì titolo alla indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo 32, sempreché ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonché i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dalla presente legge.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Ai fini anzidetti per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda destinata a scomparire almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda.

Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare della azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'articolo 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorché deceduto.

 

Art. 35.

Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 32, ai fini della concessione dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'articolo 33, l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni e integrazioni costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano a tali effetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. La inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempimento della indennità percepita fin dall'inizio, aumentata dagli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anziché in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile.

 

Art. 36.

Per coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'articolo 24, ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'articolo 32, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi dell'articolo 34, quarto comma, presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;

c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) del precedente articolo.

 

Art. 37.

La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'articolo 35, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

affitto per almeno 15 anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dall'articolo 8 della direttiva delle Comunità europee n. 159 del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole e che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività aziendale, previo accertamento degli organi regionali;

oppure destinazione a fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

La superficie agricola può essere altresì posta a disposizione degli organismi fondiari di cui al successivo articolo 39 mediante vendita o affitto non inferiore a 15 anni, per essere destinata ad uno degli scopi sopra indicati.

Qualora non sia possibile utilizzare la terra acquisita per uno degli scopi predetti, gli organismi medesimi possono destinarla alla formazione o all'arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrici ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 38.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del 65° anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta di parte:

900 unità di conto per gli imprenditori coniugati;

600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

 

Sezione II

Organismi fondiari, acquisizione e destinazione delle terre

 

Art. 39.

Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonché la Cassa per la formazione della proprietà contadina istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

 

Art. 40.

Il prezzo di cessione delle terre da parte degli organismi fondiari agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo agricolo non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori è corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.

Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avrà luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula predetta.

Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della "tariffa di rendita vitalizia immediata", adottata dall'Istituto nazionale assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detta rendita è reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di età inabili al lavoro.

Gli organismi fondiari, in presenza di idonee condizioni destinano immediatamente la terra all'ingrandimento delle aziende, mediante cessione in proprietà o in affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi, se acquisita a titolo di proprietà, o in subaffitto per almeno quindici anni, se acquisita in affitto, a imprenditori singoli o associati che abbiano presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo aziendale; ovvero a rimboschimento o a scopi non agricoli, favorendo la realizzazione di pubbliche iniziative per la utilizzazione dei fondi medesimi a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.

L'organismo, nell'ambito delle sue disponibilità, deve soddisfare tempestivamente le richieste dell'imprenditore di cui al penultimo comma del precedente articolo 15, rilasciando dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.

L'organismo può anche procedere con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

I terreni che non possono essere destinati agli scopi di miglioramento strutturale verranno utilizzati nell'ambito dei piani zonali per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento, per iniziative sperimentali dimostrative o per formazione di aziende silvo-pastorali.

Qualora i terreni suscettibili di utilizzazione agricola non possono essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, gli organismi medesimi debbono adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento, a richiesta dell'organismo fondiario. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.

In deroga a qualsiasi contraria disposizione, l'organismo fondiario ha facoltà di subaffittare, per gli scopi di cui alla presente legge, senza bisogno di consenso del proprietario, i terreni ricevuti in affitto.

 

Sezione III

Premio di apporto strutturale

 

Art. 41.

Per realizzare le condizioni più idonee al raggiungimento dei fini di cui al punto b) dell'articolo 1 della presente legge, è istituito altresì un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinino le terre, di cui sono proprietari, agli scopi precisati nel precedente articolo 37.

 

Art. 42.

Il premio è corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite dal presente titolo.

Il premio di apporto strutturale può essere concesso, su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'articolo 37.

Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione dei terreni, comprese le forme sostitutive di esso, e al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che avendo il loro affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta chiesto l'indennità di cessazione di cui all'articolo 32, pongano a disposizione propri terreni per gli scopi previsti dall'articolo 37;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennità di cessazione dell'attività agricola, offrano i propri terreni di cui abbiano la disponibilità, per gli scopi previsti dall'articolo 37;

d) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo III;

f) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire della indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'articolo 37; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti; in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Il predetto premio è pari a otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone, per gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del presente articolo; a sei annualità del canone di affitto, come sopra determinato, per gli aventi titolo indicati alla lettera c).

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'articolo 40.

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.

 

Sezione IV

Norme previdenziali

 

Art. 43.

