Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 relativo
al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 30/03/1985 pag. 0001 -
0018
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0066
edizione
speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0066
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 797/85 DEL CONSIGLIO del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che non è possibile raggiungere gli obiettivi della politica
agraria comune, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del
trattato, se non si aiuta l'agricoltura a migliorare l'efficienza delle proprie
strutture, in particolare nelle regioni colpite da problemi molto gravi; considerando che il miglioramento dell'efficienza delle strutture è un
elemento indispensabile dello sviluppo della politica agraria comune; che esso
deve pertanto fondarsi su concezioni e criteri comunitari; considerando che la diversità delle cause, della natura e della gravità dei
problemi strutturali in agricoltura può richiedere soluzioni distinte a seconda
delle regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo
economico e sociale globale di ogni regione interessata; che si possono ottenere
i risultati migliori se, fondandosi su una concezione e su criteri comunitari,
gli Stati membri attuano essi stessi l'azione comune tramite i propri strumenti
legislativi, regolamentari ed amministrativi; considerando che nella Comunità la struttura agraria è caratterizzata da un
vasto numero di aziende agricole in cui mancano le condizioni strutturali che
consentirebbero di garantire redditi e condizioni di vita equi; considerando che, in futuro, le uniche aziende in grado di adeguarsi allo
sviluppo economico saranno quelle il cui impreditore possiede un'adeguata
qualificazione professionale e la cui redditività è verificata mediante una
contabilità ed un piano di miglioramento materiale; considerando che, nell'attuale situazione economica, gli aiuti comunitari o
nazionali devono essere concentrati su aziende il cui reddito di lavoro è
inferiore ai redditi comparabili e che, di conseguenza, hanno maggiormente
bisogno di tali aiuti; considerando che l'adattamento delle strutture delle aziende tramite un
incremento della produttività che si traduca in un aumento della produzione
incontra ostacoli insormontabili a causa della situazione di mercato di numerosi
prodotti agricoli; che risulta pertanto necessario concentrare tali aiuti sugli
investimenti che consentono di ridurre i costi di produzione e di migliorare le
condizioni di vita e di lavoro o agli investimenti intesi alla riconversione
delle produzioni; considerando inoltre che l'obiettivo di equilibrio dei mercati nella Comunità
richiede condizioni specifiche per la concessione di aiuti agli investimenti nei
settori della produzione suina e della produzione lattiero-casearia; che tale
obiettivo rende indispensabile un divieto degli aiuti agli investimenti nel
settore delle uova e del pollame; considerando che la concessione di vantaggi particolari ai giovani
agricoltori può agevolare non soltanto l'avviamento della loro attività, ma
anche l'adattamento della struttura della loro azienda dopo il loro primo
insediamento; considerando che la contabilità è uno strumento indispensabile per una
corretta valutazione della situazione economica e finanziaria delle aziende, in
particolare di quelle che si stanno ammodernando; che un incentivo finanziario
può incoraggiare la tenuta della contabilità; considerando che, nell'interesse di una produzione razionale e di un
miglioramento delle condizioni di vita, è opportuno favorire anche la
costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale o una
più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in
comune; considerando che nello stesso contesto è opportuno anche incoraggiare la
creazione di associazioni agricole aventi come finalità la prestazione di
servizi di sostituzione o di gestione; considerando che il Consiglio, in base alla direttiva 75/268/CEE del
Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune
zone svantaggiate (1), ha adottato gli elenchi comunitari delle zone di montagna
e di talune zone svantaggiate per le quali devono essere prese a livello
comunitario misure particolari, adeguate alla loro situazione, in particolare
per rispondere alle condizioni naturali della produzione e per garantire equi
redditi agli agricoltori delle regioni stesse; considerando che un'indennità intesa a compensare gli svantaggi naturali
permanenti contemplati nella direttiva 75/268/CEE, concessa ogni anno agli
imprenditori agricoli che esercitano stabilmente la loro attività nelle zone
svantaggiate, può essere indispensabile per il conseguimento degli obiettivi
assegnati all'agricoltura di tali zone; che occorre lasciare agli Stati membri
il compito di fissare tale indennità, in funzione della gravità degli svantaggi
esistenti, entro limiti e a condizioni determinati per i vari tipi di zona,
tanto per gli importi quanto per le produzioni in questione; considerando peraltro che il miglioramento dell'efficienza delle strutture
delle aziende in queste zone, dati gli svantaggi permanenti, può essere
effettuato soltanto se gli aiuti agli investimenti sono potenziati e se possono
essere concessi ad investimenti limitati, di carattere turistico o artigianale,
che consentano di combinare le attività agricole con quelle connesse con il
turismo e l'artigianato; considerando che la razionalizzazione delle aziende e la necessità di
conservare l'ambiente naturale esigono la concessione di aiuti agli investimenti
collettivi per la produzione foraggera, nonché la sistemazione e l'attrezzatura
di pascoli ed alpeggi; considerando inoltre che, per assicurare la conservazione dell'ambiente,
occorre assimilare talune zone - caratterizzate da svantaggi specifici, come i
parchi naturali o nazionali, nelle quali è necessario il mantenimento
dell'attività agricola, eventualmente sottoposta a condizioni particolari - alle
zone contemplate nell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE; considerando che occorre prevedere la possibilità che gli Stati membri
adottino misure particolari nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale
in vista dell'introduzione o del mantenimento di pratiche agricole compatibili
con le esigenze della protezione dell'ambiente naturale; considerando che molte delle regioni difficili della Comunità, in particolare
quelle determinate in virtù della direttiva 75/268/CEE, sono caratterizzate da
problemi particolari, derivanti soprattutto da deficienze infrastrutturali, da
strutture forestali insufficienti o da abitazioni rurali inadeguate e che
l'eliminazione, o almeno la riduzione di questi problemi può costituire una
condizione indispensabile per migliorare l'efficienza delle strutture agrarie;
che è opportuno prevedere un quadro entro il quale potranno essere iscritte
azioni specifiche destinate a contribuire alla soluzione di tali problemi,
particolarmente gravi nelle regioni considerate; considerando che la situazione dei mercati dei prodotti agricoli e le
limitazioni che ne derivano per un adattamento delle strutture agricole
aziendali esigono di completare le misure agricole in favore di queste aziende
agricole con alcune misure forestali speciali, quali l'imboschimento di terre
