Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992,
relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di
protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0085 -
0090
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 11 pag. 0161
edizione
speciale svedese/ capitolo 15 tomo 11 pag. 0161
REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo a
metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione
dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le esigenze in materia di protezione ambientale sono una
componente della politica agricola comune; considerando che le misure volte a ridurre la produzione agricola nella
Comunità devono avere conseguenze positive sotto il profilo ambientale; considerando che molteplici fattori influiscono sull'ambiente e che
quest'ultimo è sottoposto a pressioni di natura assai varia nel territorio
comunitario; considerando che gli agricoltori, col sostegno di un regime di aiuti
appropriati, possono svolgere un ruolo decisivo per l'intera società,
introducendo o mantenendo metodi di produzione compatibili con le crescenti
esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la
necessità di salvaguardare lo spazio naturale e il paesaggio; considerando che l'istituzione di un regime di aiuti volto a incentivare una
sensibile riduzione dell'impiego di concimi o fitofarmaci oppure l'applicazione
di metodi di agricoltura biologica può contribuire non solo a limitare i rischi
dell'inquinamento di origine agricola, ma anche ad adeguare i vari settori
produttivi alle esigenze dei mercati, favorendo produzioni meno intensive; considerando che una riduzione del bestiame delle aziende o della densità di
animali per ettaro può contribuire a evitare i danni ambientali dovuti
all'ampiezza eccessiva del numero di ovini e bovini; che pertanto occorre
integrare nel regime contemplato dal presente regolamento il regime di
estensivizzazione previsto, per talune produzioni, all'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4); considerando che le produzioni destinate a impieghi non alimentari nel quadro
di un regime comunitario di ritiro dei seminativi devono rispettare le esigenze
della tutela dell'ambiente; che, di conseguenza, il presente regime non deve
essere applicato a tali produzioni; considerando che un regime inteso a promuovere l'introduzione o il
mantenimento di metodi di produzione particolari può costituire uno strumento
efficace per la soluzione di vari problemi specifici di difesa dell'ambiente e
dello spazio naturale e contribuire pertanto alla realizzazione degli obiettivi
perseguiti nel settore ambientale; considerando che numerose zone agricole e rurali della Comunità sono sempre
più esposte a rischi di spopolamento, di erosione, d'inondazione, d'incendio dei
boschi e che l'istituzione di misure espressamente destinate a promuovere la
cura delle superfici può servire a ridurre tali rischi; considerando che, data la gravità dei problemi, i regimi di aiuti devono
essere applicabili a tutti gli agricoltori della Comunità che si impegnino a
esercitare la loro attività in modo da proteggere, mantenere in buone condizioni
o migliorare l'ambiente o lo spazio naturale e che rinuncino a qualsiasi nuova
iniziativa volta a intensivizzare la produzione agricola; considerando che il regime di ritiro dei seminativi dalla produzione,
attualmente previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91, è
sostituito da disposizioni incluse nelle regolamentazioni relative alle
organizzazioni comuni dei mercati; che si rivela nondimeno opportuno instaurare
un regime comportante un ritiro di lunga durata dei terreni agricoli per scopi
di carattere ambientale e di salvaguardia delle risorse naturali; considerando che le misure contemplate dal presente regolamento devono
incitare gli agricoltori ad assumere impegni che li vincolino all'esercizio di
un'agricoltura compatibile con le esigenze della tutela ambientale e con la cura
dello spazio naturale, il che contribuirà all'equilibrio dei mercati; che tali
misure devono compensare gli agricoltori per le perdite di reddito loro arrecate
dalla riduzione della produzione e/o dall'aumento dei costi di produzione,
nonché per il ruolo che essi svolgono nel miglioramento dell'ambiente; considerando che l'introduzione, da parte degli Stati membri, di norme di
comportamento in agricoltura può contribuire anch'essa a rendere i metodi di
produzione più compatibili con le esigenze della tutela ambientale; considerando che la diversità delle condizioni ambientali e naturali e delle
strutture agrarie nelle varie zone della Comunità richiede un adattamento
corrispondente delle misure previste; che appare quindi opportuno predisporne
l'applicazione nell'ambito di programmi zonali di gestione dei terreni agricoli