I beneficiari della indennità per anticipata cessazione della attività agricola prevista dalla presente legge i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono, anche in mancanza dei requisiti previsti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni stesse.

Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:

a) all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso i quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;

b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

L'onere derivante dalla erogazione delle prestazioni di cui al precedente comma è assunto a completo carico dello Stato ed è rimborsato agli istituti, casse o gestioni interessate sulla base delle risultanze contabili di spesa rilevate annualmente dai rendiconti generali di gestione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

Sono vietate eventuali diminuzioni delle prestazioni previdenziali e assistenziali con pregiudizio per i beneficiari dell'indennità; è altresì vietato ogni indebito aumento degli oneri contributivi a carico degli stessi. Sono invece automaticamente estese ai destinatari dell'indennità gli eventuali miglioramenti delle prestazioni suddette, in modo che il trattamento di sicurezza sociale resti uguale rispetto a coloro che non hanno cessato l'attività.

 

Sezione V

Rapporti Stato-regioni

 

Art. 44.

Le regioni provvedono all'accettazione delle domande di indennità per l'anticipata cessazione dell'attività agricola e di premio di apporto strutturale, all'istruttoria delle medesime, all'accertamento della sussistenza delle condizioni necessarie per la corresponsione dell'indennità e del premio predetti, ivi compresa l'istruttoria relativa alla destinazione delle terre per gli scopi previsti dall'articolo 37. Per la corresponsione delle provvidenze previste dal presente titolo, i relativi provvedimenti dovranno armonizzarsi con i programmi regionali di intervento e piani zonali ed in mancanza con le direttive all'uopo formulate dalle regioni.

Le regioni possono stabilire criteri di priorità per la concessione del premio di apporto strutturale, nell'ambito dei principi fissati nella presente legge.

Qualora l'avente titolo all'indennità abbia fatto ricorso per la cessione del proprio fondo all'organismo fondiario, le certificazioni da questo rilasciate sono valide ai fini dell'espletamento delle relative incombenze istruttorie.

Le regioni, esperiti gli adempimenti di propria competenza, ad esse demandati dal presente articolo, rilasciano motivato nulla-osta per il pagamento delle indennità nel quale debbono essere compresi tutti gli elementi necessari per la emanazione dei conseguenti atti amministrativi.

Il nulla-osta è trasmesso contemporaneamente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale che provvede al pagamento ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede al mantenimento dei rapporti finanziari con la Comunità europea.

Al termine di ciascun trimestre le regioni devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con appositi elenchi nominativi, distinti per provincia, le domande ad esse pervenute per la concessione della indennità di cessazione della attività agricola nonché l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente.

Nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le regioni devono attenersi alle direttive di cui alla presente legge e a quelle che saranno successivamente emanate dallo Stato ai fini dell'indennizzo e del coordinamento di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

 

Sezione VI

Particolari provvidenze a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati o concessi a mezzadria e colonia

 

Art. 45.

A favore dei proprietari del terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia iscritti nei ruoli della imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a L. 2.000.000 che pongono i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per le finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale di cui all'articolo 41, con una maggiorazione del 30 per cento.

La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all'affittuario, al mezzadro o al colono al prezzo di cui al primo comma dell'articolo 40, o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto di affitto per una durata non inferiore a 15 anni soggetto alle disposizioni generali in materia di affitto.

I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario di cui all'articolo 39 con l'obbligo di questo di rivenderli sempre alle condizioni di cui al precedente articolo 40, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a 15 anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.

 

Sezione VII

Norme procedurali

 

Art. 46.

Alla erogazione della indennità per anticipata cessazione dell'attività agricola prevista dal titolo IV della presente legge provvede l'Istituto nazionale per la previdenza sociale attraverso una gestione speciale che sarà alimentata finanziariamente mediante anticipazioni tratte da un fondo di rotazione, a questo fine istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il fondo sarà alimentato dagli apporti di cui all'articolo 7 della presente legge, ed incrementato con rimborsi che saranno effettuati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), sezione orientamento, a' termini dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva n. 160 del 17 aprile 1972.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite in ciascun esercizio le quote dei fondi da concedere in anticipazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale che saranno determinate avuto riguardo alla presumibile entità delle domande di concessione delle indennità.