produttive agricole, la realizzazione di frangivento e di tagliafuoco, la
costruzione di sentieri forestali ed il miglioramento dello sfruttamento delle
superfici boscate; considerando che le misure forestali sono in genere legate e possono
contribuire: - alla conservazione e al miglioramento del suolo, della fauna, della flora e
del regime delle acque superficiali e sotterranee; - alla produttività dei terreni agricoli tramite un miglioramento delle
condizioni naturali di produzione agricola e a una migliore utilizzazione della
manodopera in agricoltura; considerando che l'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura
richiedono un notevole miglioramento del livello della formazione generale,
tecnica ed economica della popolazione agricola attiva, in particolare nel caso
di nuovi orientamenti della gestione, della produzione o della
commercializzazione e per quanto riguarda i giovani che intendono intraprendere
l'attività agricola o che si sono recentemente insediati in un'azienda; considerando che la scarsità dei mezzi disponibili per la formazione ed il
perfezionamento professionali, in particolare per i dirigenti ed i gestori di
cooperative o associazioni agricole, costituisce, in molte zone, un ostacolo
agli sforzi intesi alla realizzazione del necessario adattamento delle strutture
agrarie; considerando inoltre che la realizzazione di progettipilota, comprese le
misure di divulgazione dei risultati dei lavori e dell'esperienza in materia di
strutture agrarie, possono facilitare l'adattamento dell'agricoltura
comunitaria; considerando che il complesso delle misure previste presenta un interesse
comunitario ed ha lo scopo di conseguire le finalità di cui all'articolo 39,
paragrafo 1, lettera a), del trattato, comprese le modifiche strutturali
necessarie per il buon funzionamento del mercato comune; che queste misure
rappresentano pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
(CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento
della politica agraria comune (1); che è opportuno inoltre potenziare il
finanziamento comunitario per determinate ragioni e per determinati
provvedimenti affinché le misure previste possano essere pienamente efficaci;
considerando che la Comunità, in quanto concorre al finanziamento di tale
azione comune, deve poter verificare se le disposizioni adottate dagli Stati
membri per la sua attuazione contribuiscano a realizzarne gli obiettivi; che è
quindi opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione
tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato permanente delle
strutture agrarie, istituito dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4
dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola
(1), procedura che comporta, per gli aspetti finanziari, la consultazione del
comitato del FEAOG, di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regolamento
(CEE) n. 729/70; considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio devono poter esaminare
annualmente, in base ad una relazione della Commissione, i risultati delle
misure comunitarie e nazionali applicate, al fine di poter valutare la necessità
di completare o di adattare il regime istituito; considerando che le misure comunitarie, previste a livello orizzontale,
richiedono un adattamento di talune azioni comuni specifiche decise dal
Consiglio a favore di determinate regioni, alle condizioni previste da queste
nuove misure, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per contribuire al continuo sviluppo dell'agricoltura nella Comunità,
viene istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 729/70, che gli Stati membri dovranno mettere in atto, per
migliorare l'efficienza delle aziende e contribuire all'evoluzione delle loro
strutture, garantendo nel contempo una duratura conservazione delle risorse
naturali dell'agricoltura. 2. Conformemente al titolo VIII la partecipazione del Fondo europeo agricolo
d'orientamento e garanzia, sezione « orientamento », denominato in appresso «
Fondo », all'azione di cui al paragrafo 1 riguarda le misure connesse con: a) gli investimenti nelle aziende agricole e l'insediamento dei giovani
agricoltori; b) altre misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di
una contabilità e alla costituzione e al funzionamento di associazioni, servizi
ed altre azioni destinate a più aziende; c) le misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune
zone svantaggiate; d) le misure forestali a favore delle aziende agricole; e) l'adattamento della formazione professionale alle esigenze di
un'agricoltura moderna. TITOLO I Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole Articolo 2 1. Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di
vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri
istituiscono, a titolo dell'azione comune di cui all'articolo 1, un regime di
aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui imprenditore: a) eserciti l'attività agricola a titolo principale; b) possieda una sufficiente capacità professionale; c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve
dimostrare, tramite un calcolo specifico, che gli investimenti sono giustificati
dal punto di vista della situazione dell'azienda e della sua economia e che la
realizzazione del medesimo produce un miglioramento duraturo e sostanziale della
situazione, in particolare del reddito da lavoro per unità di lavoro umano (ULU)
nell'azienda. Tuttavia, su richiesta dell'imprenditore, gli Stati membri possono anche
approvare un piano di miglioramento, se si dimostra che tale piano è necessario
per mantenere il livello attuale del reddito da lavoro per ULU nell'azienda
interessata. Qualora ci si avvalga di questa deroga, l'importo che può essere
ammesso all'intervento del Fondo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, è
ridotto del 20 %, d) si impegni a tenere una contabilità semplificata comportante almeno: - la tenuta dei libri delle entrate-spese, con documenti giustificativi, - l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e
del passivo dell'azienda. Tuttavia, nelle zone svantaggiate, stabilite conformemente agli articoli 2 e
3 della direttiva 75/268/CEE, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana
per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, sono autorizzate ad
accettare piani di miglioramento presentati durante i primi tre anni della
presente azione comune da aziende che non soddisfino la condizione di cui al
presente punto, purché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più
dell'equivalente di una ULU e gli investimenti previsti non superino i 25 000
ECU. 2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è limitato alle aziende agricole
- il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di
cui al paragrafo 3, - il cui piano di miglioramento di cui al paragrafo 1, lettera c), non
preveda un reddito da lavoro superiore al 120 % del reddito di riferimento. 3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento di cui al
paragrafo 2, senza che esso possa superare il salario lordo medio dei lavoratori
non agricoli nella regione. 4. Il piano di miglioramento di cui al paragrafo 1 comporto almeno - una descrizione della situazione iniziale; - una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un
bilancio di previsione; - l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.
5. Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore a titolo
principale ai sensi del presente regolamento. Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni
seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o
superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro
dedicato alle attività esterne all'azienda deve essere inferiore alla metà del
tempo di lavoro totale dell'imprenditore. Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono
tale nozione, alla luce dei criteri di cui al comma precedente. 6. Gli Stati membri definiscono inoltre i criteri da prendere in
considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore, tenendo
conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza
professionale. Articolo 3 1. Il regime di aiuti di cui all'articolo 2 può riguardare investimenti: - per il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in
funzione delle esigenze del mercato, - per l'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione,
migliorare le condizioni di vita e di lavoro o realizzare risparmi di energia,
- per la tutela e il miglioramento dell'ambiente. 2. La concessione dell'aiuto agli investimenti di cui al paragrafo 1 può
essere esclusa o limitata qualora tali investimenti abbiano come conseguenza un
aumento della produzione dell'azienda di prodotti che non trovano sbocchi
normali sui mercati. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura
di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta i
provvedimenti necessari e definisce in particolare i prodotti ai sensi del comma
precedente. 3. Fatte salve le altre varie decisioni prese in virtù del paragrafo
2, la concessione dell'aiuto di cui al paragrafo 1 per investimenti nel settore
della produzione lattiero-casearia aventi come conseguenza un superamento del
quantitativo di riferimento determinato in virtù degli articoli 2, 3 e 6 del
regolamento (CEE) n. 857/84 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 590/85 (2),
è esclusa, salvo qualora un quantitativo di riferimento supplementare sia stato
precedentemente accordato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o
ottenuto tramite un trasferimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di
detto regolamento. In tal caso, l'aiuto è subordinato alla condizione che l'investimento non
porti il numero di vacche da latte a più di 40 per ULU e a più di 60 per azienda
o, se l'azienda dispone di oltre 1,5 ULU, non comporti un aumento di oltre il 15
% del numero di vacche da latte. Il Consiglio adotta su proposta della Commissione, al più tardi sei mesi dopo
lo scadere del regolamento (CEE) n. 857/84, le condizioni per la concessione
degli aiuti agli investimenti aventi come conseguenza un aumento della
produzione lattiero-casearia, applicabili dopo lo scadere di detto regolamento.
4. Fatte salve le alte varie decisioni prese in virtù del paragrafo 2, gli
aiuti di cui al paragrafo 1, concessi per investimenti concernenti il settore
della produzione suina, destinati a determinare un aumento della capacità di
tale produzione, sono limitati - per quanto si riferisce alle domande presentate
prima del 31 dicembre 1986 - agli investimenti che consentono di raggiungere 500
posti per azienda per i suini da ingrasso e - per quanto riguarda le domande
presentate tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1987 - agli investimenti che
consentono di raggiungere 400 posti. Il posto necessario per una scrofa di allevamento corrisponde a quello di 6,5
suini da ingrasso. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, adotta prima del 31 dicembre 1987 il regime applicabile alle
domande presentate tra il 1o gennaio 1988 e il 31 dicembre 1989. In mancanza di una decisione del Consiglio a tale data, la Commissione fissa,
in base alla procedura prevista all'articolo 25: - il numero di posti per i suini che può essere raggiunto per azienda e che
può formare oggetto dell'aiuto di cui al paragrafo 1, nel rispetto di una
forcella compresa tra 300 e 500 posti per azienda, - il massimale totale dei posti per i suini che può essere raggiunto nel
rispetto di una forcella compresa tra 600 e 800 posti per azienda. Inoltre, qualora un piano di miglioramento preveda un investimento nel
settore della produzione suina, la concessione di un aiuto per tale investimento
è subordinata alla condizione che, a piano ultimato, almeno l'equivalente del 35
% degli alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. 5. È esclusa la concessione degli aiuti agli investimenti di cui al paragrafo
1 nel settore delle uova e del pollame. Articolo 4 1. Il regime di aiuti agli investimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
riguarda aiuti sotto forma di sovvenzione in conto capitale o loro equivalente
in abbuono d'interessi o in ammortamento differito, o una combinazione di queste
forme, concernenti gli investimenti necessari alla realizzazione del piano di
miglioramento, escluse le spese dovute all'acquisto di: - terre, - bestiame vivo suino e avicolo nonché vitelli da macello. Per il bestiame vivo può venire preso in considerazione solo il primo
acquisto previsto dal piano di miglioramento. Inoltre il regime di aiuti può riguardare garanzie per i mutui contratti e i
relativi interessi, nel caso in cui sia necessario supplire all'insufficienza
delle garanzie reali e personali. 2. L'aiuto in conto capitale, di cui al paragrafo 1, può riguardare un volume
di investimento di 60 000 ECU per ULU e di 120 000 ECU per azienda; gli Stati
membri possono fissare limiti inferiori a questi importi. Il valore degli aiuti di cui al paragrafo 1 è pari al 35 % e, nelle zone di
cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 75/268/CEE, al massimo al 45 %
dell'importo dell'investimento per i beni immobili e rispettivamente al 20 e al
30 % per gli altri tipi di investimenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, conformemente alla
procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può
autorizzare uno Stato membro a concedere, per un determinato periodo, aiuti
superiori al livello di cui al comma precedente, qualora la situazione del
mercato dei capitali di tale Stato lo giustifichi. Tuttavia, per un periodo di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore
del presente regolamento, in Grecia, in Irlanda e in Italia, il valore massimo
degli aiuti, di cui al secondo comma, è maggiorato del 10 % dell'importo degli
investimenti per gli investimenti che figurano in piani di miglioramento
presentati in detto periodo. (1) GU n. C 347 del 22. 12. 1983, pag. 15. (2) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 157. (3) GU n. C 103 del 16. 4. 1984, pag. 29. (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 136 del 17. 12. 1962, pag. 2892/62. (1) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 1. Articolo 5 Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 4 agli
imprenditori che, dopo la realizzazione di un piano di miglioramento, continuano
a soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, purché siano
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3. Tuttavia il numero dei piani
per beneficiario che possono essere accettati durante un periodo di sei anni è
limitato a due e il volume totale degli investimenti che si può prendere in
considerazione per il rimborso degli aiuti di cui all'articolo 28 è limitato a
60 000 ECU per ULU e a 120 000 ECU per azienda durante detto periodo. Articolo 6 1. Un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera
c), può riguardare un'azienda singola o più aziende associate in vista di una
fusione di tutte o di una parte delle aziende in questione. 2. Nel caso di aziende associate, il piano di miglioramento riguarda
l'azienda associata come anche, eventualmente, le frazioni delle aziende che
rimangono gestite dai membri dell'azienda associata. 3. Gli Stati membri possono concedere gli aiuti di cui all'articolo 4 alle
aziende associate se tutti gli imprenditori membri di un'azienda associata
soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. 4. I massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5 possono
essere moltiplicati per il numero delle aziende membri dell'azienda associata. I
massimali di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, possono essere moltiplicati
per il numero delle aziende membri solo nel caso di un'azienda che risulta da
una fusione totale. Tali massimali non possono tuttavia superare: - 120 vacche, - tre volte il numero dei posti per i suini di cui all'articolo 3, paragrafo
4, - 360 000 ECU di investimenti, per azienda associata, comprese eventualmente le frazioni delle aziende che
