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31975L0268
Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
gazzetta ufficiale n. L 128 del 19/05/1975 pag. 0001 - 0007
edizione speciale finlandese....: capitolo 3 tomo 6 pag. 0074
edizione speciale greca....: capitolo 03 tomo 12 pag. 0095
edizione speciale svedese.../ capitolo 3 tomo 6 pag. 0074
edizione speciale spagnola..: capitolo 03 tomo 8 pag. 0153
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 8 pag. 0153

 
       


Non più in vigore
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 1975
sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
( 75/268/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che , conformemente all ' articolo 39 , paragrafo 2 , lettera a ) , del trattato , nell ' elaborazione della politica agricola comune occorre considerate la struttura sociale dell ' agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole ;
considerando che , per conseguire le finalità della politica agricola comune enunciate all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) , occorre adottate sul piano comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole più svantaggiate per quel che riguarda le condizioni naturali di produzione ;
considerando che , come risulta dalla dichiarazione della Comunità concernente le attività agricole nelle regioni montane allegata al trattato d ' adesione , le condizioni particolari delle regioni agricole montane ( 3 ) rispetto alle altre regioni del Regno Unito , come del resto le differenze , a volte rilevanti , fra regioni e regioni degli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e le condizioni particolari di talune regioni della Comunità ampliata possono richiedere azioni intese a cercare di risolvere i problemi da esse creati , segnatamente per conservare equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse ;
considerando che è necessario continuare a garantire la conservazione dell ' ambiente naturale nelle zone montanere e in alcune altre zone svantaggiate ; che gli Stati membri hanno già adottato o previsto di adottare misure previste a tal fine e che occorre pertanto incoraggiare tale iniziativa ; che in tal senso gli agricoltori esplicano , con le loro attività , una funzione fondamentale ;
considerando che il presistente deterioramento dei redditi agricoli in tali zone rispetto alle altre regioni della Comunità e l ' esistenza di condizioni di lavoro particolarmente difficili sono all ' origine di un massiccio esodo agricolo e rurale , che alla fine si traduce nell ' abbandono delle terre precedentemente coltivate e che , inoltre , mette a repentaglio la vitalità medesima e il popolamento delle zone , la cui popolazione dipende essenzialmente dall ' economica agricola ;
considerando che disposizioni tali da permettere agli Stati membri di applicare alle aziende di queste zone tutte o parte delle misure che comporta un regime speciale di aiuti , atto a rispondere alle esigenze specifiche di queste zone , costituirebbero un valido appoggio della Comunità alle iniziative di detti Stati per il mantenimento dell ' attività agricola nelle zone svantaggiate ;
considerando che gli svantaggi naturali a carattere permanente esistenti in queste zone e dovuti soprattutto alla qualità del suolo , alla pendenza brevità del periodo vegetativo , possono essere superati soltanto effettuando operazioni il cui costo sarebbe esorbitante ; che tali svantaggi implicano costi di produzione elevati e impediscono alle aziende di beneficiare di un reddito analogo a quello delle aziende comparabili situate in altre regioni ;
considerando che inoltre la direttiva 75/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammordernamento delle aziende agricole ( 4 ) , si applica solo in modo imperfetto alle aziende delle zone in questione , a causa degli svantaggi naturali e , in taluni casi , anche della combinazione , particolarmente conforme alla situazione di tali zone , delle attività agricole e delle attività connesse con il turismo e l ' artigianato ; che gli imprenditori agricoli che esercitano la loro attività in tali zone potrebbero essere esclusi di fatto dal beneficio degli aiuti agli investimenti previsti , soprattutto per la difficoltà di raggiungere il reddito comparabile che rimane comunque indispensabile per garantire il mantenimento dell ' attività agricola a lungo termine ;
considerando che spetta agli Stati membri comunicare alla Commissione i limiti delle zone svantaggiate nelle quali si propongono di applicare tutte o parte delle misure comprese nel regime particolare di aiuti , nonchù le relative informazioni ; che , data la natura e la portata di tale regime , occorre prevedere che l 'elenco delle zone agricole svantaggiate corrispondenti a criteri determinati venga stabilito in conformità dell ' articolo 43 del trattato ;
considerando che un ' indennità compensativa concessa ogni anno agli imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone svantaggiate può essere indispensabile per conseguire gli obiettivi assegnati all ' agricoltura di tali zone ; che occorre lasciare agli Stati membri il compito di fissare tali indennità in funzione della gravità degli svantaggi esistenti , entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zone , tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione ;