L'attribuzione potrà riguardare anche lo stanziamento attribuito all'esercizio successivo a quello in cui la ripartizione stessa viene effettuata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale dovrà presentare entro il 30 marzo di ciascun anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il conto analitico delle indennità pagate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nell'analisi che sarà richiesta dagli organi comunitari ai fini del rimborso delle quote a carico del FEOGA sezione orientamento.

Al pagamento del premio di apporto strutturale di cui agli articoli precedenti provvedono le regioni in base al nulla-osta degli organismi fondiari quando il terreno è stato ad essi ceduto in vendita o in affitto per le destinazioni previste dalla direttiva n. 160 del 17 aprile 1972 e dalla presente legge. Nelle altre ipotesi le regioni provvederanno direttamente.

Le regioni e gli organismi fondiari informano trimestralmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della loro attività in generale, concernente le funzioni ad essi attribuite dal titolo IV della presente legge, ed in particolare forniscono dettagliate notizie in ordine alla destinazione delle terre acquisite per gli scopi di cui al precedente articolo 37 per consentire la più sollecita definizione dei rapporti finanziari con gli organi comunitari (11).

 

Art. 47.

Per le esigenze finanziarie degli organismi fondiari relative all'acquisto dei terreni, alla gestione degli stessi, al pagamento dei canoni di affitto è istituita una sezione speciale del fondo di rotazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, che sarà alimentata con gli stanziamenti di cui alla lettera c) del precedente articolo 7 incrementati dai rimborsi che affluiranno da parte degli organismi fondiari relativamente alle vendite, alle concessioni in enfiteusi, agli affitti che gli stessi effettueranno in applicazione dell'articolo 40 della presente legge.

A tal fine con apposite convenzioni, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, saranno disciplinati i rapporti tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organismi fondiari, con particolare riguardo alle modalità con cui dovranno essere effettuati i rimborsi sopra detti, nonché le anticipazioni a favore degli imprenditori medesimi.

I prelevamenti nell'ambito delle anticipazioni accordate saranno effettuati su richiesta degli organismi fondiari per l'importo corrispondente ad operazioni specificate in appositi elenchi allegati alle richieste medesime.

Le somme eventualmente non impiegate dalla sezione speciale sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi sulla contabilità generale dello Stato (11).

 

TITOLO V

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Sezione I

Informazione socio-economica

 

Art. 48.

Le regioni istituiscono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quadro della loro organizzazione amministrativa, appositi servizi di informazione socio-economica per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 della e dell'articolo 50 della presente legge

Nel quadro delle disposizioni da emanare con leggi regionali possono essere previste anche sezioni specializzate di informazione socio-economica nell'ambito dei servizi esistenti o da affidarsi ad enti ed istituti operanti nel settore agricolo.

 

Art. 49.

Le regioni, oltre a svolgere direttamente le attività di cui all'articolo precedente, possono affidare i compiti di informazione socio-economica ad associazioni che si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati nel quadro e con le finalità stabiliti dal titolo I della citata direttiva n. 161.

Sono condizioni necessarie e sufficienti, per le stesse associazioni, ai fini dell'affidamento dei compiti di informazione socio-economica, le seguenti:

a) essere costituite da produttori agricoli;

b) assumere come scopo sociale le attività espressamente previste dal successivo articolo 50;

c) essere costituite per la durata non inferiore a 10 anni;

d) prevedere l'adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso di requisiti per lo svolgimento dell'attività assunta come scopo sociale e che, entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione, siano formati per almeno il 75 per cento da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dagli articoli seguenti.

Le associazioni regionali in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi debbono essere riconosciute con provvedimento della regione quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di soci che la stessa regione ritenga congruo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Al riconoscimento delle associazioni alle quali partecipano produttori agricoli le cui aziende ricadano in due o più regioni provvede, con proprio decreto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di soci che lo stesso Ministro ritenga congruo ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.

Le associazioni sono rette da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti ed approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o dalla regione, a seconda che trattisi rispettivamente di associazioni interregionali o regionali, che decidono sugli eventuali ricorsi ed hanno facoltà di apportarvi modifiche.

I compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istitui ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato che già operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie e che siano riconosciuti idonei allo svolgimento delle attività di informazione socio-economica, sempreché ne facciano richiesta entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed adeguino le proprie norme statutarie e la propria organizzazione alle esigenze connesse allo espletamento dei nuovi compiti.

Il riconoscimento della idoneità è demandato alla regione o al Ministro per l'agricoltura e le foreste, secondo che gli istituti o enti operino nell'ambito di una sola o di più regioni.