rimangono gestite dai membri dell'azienda associata. 5. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 25, può
autorizzare uno Stato membro a concedere gli aiuti di cui all'articolo 4, alla
condizioni fissate al paragrafo 4 del presente articolo, alle cooperative
agricole il cui unico oggetto è la gestione di un'azienda agricola. Allo stesso
tempo la Commissione determina le condizioni specifiche per la concessione degli
aiuti a dette cooperative, nonché le condizioni e i limiti per un superamento
del volume d'investimento indicato al paragrafo 4. 6. Gli Stati membri fissano le condizioni cui devono soddisfare le aziende
associate, in particolare: - la forma giuridica, - la durata minima, che deve essere di almeno sei anni, - la formazione del capitale sociale, - la partecipazione dei membri alla gestione. Articolo 7 Gli Stati membri possono concedere aiuti speciali ai giovani agricoltori che
non hanno ancora compiuto 40 anni. Tali aiuti possono consistere in: 1) aiuti per il primo insediamento in un'azienda agricola, a condizione che
il giovane agricoltore si insedi in quanto agricoltore a titolo principale e la
sua qualifica professionale sia di livello sufficiente al momento
dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento e che l'azienda
richieda un volume di lavoro equivalente almeno a una ULU. Gli Stati membri definiscono la formazione professionale richiesta al momento
del primo insediamento o entro i due anni successivi a detto insediamento
affinché il premio sia ammissibile a titolo del FEAOG. Gli aiuti per l'insediamento possono consistere in: a) un premio unico per un importo massimo ammissibile di 7 500 ECU. Gli Stati
membri possono sostituire questo premio con un abbuono di interessi equivalente;
b) un abbuono di interessi per i prestiti contratti per coprire le spese
derivanti dall'insediamento. Il tasso dell'abbuono è del 5 % al massimo per un periodo di 15 anni; il
valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 7 500 ECU. Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente
dell'abbuono derivante dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti; 2) un
aiuto supplementare agli investimenti, corrispondente al massimo al 25 %
dell'aiuto concesso in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, a condizione che il
giovane imprenditore presenti un piano di miglioramento ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1, lettera c), entro un termine di cinque anni dal primo
insediamento e sia in possesso dei requisiti professionali di cui al primo
capoverso del punto 1. Articolo 8 1. Sono vietati gli aiuti agli investimenti in aziende che soddisfano alle
condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, superiori agli importi di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, maggiorati eventualmente dell'importo dell'aiuto di
cui all'articolo 7, punto 2, ad eccezione degli aiuti: - per la costruzione di fabbricati aziendali, - per il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica
utilità, - per le opere di miglioramento fondiario, a condizione che tali aiuti siano concessi in conformità delle disposizioni
dell'articolo 3 del presente regolamento e degli articoli da 92 a 94 del
trattato. 2. Qualora gli Stati membri concedano aiuti per gli investimenti in aziende
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, il livello di tali aiuti
deve restare inferiore di almeno un quarto a quello degli aiuti concessi a norma
dell'articolo 4, ad eccezione degli aiuti per - la realizzazione di risparmi di energia, - la tutela e il miglioramento dell'ambiente, - il miglioramento fondiario, che possono raggiungere gli importi indicati all'articolo 4, paragrafo 2.
Tali aiuti possono essere concessi per un volume di investimenti totali di 60
000 ECU/ULU e 120 0000 ECU per azienda per un periodo di sei anni. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere un aiuto
transitorio per gli investimenti in piccole aziende agricole che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Questo aiuto transitorio può essere concesso solo fino a concorrenza di un
importo di investimenti di 25 000 ECU e non può essere concesso a condizioni più
favorevoli di quelle previste all'articolo 4, salvo eventualmente una
maggiorazione pari all'aiuto di cui all'articolo 7, punto 2. 4. Sono vietati gli aiuti per gli investimenti in aziende, qualora tali
investimenti non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 o qualora
l'articolo 4 non autorizzi la concessione di tali aiuti. Tuttavia gli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere concessi: - per investimenti nel settore delle uova e dei volatili da cortile, resi
necessari da obblighi o imposizioni fissati dalle pubbliche autorità per la
tutela e il miglioramento dell'ambiente, purché essi non comportino un aumento
della produzione, - per investimenti nel settore della produzione dei palmipedi destinati alla
produzione di « foie gras », - per l'acquisto di bestiame che possa essere incoraggiato in virtù
dell'articolo 4, paragrafo 1, senza che si tratti del primo acquisto. Inoltre per quanto riguarda le aziende di cui ai paragrafi 2 e 3 il numero di
vacche da latte di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è fissato a 40 per ULU e per
azienda. 5. I diveti e le limitazioni previsti dal presente articolo non si applicano:
- alle misure di aiuto all'acquisto di terre, - ai crediti di esercizio agevolati per un periodo non superiore alla durata
di una campagna agricola, - alle misure di aiuto per l'acquisto di riproduttori maschi, - alle garanzie per i prestiti contratti, compresi gli interessi, a condizione che essi siano conformi alle disposizioni degli articoli da 92 a
94 del trattato. TITOLO II Altre misure a favore delle aziende agricole Articolo 9 1. Gli Stati membri possono istituire un regime di incoraggiamento alla
tenuta della contabilità nelle aziende agricole. Tale regime comporta la concessione, agli imprenditori agricoli a titolo
principale che ne facciano domanda, di un aiuto ripartito almeno sui primi
quattro anni della tenuta di una contabilità di gestione nell'azienda, a
condizione che la contabilità sia tenuta per un periodo di almeno quattro anni.
Gli Stati membri definiscono l'importo di detto aiuto all'interno di una
forcella da 700 a 1 050 ECU. 2. La contabilità di cui al paragrafo 1: a) comprende - la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura; - la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei
vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda; b) si conclude con la
presentazione annuale: - di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in
particolare dei fattori di produzione impiegati, - di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e
ricavi) redatti in modo dettagliato, - degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione
dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed
il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle
principali produzioni aziendali. 3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati
membri per raccogliere dati contabili a scopo informativo e scientifico,
segnatamente nel quadro della rete d'informazione contabile della Comunità,
l'imprenditore che beneficia dell'aiuto di cui al paragrafo 1 deve impegnarsi a
mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati
contabili relativi alla propria azienda. Articolo 10 Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni
riconosciute aventi come scopo l'assistenza interaziendale, una più razionale
utilizzazione in comune del materiale agricolo o un'attività in comune, creata
dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, un aiuto di avviamento,
destinato a contribuire ai costi di gestione, al massimo per i primi cinque anni
successivi alla loro creazione. Gli Stati membri fissano l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei
partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per
associazione riconosciuta è di 15 000 ECU. Gli Stati membri definiscono inoltre la forma giuridica di tali associazioni
e le condizioni di collaborazione dei loro membri. Articolo 11 1. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni
agricole riconosciute aventi come finalità la prestazione di servizi di
sostituzione nell'azienda, un aiuto all'avviamento per contribuire ai loro costi
di gestione. 2. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di
sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo
pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare.