o abbandonati ed eventualmente inquadrati da disposizioni regolamentari
nazionali; considerando che tanto la Comunità quanto gli Stati membri devono
intensificare le iniziative di formazione e informazione per incoraggiare
l'introduzione di metodi produttivi agricoli e forestali compatibili con
l'ambiente e, più particolarmente, l'applicazione di un codice di comportamento
in agricoltura, nonché l'agricoltura biologica; considerando che, per assicurare la massima efficacia di tali programmi, è
indispensabile provvedere alla diffusione e al controllo periodico dei risultati
ottenuti; considerando che le misure in programma devono contribuire al conseguimento
di taluni obiettivi specifici della normativa comunitaria in materia ambientale;
considerando che la Comunità, in quanto cofinanziatrice dell'azione, deve
poter accertarsi che le disposizioni di attuazione adottate dagli Stati membri
concorrano a realizzarne gli obiettivi; che è opportuno, a tal fine, avvalersi
della struttura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione istituita
dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre
1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per
quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali,
da un lato, e fra tali interventi e quelli della Banca europea per gli
investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (5); considerando che è necessario integrare le risorse disponibili per
l'attuazione delle misure contemplate dal presente regolamento con le risorse
previste per la realizzazione delle azioni avviate in virtù dei regolamenti sui
fondi strutturali, soprattutto di quelle applicabili alle regioni interessate
dagli obiettivi 1 e 5 b) definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88 (6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivi del regime di aiuti Al fine di: - completare le trasformazioni previste nell'ambito delle organizzazioni
comuni dei mercati, - contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie
in materia agricola e ambientale, - contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato, è istituito un regime comunitario di aiuti cofinanziato dal Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia. Tale regime comunitario di aiuti ha le seguenti finalità: a) promuovere l'impiego di metodi di produzione agricola che riducano gli
effetti inquinanti dell'agricoltura, contribuendo nel contempo, mediante una
riduzione della produzione, ad un migliore equilibrio dei mercati; b) promuovere l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, delle produzioni
vegetali e dell'allevamento bovino e ovino, compresa la riconversione dei
seminativi in pascoli estensivi; c) promuovere forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la
tutela e con il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale, del
paesaggio, delle risorse naturali, del suolo, nonché della diversità genetica;
d) incentivare la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, nelle
zone in cui essa si dimostri necessaria per ragioni ecologiche o per il
sussistere di rischi naturali o d'incendio e prevenire in tal modo i pericoli
connessi allo spopolamento delle regioni agricole; e) incoraggiare un ritiro di lunga durata dei seminativi per scopi di
carattere ambientale; f) incoraggiare la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le
attività ricreative; g) promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli agricoltori a metodi
di produzione agricola compatibili con le esigenze della tutela ambientale e con
la cura dello spazio naturale. Articolo 2 Regime di aiuti 1. A condizione che abbia effetti positivi per l'ambiente e lo spazio
naturale, il regime può comprendere aiuti destinati agli imprenditori agricoli
che assumano uno o più dei seguenti impegni: a) sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci, oppure
mantenimento delle riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei
metodi dell'agricoltura biologica; b) estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli di
cui alla lettera a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata
in passato o riconversione dei seminativi in pascoli estensivi; c) riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di
superficie foraggera; d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di
tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio
naturale e del paesaggio, oppure allevamento di specie animali locali minacciate
di estinzione; e) cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati; f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella
prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in
particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali, o per
salvaguardare i sistemi idrologici; g) gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative.