 

Art. 50.

Le attività di informazione socio-economica di cui ai precedenti articoli debbono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:

a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

b) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;

c) porre le persone interessate a dare nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

d) fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento e il proseguimento dell'attività agricola o per l'eventuale scelta di un'attività non agricola oppure per l'eventuale definitiva cessazione della loro attività professionale;

e) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura, e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;

f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle dei familiari.

L'affidamento dei servizi di informazione socio-economica alle associazioni di cui al precedente articolo può essere revocato dalla regione ove questa constati il mancato adempimento da parte delle stesse associazioni delle finalità di cui al precedente comma.

 

Sezione II

Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

 

Art. 51.

Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 4 della istituiti corsi di formazione e perfezionamento, nonché incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici, al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento delle proprie cognizioni tecniche, economiche e sociali a quanti, avendo già acquisito una sufficiente esperienza nel settore agricolo, intendano dedicarsi a titolo professionale a questa attività.

I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento di consulenti socio-economici si svolgono presso facoltà universitarie da scegliersi tra quelle di scienze agrarie, scienze economiche, giurisprudenza, scienze politiche, scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina veterinaria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, sentiti i Consigli superiori dell'agricoltura e della pubblica istruzione, con apposite convenzioni da stipulare con le università, ad assicurare l'istituzione e lo svolgimento dei corsi sopra indicati.

Tali convenzioni, nelle quali sarà anche precisata la durata minima dei corsi nonché l'ente a cui fa carico la spesa, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

a) essere stipulate in modo da ottenere la migliore ripartizione geografica delle sedi dei corsi in tutto il territorio nazionale e comunque in ogni regione, provvedendosi, per quelle regioni ove non vi fossero le predette facoltà universitarie, con appositi corsi istituiti dalle più vicine facoltà;

b) assicurare l'uniformità delle materie di insegnamento; in particolare dovranno essere previsti i seguenti insegnamenti:

1) cultura generale, con particolare riguardo alle disposizioni della Costituzione ed al funzionamento degli istituti della democrazia parlamentare, degli enti locali e degli organismi comunitari;

2) sviluppo economico ed agricoltura moderna;

3) economia del lavoro agricolo;

4) aspetti istituzionali del mondo rurale, con particolare riferimento all'associazionismo ed all'organizzazione del mercato e della distribuzione;

5) princìpi e strutture dell'assistenza tecnica;

6) metodologia e tecnica della informazione;

7) analisi della gestione aziendale e contabilità agraria;

8) aspetti giuridici, economici, contrattuali ed assistenziali della normativa del lavoro, con particolare riferimento a quella agricola;

9) sicurezza del lavoro e medicina sociale;

10) legislazione agraria, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali;

11) provvidenze statali e regionali a favore dell'agricoltura;

12) interventi finanziari della CEE nel settore agricolo (FEOGA) e nel settore sociale (Fondo sociale);

13) nozioni di politica agricola regionale, nazionale e comunitaria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le regioni, stipulerà con enti pubblici e privati apposite convenzioni per assicurare ai partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento di cui al presente articolo il vitto e l'alloggio per la durata dei corsi stessi.

 

Art. 52.

Sono ammessi ai corsi di formazione di consulenti socio-economici i candidati che abbiano almeno i seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 40;

b) possesso, per almeno l'80 per cento dei partecipanti, di diploma di laurea in scienze agrarie o forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o di diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario; per il restante 20 per cento, potranno essere ammessi coloro che avendo età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 45, abbiano per almeno 5 anni svolto attività di direzione in organizzazioni professionali, sindacali e cooperative di interesse agricolo;

c) aver superato un colloquio psico-attitudinale, inteso ad accertare la propensione allo svolgimento dell'attività di consulenza e il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo nonché una sufficiente esperienza nel settore agricolo.

Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento sono richiesti i seguenti requisiti:

a) aver svolto per almeno tre anni attività pratica di consulente socio-economico;

b) aver superato un colloquio inteso ad accertare, sulla base dei titoli e dell'esperienza acquisita, l'attitudine dei candidati a frequentare con profitto i corsi di perfezionamento di consulenti socio-economici.

Le modalità per i colloqui per l'ammissione ai corsi di formazione e a quelli di perfezionamento saranno regolate dalle convenzioni di cui al precedente articolo 51.

Gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attività di servizio.

 

Art. 53.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dalle facoltà universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti ed orali.

L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte delle regioni ai sensi dell'articolo 48 e da parte delle associazioni, istituti ed enti ai sensi dell'articolo 49.

A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.

 

Art. 54.

Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura italiana e del mondo rurale, le regioni dirameranno, con apposito bollettino mensile, notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio regionale per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonché sulle provvidenze che la legislazione regionale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

Per una efficace divulgazione di tale notiziario le regioni potranno avvalersi, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricoli e delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali delle categorie agricole, nonché delle trasmissioni radio-televisive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per coordinare l'attività di informazione socio-economica, diramerà bollettini trimestrali che consentano acquisizioni di tutte le necessarie notizie a livello nazionale riguardo alle attività di informazione socio-economica, curando anche il coordinamento dei bollettini regionali.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per garantire la più ampia divulgazione di tali informazioni potrà avvalersi, anche attraverso apposite convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricola, delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria, nonché delle trasmissioni radiotelevisive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovrà altresì, assicurare ampia divulgazione della politica agricola comune, sia nel settore delle strutture, che in quello dei mercati e in quello sociale, anche attraverso la diffusione dei testi dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni del Consiglio delle Comunità europee.

 

Sezione III

Qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura

 

Art. 55.

Per il conseguimento delle finalità previste dagli articoli 5 e 6 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 17 aprile 1972, n. 161, le regioni istituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi servizi di qualificazione professionale per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna.

La qualificazione professionale dovrà, in particolare, tendere, attraverso una formazione complementare sia tecnica che economica, a promuovere la formazione di efficienti ed aggiornati capi di azienda e, più generalmente, a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli.

 

Art. 56.

Le regioni svolgono direttamente le attività di cui all'articolo precedente, assicurando, in ogni caso, la partecipazione delle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le regioni possono affidare lo svolgimento delle attività previste nel precedente articolo alle organizzazioni professionali e dei produttori agricoli, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che debbono avvalersi di associazioni o istituzioni specializzate da esse costituite.

Tali associazioni o istituzioni devono ottenere specifico riconoscimento, con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 49, sempreché vengano accertate le seguenti condizioni:

a) idoneità delle strutture, delle attrezzature e degli ausili didattici per lo svolgimento di attività di formazione e di perfezionamento professionale;

b) disponibilità di istruttori di adeguata qualificazione, per esperienza acquisita nell'insegnamento medio superiore o universitario. Possono essere anche utilizzate collaborazioni tecniche di particolare competenza della pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonché delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;

c) gestione amministrativo-contabile separata dalle altre attività.

 

Art. 57.

Ai fini della qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura saranno istituiti appositi corsi che dovranno distintamente indirizzarsi alla formazione ed al perfezionamento di capi di azienda ed alla formazione ed alla qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di formazione per capi di azienda possono essere ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55. La stessa età è richiesta per l'ammissione ai corsi di formazione e di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di perfezionamento per capi di azienda possono essere ammessi, a cicli triennali, coloro i quali abbiano frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attività di dirigente di azienda agricola.

 

Art. 58.

I programmi per la formazione professionale dei capi di azienda debbono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:

analisi della gestione aziendale;

tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della zona;

problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

commercializzazione dei prodotti agricoli;

problema di carattere associativo con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta,

conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

cooperazione agricola ed altre forme associative in agricoltura;

provvidenze in atto sul piano regionale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura;

problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

I corsi di formazione devono avere la durata di almeno dieci settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.

Per i capi di azienda di età inferiore ai 30 anni potranno essere organizzati speciali corsi di formazione a carattere residenziale con programmi integrati, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata. La durata di detti corsi speciali non potrà essere inferiore a dieci settimane a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico.

I corsi di perfezionamento avranno come materia di insegnamento le nozioni di base dei corsi di formazione arricchiti con la trattazione dei problemi di attualità dell'economia, della tecnica e della sociologia rurale.

I corsi medesimi avranno la durata di otto settimane con almeno quindici ore settimanali.

I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari dovranno avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione ed al razionale allevamento delle varie specie di bestiame.

Saranno trattati inoltre problemi particolari relativi ai singoli ambienti in cui operano gli interessati.

I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore di insegnamento per ciascuna settimana.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale verranno rilasciati attestati ufficiali da parte delle regioni.