3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimento dei servizi
di cui al paragrafo 1, in particolare: - la forma giuridica, - le condizioni di gestione e di contabilità, - i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione
dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto, - la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni, - il numero minimo degli agricoltori affiliati. 4. Gli Stati membri fissano l'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 1,
fino a concorrenza di 12 000 ECU per agente di sostituzione occupato a tempo
pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo deve essere ripartito
sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito anche in
modo decrescente nel corso di tale periodo. Articolo 12 1. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni
agricole riconosciute aventi come scopo la creazione di servizi di gestione
delle aziende un aiuto all'avviamento, per contribuire ai loro costi di
gestione. 2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per l'attività di agenti
incaricati di analizzare i risultati contabili ed altri dati per conto degli
imprenditori. 3. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di gestione
d'azienda deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno
almeno un agente qualificato per le funzioni di cui al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri determinano le condizioni del riconoscimento dei servizi
di cui al paragrafo 1, in particolare: - la forma giuridica, - le condizioni di gestione e di contabilità, - la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni, - il numero minimo degli agricoltori affiliati. 5. Gli Stati membri fissano
l'aiuto all'avviamento, di cui al paragrafo 1, fino a concorrenza di 12 000 ECU
per agente impiegato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale
importo va ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; esso può
essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo. 6. Gli Stati membri possono sostituire il sistema d'aiuto all'avviamento di
cui al paragrafo 5 con un sistema di aiuto per l'avviamento all'introduzione di
una gestione di imprese agricole a favore degli imprenditori a titolo principale
che ricorrono ai servizi di gestione delle aziende di cui al paragrafo 1. In questo caso gli Stati membri fissano l'aiuto fino a concorrenza di 500 ECU
da ripartitre su almeno due anni. TITOLO III Misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone
svantaggiate Articolo 13 1. Nelle regioni comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole
svantaggiate, compilato conformemente agli articoli 2 e 3 della direttiva
75/268/CEE, gli Stati membri possono concedere a favore delle attività agricole
un'indennità compensativa annua, fissata in funzione degli svantaggi naturali
permanenti descritti all'articolo 3 di tale direttiva, entro i limiti e alle
condizioni di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento. 2. La concessione di un'indennità compensativa intesa ad ovviare agli
svantaggi naturali permanenti, che ecceda i suddetti limiti o deroghi alle
suddette condizioni, è vietata nelle zone comprese nell'elenco approvato
conformemente alla procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva
75/268/CEE. Articolo 14 1. Sono beneficiari dell'indennità compensativa concessa dagli Stati membri,
gli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ha di superficie agricola
utilizzata e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli
obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva 75/268/CEE, per almeno un
quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa; può
essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola,
nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici
interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza
maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per
pubblica utilità. È esonerato inoltre dall'impegno l'impreditore che percepisce
una pensione di vecchiaia. Per il Mezzogiorno - comprese le isole -, le regioni dei dipartimenti
francesi d'oltremare e le regioni greche, la superficie agricola utilizzata
minima per azienda è fissata a 2 ha. 2. Le spese relative all'indennità compensativa non danno diritto ad alcun
rimborso a norma dell'articolo 28, se l'agricoltore percepisce una pensione di
vecchiaia. 3. Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari o limitative
per la concessione dell'indennità compensativa. Articolo 15 1. Gli importi dell'indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in
funzione della gravità e degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano
l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati, fermo restando che
l'indennità non può essere inferiore a 20,3 ECU per unità di bestiame adulto
(UBA) o, eventualmente, per ha nelle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 3,
della direttiva 75/268/CEE: a) per la produzione bovina, equina, ovina o caprina, l'indennità è calcolata
in funzione dell'entità del bestiame detenuto. L'indennità non può superare 101
ECU per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 101 ECU
per ha di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella di conversione
dei bovini, equini, ovini e caprini in unità di bestiame adulto (UBA) è
riportata nell'allegato. Le vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione possono essere
prese in considerazione per il calcolo dell'indennità soltanto nelle zone di cui
all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, nonché nelle zone di
cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, nelle quali la
produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione delle
aziende. Allorché gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone di cui
all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della suddetta direttiva, il numero delle
vacche da latte da prendere in considerazione per imprenditore beneficiario nel
calcolo dell'indennità non può superare 20 unità; b) nella zone di cui
all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, quando si tratta di
produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è
calcolata in funzione della superficie coltivata, previa detrazione della
superficie destinata all'alimentazione del bestiame, di quella destinata alla
produzione di frumento e alla superficie destinata alla coltivazione intensiva
di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ettari per azienda. Essa non può superare
101 ECU/ha. 2. Gli Stati membri possono non concedere l'idennità compensativa per tutte o
per alcune delle produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al
paragrafo 1, lettera b). 3. Nel caso in cui il beneficiario di un'indennità compensativa effettui
l'imboschimento di parte o di tutte le superfici che servono di base per il
calcolo dell'indennità, tali superfici possono continuare ad essere considerate
per il calcolo dell'indennità per una durata massima di 15 anni a decorrere
dalla data dell'imboschimento. Articolo 16 Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 13, paragrafo 1, a propensione
turistica o artigianale, oltre agli investimenti agricoli il piano di
miglioramento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), può prevedere
investimenti di carattere turistico o artigianale da effettuare nell'azienda
agricola. In questi casi possono essere compresi negli investimenti di cui
all'articolo 4 investimenti di carattere turistico e artigianale per un
ammontare che non superi i 40 000 ECU per azienda. Articolo 17 1. Nelle zone di cui all'articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri possono
concedere aiuti agli investimenti collettivi per la produzione di foraggi, il
loro stoccaggio e la loro distribuzione, per la sistemazione e l'attrezzatura di
pascoli e di alpeggi sfruttati in comune, nonché, nelle zone di montagna, per i
punti d'acqua, le strade di accesso immediato ai pascoli e agli alpeggi e i
ricoveri per le mandrie. 2. I lavori di cui al paragrafo 1 possono comprendere, se ciò è giustificato
dal punto di vista economico, misure idrauliche agricole di piccola entità
compatibili con la protezione dell'ambiente, comprese piccole irrigazioni nonché
la costruzione o il riattamento di ricoveri indispensabili ai movimenti
stagionali delle mandrie. 3. L'importo degli aiuti di cui al paragrafo 1, che possono beneficiare del
finanziamento da parte del Fondo, non può superare 100 000 ECU per
l'investimento collettivo, 500 ECU per ettaro di pascolo o di alpeggio
migliorato od attrezzato e 5 000 ECU per ettaro irrigato. TITOLO IV Misure regionali specifiche Articolo 18 1. Per contribuire ad eliminare svantaggi strutturali o infrastrutturali che
pesano sull'agricoltura in talune zone, possono essere adottate misure
specifiche volte a stimolare l'intero settore agricolo della regione