2. Il regime può comprendere inoltre misure volte a migliorare la formazione
degli agricoltori per quanto concerne l'impiego di metodi di produzione agricoli
o forestali compatibili con l'ambiente. Articolo 3 Programmi di aiuti 1. Gli Stati membri mettono in applicazione, sulla totalità del loro
territorio e secondo le proprie esigenze specifiche, il regime di aiuti di cui
all'articolo 2 per mezzo di programmi zonali pluriennali imperniati sugli
obiettivi di cui all'articolo 1. I programmi rispecchiano la diversità delle
situazioni ambientali, delle condizioni naturali, delle strutture agrarie, dei
principali orientamenti della produzione agricola e delle priorità comunitarie
in materia ambientale. 2. Ciascun programma si riferisce a una zona omogenea dal punto di vista
dell'ambiente e dello spazio naturale e prevede, in linea di principio, tutti
gli aiuti di cui all'articolo 2. Tuttavia, sulla base di un'opportuna
motivazione, esso può limitarsi a prevedere gli aiuti più confacenti alle
caratteristiche specifiche di una determinata zona. 3. Ciascun programma ha una durata minima di cinque anni e contiene almeno i
seguenti dati: a) delimitazione della zona geografica e, se del caso, delle sottozone
interessate; b) descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali e strutturali della
zona; c) descrizione degli obiettivi perseguiti e motivazione degli stessi in
rapporto alle caratteristiche della zona, compresa l'indicazione della
legislazione comunitaria i cui obiettivi sono realizzati dal programma; d) criteri per la concessione degli aiuti, tenuto conto dei problemi
esistenti; e) stima delle spese annuali per la realizzazione del programma stesso; f) disposizioni adottate per l'adeguata informazione degli operatori agricoli
e rurali. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono stabilire un
quadro normativo generale per l'applicazione orizzontale, nell'insieme del loro
territorio, di uno o più aiuti di cui all'articolo 2. Il quadro deve essere
precisato ed eventualmente completato dai programmi zonali di cui al paragrafo
1. Articolo 4 Natura e importo degli aiuti 1. È concesso un premio annuale per ettaro, o per unità di bestiame ritirata,
agli imprenditori agricoli che sottoscrivono per almeno cinque anni uno o più
degli impegni di cui all'articolo 2, conformemente al programma applicabile
nella zona interessata. In caso di ritiro dei seminativi, la durata dell'impegno
è portata a vent'anni. 2. L'importo massimo sovvenzionabile del premio è fissato come segue: - 150 ecu/ha per le colture annuali che beneficiano di un premio per ettaro
in virtù della regolamentazione relativa alle organizzazioni comuni dei mercati;
- 250 ecu/ha per le altre colture annuali e i pascoli; - 210 ecu/UBA di bovini o di ovini ritirata; - 100 ecu/UBA allevata di una specie animale in pericolo; - 400 ecu/ha per gli uliveti specializzati; - 1 000 ecu/ha per gli agrumi; - 700 ecu/ha per le altre colture perenni e il vino; - 250 ecu/ha per la cura delle superfici abbandonate; - 600 ecu/ha per il ritiro dei seminativi; - 250 ecu/ha per la coltura e la moltiplicazione dei vegetali adatti alle
condizioni locali e minacciati di erosione genetica. La tabella di conversione degli animali in UBA (unità di bestiame adulto) è
riprodotta nell'allegato. 3. L'importo massimo sovvenzionabile per le colture annuali e i pascoli è
portato a 350 ecu/ha se, per la medesima superficie, l'agricoltore sottoscrive
uno o più degli impegni previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e,
nel contempo, un impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d). 4. Allorché viene concesso un premio per la riduzione del numero di unità di
bestiame: - gli aiuti previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), non
possono essere concessi per le superfici foraggere dell'azienda; - l'importo massimo sovvenzionabile del premio concesso per tali superfici in
applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) è ridotto del 50 %. 5. Nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalla Commissione secondo
la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la
Comunità può anche cofinanziare i premi di cui sopra concessi dagli Stati membri
per compensare eventuali perdite di reddito dovute all'applicazione obbligatoria
delle restrizioni di cui all'articolo 2, conseguente all'attuazione negli Stati
membri di misure decise nel quadro di una disposizione comunitaria. 6. Gli Stati membri possono prevedere che l'impegno degli agricoltori si
effettui in base a un piano globale applicabile all'intera azienda o parte di
questa. In questi casi l'importo dell'aiuto può essere fissato in base al calcolo
globale effettuato tenendo conto degli importi e delle condizioni di cui al
presente articolo e all'articolo 5. Articolo 5 Condizioni per la concessione degli aiuti 1. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento nel quadro delle
disposizioni regolamentari generali di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e/o dei
programmi zonali, gli Stati membri stabiliscono: a) le condizioni per la concessione dell'aiuto; b) l'importo degli aiuti, a seconda dell'impegno sottoscritto dal
beneficiario e tenendo conto delle perdite di reddito, nonché del carattere