 

Art. 59.

Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attività di informazione socio-economica possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dalla regione.

I contributi di cui al precedente comma saranno liquidati previa rendicontazione delle spese sostenute.

Eventuali anticipi possono essere concessi sulla base di apposite richieste delle associazioni, istituti ed enti e non possono superare il 40 per cento dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

Alle Università, che sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 51 svolgono le attività previste dall'articolo 2, lettera b), della direttiva n. 161 del 17 aprile 1972 del consiglio delle Comunità europee, sono concessi contributi fino all'ammontare di lire 2 milioni per ogni consulente partecipante ai corsi di formazione e di perfezionamento, sulla base di programmi annuali di attività preventivamente approvati. Di detto importo sono destinate lire un milione ai premi di frequenza di cui ai successivi quinto e ottavo comma, L. 800.000 per le spese di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione (docenze, elaborazione e acquisto materiale didattico, tirocini) e L. 200.000 per lo svolgimento del corso di perfezionamento (12).

Dette università, beneficiarie del contributo medesimo, sono obbligate a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione oltre al materiale didattico una indennità di frequenza di L. 800.000 per l'intero corso, da erogarsi in rate mensili posticipate, sempre che la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al 90 per cento delle ore previste.

A coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza da corrispondersi a conclusione del corso nella misura di lire 200 mila. Le università che svolgono corsi di perfezionamento con il contributo dello Stato sono tenute ad effettuare a proprie spese gli incontri di aggiornamento in misura predeterminata nel programma, intendendosi conguagliato il relativo compenso con il contributo concesso per il perfezionamento dei consulenti.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di effettuare controlli sia sullo svolgimento delle attività sia sulla documentazione e sugli atti di rendicontazione delle spese.

 

Art. 60.

Per l'assunzione e la utilizzazione, ai sensi degli articoli 48 e 49 di consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dall'articolo 53, è attribuito, per ciascun consulente, un contributo una tantum di lire 4.680.000.

Il contributo di cui al precedente comma sarà corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio purché risulti instaurato un rapporto di lavoro.

 

Art. 61.

Per lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per capi di azienda è concesso, per ciascun capo di azienda che abbia frequentato con profitto i corsi stessi, un contributo una tantum di L. 700.000. Per i corsi speciali residenziali per giovani capi di azienda il contributo predetto è elevato a L. 930.000 con l'obbligo di corrispondere a fine corso un premio di frequenza di L. 200.000 per ogni capo di azienda che abbia superato con profitto gli esami finali del corso.

Per i corsi di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli il contributo di cui al precedente comma è concesso in ragione di L. 750.000 per ciascun partecipante con l'obbligo di corrispondere, a fine corso e con esito positivo, ai singoli lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti un premio di frequenza di L. 100.000, sempreché sia stata effettuata una presenza non inferiore al 90 per cento delle ore programmate.

 

Art. 62.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'agricoltura italiana in connessione con l'applicazione della riforma promossa dalla presente legge in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972.

La relazione di cui al precedente comma dovrà, tra l'altro, illustrare le linee generali di applicazione della legge nonché gli elementi che ne caratterizzano l'operatività nelle singole regioni.

A tal fine le regioni forniranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per la redazione della relazione di cui al presente articolo.

Al termine del quinto anno, con la relazione di cui al primo comma saranno formulate valutazioni complessive sull'attuazione della presente legge nonché proposte di finanziamento della legge stessa per il successivo quinquennio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà avvalersi per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo della collaborazione totale o parziale di enti o istituti specializzati regolando i relativi rapporti con apposite convenzioni.

 

 

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 19 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

(2) Comma così modificato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

(3) Si vedano l'articolo 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'articolo 4 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

(4) L'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato l'articolo 21 e l'articolo 22, commi 2, 3 e 4; tuttavia le disposizioni in essi contenute continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.

(5) Si veda il D.M. 6 febbraio 1985, modificato dal D.M. 5 agosto 1986 .

(6) Periodo così sostituito dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

(7) Comma così sostituito dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

(8) Il primo periodo del primo comma è stato così sostituito dall'articolo 1della legge 21 dicembre 1977, n. 958.

(9) Comma così modificato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

(10) Comma così sostituito prima dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e poi dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 958.

(11) Si veda l'articolo 10 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

(12) Comma così sostituito dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 958.