considerando che gli obiettivi della direttiva 72/159/CEE devono essere perseguiti anche nelle zone svantaggiate , ma che la mancanza di capitali e l 'elevato costo degli investimenti che devono essere effettuati dagli imprenditori di tali zone giustificano condizioni di finanziamento più favorevoli ;
considerando che gli stessi motivi giustificano un miglioramento del regime di incentivazione previsto dall ' articolo 10 della direttiva 72/159/CEE per l ' orientamento delle aziende verso la produzione di carni bovine o ovine , senza che ciò tuttavia possa tradursi in sovvenzioni troppo elevate rispetto all ' entità del bestiame ;
considerando che l ' indennità compensativa può essere considerata parte integrante del reddito aziendale ; che pertanto tenendo conto dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , della direttiva 72/159/CEE , occorre consentire all ' imprenditore che presenta un piano di sviluppo di includere l ' importo dell ' indennità compensativa nel reddito da lavoro che deve essere raggiunto una volta ultimato il piano ;
considerando che , soprattutto a causa delle difficoltà particolari delle zone agricole svantaggiate , occorre facilitarvi il conseguimento di un reddito comparabile , prendeno in considerazione , nel calcolo del reddito da conseguire , una parte più rilevante del reddito da attività non agricole di quella prevista dalla direttiva 72/159/CEE ; che , per lo stesso motivo , è opportuno che nelle zone agricole svantaggiate , che hanno vocazione turistica o artigianale , gli investimenti incentivati in base al piano di sviluppo comprendano investimenti limitati di carattere turistico o artigianale ;
considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di conservare l ' ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera , nonchù alla sistemazione e all ' attrezzatura collettiva di pascoli e di alpeggi ;
considerando che i criteri da adottare , per quanto riguarda la definizione delle zone per l ' aiuto comunitario , possono essere adottati anche per definire le zone nelle quali Stati membri possono concedere aiuti particolari agli investimenti nelle aziende che non presentano un piano di sviluppo ; che , per non compromettere la realizzazione dell ' ammodernamento delle aziende , il cui regime è stato d ' altronde adeguato , occorre limitare tali aiuti ;
considerando che le misure previste costituiscono , come risulta da ciò che precede , degli adattamenti e dei complementi delle misure previste nella direttiva 72/159/CEE , indispensabili per la realizzazione degli obiettivi di questa direttiva nella zone in causa ; che le disposizioni finanziarie e generali di questa direttiva devono pertanto applicarsi tenuto conto degli adattamenti necessari ;
considerando che occorre adottare la direttiva tenendo conto di talune modifiche di un precedente testo adottato dal Consiglio il 21 gennaio 1974 .
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
TITOLO I
Istituzione di un regime particolare di aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate
Articolo 1
Al fine di preservare l ' attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conservazione dell ' ambiente naturale in talune zone svantaggiate , il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all ' articolo 2 , gli Stati membri sono autorizzati ad istituire il regime particolare di aiuti di cui all ' articolo 4 , destinato ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone .
L ' applicazione delle misure previste da tale regime deve tenere conto della situazione e degli obiettivi di sviluppo propri di ciascuna regione .
Articolo 2
1 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione i limiti delle zone che possono figurare , per le caratteristiche di cui all ' articolo 3 , nell ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate e nelle quali essi prevedono di applicare il regime particolare di aiuti di cui all ' articolo 4 . Contemporaneamente , essi comunicano tutte le informazioni utili relative alle caratteristiche di tali zone e ai provvedimenti che si prefiggono di applicare in dette zone nel quadro del regime particolare di aiuti .
2 . Il Consiglio stabilisce , secondo la procedura di cui all ' articolo 43 del trattato , l ' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi dell ' articolo 3 , nelle quali gli Stati membri sono autorizzati ad istituire il regime particolare di aiuti previsto dall ' articolo 4 .
3 . Tuttavia , su richiesta di uno Stato membro , presentata ai sensi del paragrafo 1 , si possono apportare modifiche ai limiti delle zone secondo la stessa procedura prevista dall ' articolo 18 della direttiva 72/159/CEE . Tali modifiche non possono provocare un aumento della superficie agricola utile dell ' insieme delle zone dello Stato membro interessato oltre lo 0,5 % della superficie agricola utile di tale Stato .