interessata, in armonia con le eventuali azioni di sviluppo avviate
contemporanemante nei settori extraagricoli e nel rispetto delle esigenze di
tutela dell'ambiente. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 43 del trattato, decide le misure previste dal
presente articolo. TITOLO V Aiuti nazionali nelle zone sensibili dal punto di vista ambientale Articolo 19 1. Al fine di contribuire all'introduzione o al mantenimento di pratiche di
produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente
naturale, nonché di assicurare un reddito adeguato degli agricoltori, gli Stati
membri sono autorizzati ad introdurre regimi speciali nazionali in zone
sensibili dal punto di vista ambientale. 2. Ai fini del presente articolo per zone sensibili dal punto di vista
ambientale si intendono le zone che rivestono soprattutto un interesse
riconosciuto dal punto di vista ecologico e del paesaggio. 3. Aiuti possono essere concessi a favore degli agricoltori che s'impegnano a
sfruttare le zone sensibili ai sensi del paragrafo 2 in modo da conservare o
migliorare la loro situazione ambientale. L'impegno dell'agricoltore deve almeno prevedere che la produzione agricola
non venga ulteriormente intensificata e che la densità del bestiame e
l'intensità della produzione agricola siano compatibili con le esigenze
specifiche ambientali della zona interessata. 4. Gli Stati membri trasmetteranno
alla Commissione i progetti di tutti i regimi speciali che prevedono di
introdurre, corredati di un elenco delle zone che possono beneficiare dell'aiuto
nell'ambito di detti regimi. Si applicano gli articoli da 92 a 94 del trattato. La Commissione deciderà in
merito all'insieme del regime di aiuto programmato, ivi comprese le zone
d'applicazione entro tre mesi dalla loro notifica, previa consultazione del
comitato permanente delle strutture agricole. Ai regimi speciali di cui al
presente articolo si applica l'articolo 29. TITOLO VI Misure forestali nelle aziende agricole Articolo 20 1. Gli Stati membri possono accordare alle aziende agricole, che soddisfano
le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), un aiuto
all'imboschimento delle superfici agricole e agli investimenti per il
miglioramento delle superfici boscate, come la sistemazione di frangivento,
fasce tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali. Rientrano in questi investimenti le spese di adattamento del macchinario
agricolo ai lavori di silvicoltura. 2. Le spese effettive sostenute dagli Stati membri in applicazione del
paragrafo 1 possono beneficiare del contributo del Fondo sino a concorrenza - dell'80 % del costo per l'imboschimento e le strade forestali, - del 60 % per gli altri lavori di cui al paragrafo 1, e di un volume massimo di investimenti di 40 000 ECU per azienda, entro i
limiti tuttavia di 10 000 ECU per gli investimenti relativi al miglioramento
delle superfici boscate nonché entro i seguenti importi massimi imputabili: - 1 400 ECU per ettaro per le opere di imboschimento, - 300 ECU per ettaro per il miglioramento di superfici boscate e la
sistemazione di frangivento, - 90 ECU per ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua, - 14 400 ECU per chilometro per le strade forestali. TITOLO VII Adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura
moderna Articolo 21 1. Indipendentemente dalle azioni che possono presentare al Fondo sociale,
gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui lo reputano necessario,
un regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione
professionale degli agricoltori. Tale regime può comprendere: - corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per
imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età
della scuola dell'obbligo; - corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di
associazioni di produttori e di cooperative in funzione della necessità di
migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli della regione in questione; - i corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di
formazione professionale di cui all'articolo 7, la cui durata deve essere di
almeno 150 ore. 2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 comprende la concessione di aiuti
a) per la frequenza ai corsi o ai tirocini, b) per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei tirocini, c) se del caso, per la creazione di centri professionali agricoli a favore di
regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, che ne siano
attualmente prive, qualora non possano beneficiare di un altro aiuto comunitario
per la creazione di tali centri, fino a concorrenza di un importo massimo
imputabile al Fondo di 400 000 ECU per centro. 3. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di
cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono imputabili al Fondo fino a concorrenza
di 4 500 ECU per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi. Tuttavia,
le azioni che hanno beneficiato di un contributo del Fondo sociale non sono
prese in considerazione per una partecipazione finanziaria a norma del presente
articolo. Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o i tirocini
che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o
superiore. Articolo 22 1. La Comunità può finanziare tramite le risorse del Fondo: - la realizzazione di progetti pilota destinati a illustrare agli agricoltori
le possibilità reali di sistemi, metodi e tecniche di produzione rispondenti
agli obiettivi del regime di aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; - le misure necessarie per diffondere, a livello comunitario, i risultati dei
lavori e delle esperienze nel campo del miglioramento delle strutture agrarie;
- la realizzazione di studi di valutazione dell'efficacia economica delle
misure previste dal presente regolamento. 2. I finanziamenti di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura
prevista dall'articolo 25. TITOLO VIII Disposizioni generali e finanziarie Articolo 23 1. Il periodo previsto per attuare l'azione comune è limitato al 31 dicembre
1994. 2. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore
del presente regolamento, le modalità di quest'ultimo formeranno oggetto di
riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione. 3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del Fondo
ammonta a 1 988 milioni di ECU per i primi cinque anni. Articolo 24 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
che essi prevedono di adottare in applicazione del presente regolamento, ivi
comprese le disposizioni relative all'articolo 8; - il testo delle disposizioni vigenti atte a consentire l'applicazione del
presente regolamento. 2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo
1, gli Stati membri illustrano il nesso esitente sul piano regionale tra le
misure di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le
caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro. 3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la
Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme del presente
regolamento e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso
necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento
finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 1. Entro i due mesi
successivi alla comunicazione, la Commissione, dopo aver consultato il comitato
permanente delle strutture agricole, emette un parere in merito. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, immediatamente dopo averle
adottate, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al
paragrafo 3. Articolo 25 1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1,
secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro
conformità alle norme del presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi
dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i
presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di
cui all'articolo 1. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il
rappresentante della Commissione, dopo aver consultato il comitato del FEAOG
sugli aspetti finanziari, presenta al comitato permanente delle strutture
agricole un progetto di decisione al riguardo. 2. Il comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal
presidente in funzione dell'urgenza dei problemi da esaminare. Esso si pronuncia
a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la
ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il
presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, qualora non sia conforme al
parere espresso dal comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al
Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese
al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo
43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa nel termine di
un mese. Articolo 26 1. Sono imputabili al Fondo le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro
delle azioni previste negli articoli da 3 a 7, da 9 a 17, 20 e 21. 2. Il Fondo
rimborsa agli Stati membri il 25 % delle spese imputabili nell'ambito delle
azioni previste dagli articoli da 3 a 7, da 13 a 17 e dall'articolo 20. Il tasso
suddetto è portato a: - 50 %, per gli aiuti agli investimenti contemplati negli articoli 3 e 4 e
relativi alle zone svantaggiate dell'Irlanda occidentale, della Grecia e del
Mezzogiorno d'Italia, comprese le isole, - 50 %, per gli aiuti particolari agli imprenditori agricoli di età inferiore
ai 40 anni, di cui all'articolo 7, - 50 %, per l'indennità compensativa, contemplata nell'articolo 14 e relativa
alle regioni della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia e dei dipartimenti francesi
d'oltremare, - 50 %, per gli aiuti contemplati nell'articolo 17 e relativi alle regioni di
cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Grecia, dell'Italia e dei dipartimenti
francesi d'oltremare. Inoltre il Fondo può rimborsare agli Stati membri sino al 25 % delle spese
imputabili nell'ambito delle azioni previste dagli articoli da 9 a 12 e 21. 3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono decise secondo la
procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 27 1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento
finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono
state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 25. 2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili
risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 28 1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri
nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al
1o luglio dell'anno successivo. 2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo
1, del regolamento (CEE) n. 729/70. 3. La Commissione può concedere acconti. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo
la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70. Articolo 29 Ogni anno, anteriormente al 1o agosto, le misure comunitarie e nazionali in
vigore, che riguardano il presente regolamento, vengono esaminate nell'ambito di
una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio;
a tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutta la
documentazione necessaria. Il Consiglio valuta i risultati delle misure suddette tenendo presenti il
ritmo di evoluzione delle strutture necessarie per il conseguimento degli
obiettivi della politica agricola comune, gli effetti sugli obiettivi di
produzione della Comunità, la loro incidenza ai fini di un armonioso sviluppo
delle regioni della Comunità, nonché le implicazioni finanziarie delle misure in
questione. Se del caso, il Consiglio adotta le disposizioni opportune, secondo la
procedura prevista dall'articolo 43 del trattato. Articolo 30 Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione
delle misure di aiuto previste dal presente regolamento. Articolo 31 Fatti salvi gli articoli 8 e 13 il presente regolamento lascia impregiudicata
la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore contemplato dal presente
regolamento, misure d'aiuto supplementare, le cui condizioni o modalità di
concessione differiscano da quelle ivi previste o i cui importi superino i
massimi previsti, purché tali misure siano prese in conformità degli articoli da
92 a 94 del trattato. Articolo 32 1. Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per
conformarsi al presente regolamento entro il termine di sei mesi a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore. Essi prevedono contemporaneamente i mezzi opportuni per il controllo efficace
degli elementi utilizzati per calcolare gli aiuti erogati imputabili al Fondo.
2. Tuttavia, alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento si applicano i divieti e le restrizioni previste all'articolo 3 e
all'articolo 8, paragrafo 4. TITOLO IX Disposizioni finali Articolo 33 1. Con effetto al 1o gennaio 1985 la data del 31 dicembre 1984 è sostituita
da quella del 30 settembre 1985, nelle seguenti disposizioni: - articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17
aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), - articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17
aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività
agricola e alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di
miglioramento delle strutture (2), - articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17
aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione
professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (3), - articolo 4 della decisione 76/402/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976,
concernente il livello da applicare in Italia per l'abbuono di interessi
previsto dalla direttiva 72/159/CEE (4), - articolo 5 della decisione 81/598/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1981,
relativa all'importo dell'abbuono del tasso di interesse, di cui alla direttiva
72/159/CEE, applicabile in Irlanda (5), - articolo 3 della decisione 82/438/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982,
che autorizza gli Stati membri ad aumentare il livello dell'abbuono di interessi
previsto dalla direttiva 72/159/CEE (6). 2. Fatto salvo l'articolo 32, paragrafo 2, cessano di essere applicabili, il
giorno in cui scade il periodo transitorio previsto dal suddetto articolo 32,
alle domande presentate dopo tale data: - la direttiva 72/159/CEE, - la direttiva 72/160/CEE, - la direttiva 72/161/CEE, - gli articoli da 4 a 17 della direttiva 75/268/CEE, - il regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981,
concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della
produzione suina (7), - il regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio del 30 giugno 1981,
concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della
produzione del latte (8). 3. La direttiva 75/268/CEE è così modificata: a) all'articolo 1, l'ultima parte della prima frase è sostituita dal testo
seguente: « . . . gli Stati membri sono autorizzati ad istituire gli aiuti particolari
previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985,
relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), destinati
ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori
di tali zone. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; b) all'articolo 3, il paragrafo 5, è sostituito dal paragrafo seguente: « 5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate, ai sensi del presente
articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali
il mantenimento dell'attività agricola, soggetta, eventualmente, a determinate
condizioni particolari, è necessario per assicurare la conservazione e la difesa
dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione
costiera. La superficie complessiva di tali zone non può superare il 4 % della
superficie dello Stato membro interessato ». Articolo 34 1. Il regolamento (CEE) n. 1820/80 del Consiglio, del 24 giugno 1980,
relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate
dell'Irlanda occidentale (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
3073/82 (10), è così modificato: a) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Nel quadro dell'azione specifica, vengono concessi aiuti agli
investimenti agli imprenditori: a) che soddisfano ai requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e
c), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo
1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), e
il cui piano di miglioramento materiale dell'azienda valorizza soprattutto
l'allevamento bovino destinato alla produzione di carne e/o l'allevamento ovino;
b) che tengono una contabilità semplificata sin dall'avvio del piano di
miglioramento di cui alla lettera a). (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; b) all'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso; c) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è
subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2,
e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione
degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non
è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 22. ». 2. Il regolamento (CEE) n. 1939/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981,
relativo ad un programma di sviluppo integrato per le Western Isles della Scozia
(Outer Hebrides) (1) è così modificato: a) all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso; b) all'articolo 5, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo
seguente: « - le condizioni e i criteri per la concessione degli aiuti previsti; gli
eventuali aiuti agli investimenti nelle aziende agricole sono soggetti alle
disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo
8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo
1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*). La
concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo
regolamento non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo
7. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; c) all'articolo 5, paragrafo 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dal
testo seguente: « . . . procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 dopo
che il comitato permanente delle . . . ». 3. Il regolamento (CEE) n. 1940/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981,
relativo ad un programma di sviluppo integrato per il dipartimento della Lozère
(1), è così modificato: a) all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso; b) all'articolo 5, paragrafo 2, il secondo trattino, è sostituito dal testo
seguente: « - le condizioni e i criteri delle misure d'aiuto previste; gli eventuali
aiuti agli investimenti nelle aziende agricole sono soggetti alle disposizioni
degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo
1, del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*). La concessione degli
aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non è
presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 7. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; c) all'articolo 5, paragrafo 3, la terza e la quarta riga sono sostituite dal
testo seguente: « . . . procedure di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85,
dopo che il comitato permanente delle . . . ». 4. Il regolamento (CEE) n. 1942/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981,
relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate
dell'Irlanda del Nord (1), è così modificato: a) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Nell'ambito dell'azione specifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
vengono concessi aiuti per gli investimenti agli agricoltori: a) che soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere
a), b) e c), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12
marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie
(*), il cui piano di miglioramento materiale dell'azienda valorizzi soprattutto
l'allevamento bovino destinato alla produzione di carne e/o l'allevamento ovino;
b) che tengono una contabilità semplificata sin dall'avvio del piano di
miglioramento di cui alla lettera a). (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; b) all'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso; c) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è
subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2,
e dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione
degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento non
è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 14. ». 5. Il regolamento (CEE) n. 1944/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che
istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della
struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia (1), è così
modificato: a) all'articolo 2, il paragrafo 1 è soppresso; b) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. I programmi e i loro eventuali adattamenti vengono esaminati e approvati
secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 del
Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle
strutture agrarie (*). (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; c) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo
seguente: « a) contributi all'ammodernamento, alla razionalizzazione e alla costruzione
delle stalle nelle aziende agricole conformi alle disposizioni dell'articolo 2,
paragrafo 1, lettere a), b) e c), e del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n.
797/85, il cui piano di miglioramento materiale dimostri che: - una volta ultimato il piano di miglioramento, la quota delle vendite
provenienti dalla produzione di carni bovine e dall'insieme della produzione dei
settori ovino e caprino rispetto all'insieme delle vendite effettuate
dall'azienda non risulta diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive
dell'azienda; - le stalle rispondono alle condizioni igieniche e sanitarie previste dalle
disposizioni comunitarie. »; d) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b),
subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2,
e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione
degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento non è presa
in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 6. ». 6. La direttiva 81/527/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativa allo
sviluppo dell'agricoltura nei dipartimenti francesi d'oltremare (1), è così
modificata: a) all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso; b) all'articolo 2, paragrafo 2, la terza e la quarta riga sono sostituite dal
testo seguente: « . . . procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 797/85 del
Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle
strutture agrarie (*), previa consultazione del comitato del Fondo. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. ». 7. Il regolamento (CEE) n. 1975/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982,
relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della
Grecia (1), è così modificato: a) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli aiuti per
l'acquisto di riproduttori da parte di singoli imprenditori agricoli di cui alla
lettera c) dello stesso paragrafo, sono concessi agli agricoltori che soddisfano
le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e del paragrafo
2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), il cui piano di
miglioramento materiale dimostri: - che gli investimenti previsti ammontano almeno a 2 500 ECU per azienda;
- che una volta ultimato il piano, la quota delle vendite provenienti dalla
produzione di carni bovine e dall'insieme della produzione dei settori ovino e
caprino, rispetto all'insieme delle vendite effettuate dall'azienda, non risulta
diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive dell'azienda; - che le stalle soddisfano ai requisiti igienici e sanitari previsti dalle
norme comunitarie. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. »; b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è
subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2,
e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione
degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non è presa in considerazione
per un rimborso ai sensi dell'articolo 18. ». 8. Le modifiche dei regolamenti e delle direttive introdotte dai paragrafi da
1 a 7 si applicano agli aiuti la cui concesssione è stata decisa dopo la data di
entrata in vigore del presente regolamento. 9. All'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CEE) n. 355/77
del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il
miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli e della pesca (1), il primo comma è sostituito dal testo
seguente: « f) fatta salva una decisione presa ai sensi dell'articolo 5, secondo comma,
alla raccolta di prodotti di base della terra, fermo restando che l'attrezzatura
in questione non può essere oggetto di un contributo finanziario della Comunità
a titolo del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985,
concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (*), purché
si tratti nel contempo: (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. ». Articolo 35 Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI (1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 96 del 23 4. 1972, pag. 9. (3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15. (4) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 39. (5) GU n. L 220 del 6. 8. 1981, pag. 27. (6) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 39. (7) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 31. (8) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 32. (9) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 1. (10) GU n. L 325 del 20. 11. 1982, pag. 1. (1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 6. (2) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 9. (3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 17. (1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27. (2) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 38. (3) GU n. L 214 del 22. 7. 1982, pag. 1. (1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. ALLEGATO Tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità bestiame
adulto (UBA), di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) 1.2 // Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di età
superiore a 6 mesi: // 1,0 UBA // Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni: //
0,6 UBA // Pecore: // 0,15 UBA // Capre: // 0,15 UBA I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili agli
importi massimi e minimi per UBA, di cui all'articolo 15, paragrafo 1.