Articolo 3
1 . Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l ' attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell ' ambiente naturale , soprattutto per proteggere dall ' erosione o per rispondere ad esigenze turistiche , ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell ' ambiente naturale .
2 . Tali zone devono essere dotate di infrastrutture sufficienti , in particolare per quanto concerne le vie di accesso alla aziende , l ' elettricità e l ' acqua potabile e , per le zone o vocazione turistica , la depurazione della acque . In mancanza di tali infrastrutture , occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi programmi pubblici .
3 . Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori
- a causa dell ' esistenza di condizioni climatiche molto difficile , dovute all ' altitudine , che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato ,
- ovvero , ad un ' altitudine inferiore , a causa dell ' esistenza , nella maggior parte del territorio , di forti pendii che rendono impossibile la mecanizzazione o richiedono l ' impiego di materiale speciale assai oneroso ,
- ovvero , quando la svantaggio derivante di ciascuno di questi fattori presi separatamente è meno accentuato , a causa della combinazione dei due fattori , purchù la loro combinazione comporti una svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini .
4 . Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali è necessario conservare l ' ambiente naturale , sono composto di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione , che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche :
esistenza di terre poco produttive , poco idonee alla coltura e all ' intensificazione , le cui scarse potenzialità non possono essere migliorata senza costi eccessivi e che si prescano soprattutto all ' allevamento estensivo ;
b ) a causa della scarsa produttività dall ' ambiente naturale , ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell ' agricoltura ;
c ) scarsa densità , o tendenza alla regressione demografica , di una popolazione dipendente in modo preponderante dall ' attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità e il popolamento della zona medesima .
5 . Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo , limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell ' attività agricola è necessario per assicurare la conservazione dell ' ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera . La superficie complessiva di tali zone non può superare , in uno Stato membro , il 2,5 % della superficie di tale Stato .
Articolo 4
1 . Il regime particolare di aiuti di cui all ' articolo 1 comprende le seguenti misure :
- concessione , alle condizioni previste al titolo II , di una indennità che compensi gli svantaggi naturali permanenti ;
- concessione , alle condizioni previste al titolo III , degli aiuti di cui agli articoli 8 e 10 della direttiva 72/159/CEE alle aziende in grado di svilupparsi ;
- concessione , alle condizioni previste all ' articolo 11 , di aiuti agli investimenti collettivi ;
- concessione , alle condizioni di cui all ' articolo 12 , di aiuti nazionali alle aziende , allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all ' articolo 1 .
2 . Gli Stati membri possono applicare solo una parte delle misure di cui al paragrafo 1 .
TITOLO II
Indennità compensativa
Articolo 5
Gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole un ' indennità compensativa annua fissata in funzione degli svantaggi naturali permanenti descritti all ' articolo 3 , nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 .
La concessione di un ' indennità compensativa intesa ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti qualora ecceda i suddetti limiti o deroghi alle suddette condizioni , è vietata nelle zone che figurano nell ' elenco approvato secondo la procedura di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 .
Articolo 6
1 . Allorchù gli Stati membri concedono un ' indennità compensativa , ne sono beneficiari gli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire un ' attività agricola conforme agli obiettivi della presente direttiva per almeno un quinquennio ; può essere esonerato da tale impegno l ' imprenditore che cessi l ' attività agricola alle condizioni previste dall ' articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva 72/160/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , concernente l ' incorragiamento alla cessazione dell ' attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle srutture ( 5 ) . L ' imprenditore è altresì esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore e soprattutto incaso di espropriazione o d ' acquisizione per motivi di pubblica utilità .
L ' imprenditore che percepisce una pensione di anzianità è esonerato dall ' impegno previsto al comma precedente .
2 . Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari o limitative per la concessione dell ' indennità compensativa .
Articolo 7
1 . Gli importi dell ' indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in funzione della gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano l ' attività agricola e nei limiti sottoindicati , fermo restando che l 'indennità non può essere inferiore a 15 UC per unità di bestiame adulto ( qui di seguito denominato UBA ) o , se necessario , per ettaro , nelle zone definite all ' articolo 3 , paragrafo 3 :
a ) per la produzione bovina , ovina o caprina , l ' indennità è calcolata in funzione dell ' entità del bestiame detenuto . L ' indennità non può superare 50 UC per UBA . L ' importo totale dell ' indennità concessa non può superare 50 UC per ettaro di superficie foraggera totale dell ' azienda . La tabella di conversione di bovini , ovini , caprini in UBA figura nell ' allegato .
Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione nel calcolo dell ' indennità solo nelle zone definite all ' articolo 3 , paragrafo 3 , nonchù nelle zone definite all ' articolo 3 , paragrafi 4 e 5 , nelle quali la produzione di latte costituisce una parte importante della produzione delle aziende .
Allorchù gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone definite all ' articolo 3 , paragrafi 4 e 5 , l ' indennità non può superare l ' 80 % dell ' importo unitario dell ' indennità concessa alle altre UBA nella zona e il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione per imprenditore beneficiario nel calcolo dell ' indennità non può superare 10 unità ;
b ) nelle zone definite all ' articolo 3 , paragrafo 3 , quando si tratta di produzioni diverse da quella bovina , ovina o caprina , l 'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata , previa detrazione della superficie destinata all ' alimentazione del bestiame , di quella destinata alla produzione di frumento e della superficie destinata alla produzione intensiva di meli , peri o peschi eccedente 50 are per azienda . Essa non può superare 50 UC per ettaro .
2 . Gli Stati membri possono non concedere l ' indennità compensativa per tutte o alcune delle produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al paragrafo 1 , lettera b ) .
3 . Nello stabilire le modalità di attuazione del presente articolo , gli Stati membri predispongono i mezzi necessari per un controllo efficace degli elementi che servono per il calcolo delle indennità versate ai beneficiari .
TITOLO III
Misure speciali a favore delle aziende agricole in grado di svilupparsi
Articolo 8
Gli articoli 9 e 10 si applicano qualora gli Stati membri attuino la misura di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , secondo trattino .
Articolo 9
1 . L ' onere minimo del beneficiario del regime d ' incorragiamento previsto all ' articolo 8 della direttiva 72/159/CEE a favore degli imprenditori che presentano un piano di sviluppo conforme agli articoli 2 e 4 di detta direttiva è ridotto rispetto all ' onere minimo applicato nelle altre zone . Esso non può tuttavia essere inferiore al 2 % .
L ' abbuono del tasso d ' interesse o l ' equivalente di tale aiuto sotto forma di una sovvenzione in conto capitale o di ammortamenti differiti è aumentato rispetto a quello applicato nelle altre regioni . Non può tuttavia essere superiore al 7 % .
2 . L ' importo del premio d ' orientamento di cui all ' articolo 10 della direttiva 72/159/CEE e i massimali per azienda previsti dalla direttiva 73/131/CEE del Consiglio , del 15 maggio 1973 , concernente il premio d ' orientamento di cui all ' articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 6 ) , possono essere maggiorati di un terzo . La maggiorazione è applicata soltanto se l ' azienda dispone di più 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera .
3 . Il beneficiario dell ' indennità compensativa di cui all ' articolo 5 può includerla nel reddito da lavoro , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 72/159/CEE , da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo .
Articolo 10
1 . Il regime d ' incorraggiamento previsto dagli articoli 8 e 10 della direttiva 72/159/CEE , quale è adottato nell ' articolo 9 , paragrafi 1 e 2 , della presente direttiva , si applica anche se il piano di sviluppo non corrisponde alla condizione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 4 , lettera b ) , della direttiva suddetta , secondo la quale la percentuale massima dei redditi provenienti dall ' esercizio di attività non agricole non può superare il 20 % ; tuttavia in questo caso tale percentuale non può superare il 50 % .
Inoltre , per quanto riguarda le zone definite all ' articolo 3 , paragrafo 3 , il regime d ' incorraggiamento previsto dagli articoli 8 e 10 della direttiva 72/159/CEE , quale è adattato nell ' articolo 9 , paragrafi 1 e 2 , della presente direttiva , si applica anche se il piano di sviluppo non corrisponde alla condizione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 4 , lettera b ) della direttiva suddetta , secondo la quale il reddito da lavoro proveniente dall ' azienda agricola corrisponde almeno al reddito da lavoro comparabile per una ULU ; in questo caso tuttavia , il reddito da lavoro proveniente dall ' azienda agricola deve essere pari almeno al 70 % del reddito da lavoro comparabile per una ULU .
2 . Nelle zone agricole svantaggiate , che hanno vocazione turistica o artigianale , il regime d ' incoraggiamento di cui all ' articolo 8 della direttiva 72/159/CEE , quale è adattato nell ' articolo 9 , paragrafo 1 , della presente direttiva , può interessare anche investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell ' ambito dell ' azienda agricola per un importo non superiore a 10 000 UC per azienda .
TITOLO IV
Altre misure a favore degli investimenti
Articolo 11
Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione foraggera , nonchù per la sistemazione e l ' attrezzatura di pascoli e di alpeggi sfruttati in comune .
Articolo 12
1 . Fatte salve le disposizioni di cui all ' articolo 14 dela direttiva 72/159/CEE diverse da quelle del paragrafo 2 , lettera b ) , di tale articolo , gli Statimembri possono concedere aiuti agli investimenti in aziende che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato dall ' articolo 4 della suddetta direttiva , quale è adattato nell ' articolo 9 , paragarfo 3 , e all ' articolo 10 , paragrafo 1 , della presente direttiva .
2 . Gli aiuti previsti al paragrafo 1 non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle concesse dallo Stato membro al di fuori delle zone di cui all ' articolo 3 alle aziende che rispondono alle condizioni degli articoli 2 e 4 della direttiva 72/159/CEE . Si deve tuttavia assicurare il carattere selettivo dell ' incoraggiamento all ' ammodernamento all ' interno delle zone di cui all ' articolo 3 .
Trattandosi di investimenti relativi ai lavori di miglioramento fondiario , gli aiuto non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle concesse dallo Stato membro , nella stessa zona e per gli investimenti aventi lo stesso oggetto , alle aziende che rispondono alle condizioni degli articoli 2 e 4 della direttiva 72/159/CEE , quali sono adattati negli articoli 9 , paragrafo 3 , e 10 , paragrafo 1 , della presente direttiva .
3 . Qualora in una zona svantaggiata lo Stato membro applichi il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 , esso è tenuto ad applicare l ' articolo 9 , paragrafo 1 .
TITOLO V
Disposizioni finanziarie o generali
Articolo 13
Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva fa parte dell ' azione comune di cui all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE le cui disposizioni finanziarie e generali sono applicabili alla presente direttiva tenendo conto delle disposizioni seguenti .
Articolo 14
Il costo previsionale totale dell ' azione comune di cui all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE è aumentato di 254,4 milioni di UC per i primi tre anni .
Articolo 15
Sono imputabili al FEAOG , sezione orientamento , a norma dell ' articolo 19 della direttiva 72/159/CEE , le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste agli articoli da 5 a 11 . Il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili relative all ' indennità compensativa di cui al titolo II . Tuttavia le spese relative all ' indennità compensativa non danno luogo a rimborso alcuno se l ' agricoltore percepisce una pensione di anzianità .
La partecipazione della Comunità alle spese imputabili relative all ' aiuto previsto all ' articolo 11 non può oltrepassare 20 000 UC per investimento collettivo e 100 UC per ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato .
Articolo 16
1 . L ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 1974 .
2 . Tuttavia , la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese imputabili risultanti dagli aiuti previsti agli articoli 5 e 11 non riguarda che gli aiuti concessi per l ' anno 1975 e gli anni successivi .
Articolo 17
Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di un anno a decorrere dalla sua notificazzione .
Articolo 18
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addì 28 aprile 1975 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M . A . CLINTON
ALLEGATO
Tabella di conversione di bovini , ovini , caprini in Unità Bestiame Adulto ( UBA ) prevista all ' articolo 7 , paragrafo 1 , lettera a )
Tori , vacche e altri bovini di più di 2 anni * 1,0 UBA *
Bovini da 6 mesi a 2 anni * 0,6 UBA *
Pecore * 0,15 UBA *
Capre * 0,15 UBA *
I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli importi massimo e minimo per UBA definiti all ' articolo 7 , paragrafo 1 .
( 1 ) GU n . C 37 del 4 . 6 . 1973 , pag . 55 e GU n . C dell ' 11 . 2 . 1975 , pag . 30 .
( 2 ) GU n . C 100 del 22 . 11 . 1973 , pag . 20 e GU n . C 62 del 15 . 3 . 1975 , pag . 19 .
( 3 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 201 .
( 4 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .
( 5 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 9 .
( 6 ) GU n . L 153 del 9 . 6 . 1973 , pag . 24 .

 
     
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