d'incentivazione della misura; c) le condizioni in base alle quali l'aiuto per la cura delle superfici
abbandonate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) può essere concesso,
in assenza di agricoltori, a persone che non sono agricoltori; d) le condizioni che il beneficiario deve sottoscrivere, in particolare a
fini di verifica e di controllo dell'osservanza degli impegni assunti; e) le condizioni per la concessione dell'aiuto, nel caso in cui l'agricoltore
stesso non sia in grado di sottoscrivere un impegno per il periodo minimo
richiesto. 2. Non possono essere concessi aiuti ai sensi del presente regolamento per
superfici soggette al regime di ritiro dei seminativi e utilizzate per
produzioni non alimentari. 3. Purché conservi il suo carattere d'incentivo, l'aiuto può essere limitato
a un importo massimo per azienda e diversificato a seconda delle dimensioni
delle aziende. Articolo 6 Corsi, seminari e progetti dimostrativi 1. Gli Stati membri possono istituire un aiuto speciale, purché il relativo
finanziamento non sia concesso nel quadro dell'articolo 28 del regolamento (CEE)
n. 2328/91, a favore di corsi e seminari di formazione concernenti metodi di
produzione agricola e forestale, compatibili con le esigenze di tutela
dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale
e del paesaggio e conformi, in particolare, a norme di comportamento in
agricoltura e ai criteri dell'agricoltura biologica. Tale regime contempla la
concessione di aiuti: - per la frequenza ai corsi o seminari, - per l'organizzazione e la realizzazione dei medesimi. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui
al primo comma sono sovvenzionabili fino a un massimo di 2 500 ecu per ciascun
partecipante che abbia seguito un corso o un seminario completo. L'azione di cui al presente articolo non comprende i corsi o seminari inclusi
nel programma ordinario del ciclo secondario o superiore dell'insegnamento
agricolo. 2. La Comunità può partecipare alla realizzazione di progetti dimostrativi
che riguardino metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela
dell'ambiente e, in particolare, con le norme di comportamento agricolo e
l'agricoltura biologica. La partecipazione comunitaria di cui al primo comma può comprendere un
contributo per iniziative e attrezzature di formazione e sensibilizzazione
gestite da organizzazioni locali o non governative, competenti nel settore in
questione. Articolo 7 Procedura per l'esame dei programmi 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 luglio 1993, i
progetti del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e dei
programmi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative vigenti, o che intendono adottare ai
fini dell'applicazione del presente regolamento. 2. La Commissione esamina le comunicazioni degli Stati membri per
determinare: - la loro conformità al presente regolamento, tenuto conto degli obiettivi
del medesimo e del nesso fra le diverse misure, - la natura delle azioni che possono essere cofinanziate, - l'importo totale delle spese che possono essere cofinanziate. 3. La Commissione decide in merito all'approvazione del quadro normativo
generale e dei programmi zonali tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo
2 e secondo la procedura prevista all'articolo 29 del regolamento (CEE) n.
4253/88. Articolo 8 Tassi di finanziamento comunitario Il tasso di finanziamento comunitario è del 75 % nelle regioni che rientrano
nell'obiettivo 1 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e del 50
% nelle altre regioni. Articolo 9 Modalità di applicazione La Commissione adotta, se del caso, secondo la procedura prevista
all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88, le modalità di applicazione
del presente regolamento. Articolo 10 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di
adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano condizioni o modalità di
concessione diverse da quelle da esso stabilite o il cui importo sia superiore
ai limiti in esso fissati, sempreché tali misure non rientrino nel campo
d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 e siano adottate conformemente agli
obiettivi del presente regolamento, nonché agli articoli 92, 93 e 94 del
trattato. 2. Dopo tre anni a decorrere dalla messa in vigore negli Stati membri, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un bilancio
dell'applicazione del presente regolamento. Articolo 11 Disposizioni transitorie L'applicazione delle misure di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n.
2328/91 è prorogata con gli effetti seguenti: 1) l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2328/91 relativo
all'estensivizzazione della produzione rimane applicabile fino all'entrata in
vigore dei programmi zonali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente
regolamento del quadro normativo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4.
2) gli articoli da 21 a 24 del regolamento (CEE) n. 2328/91 relativi agli
aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione ambientale
rimangono applicabili fino all'entrata in vigore dei programmi zonali di cui
all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento o del quadro normativo
generale di cui all'articolo 3, paragrafo 4. Gli importi massimi sovvenzionabili per le restanti annualità sono portati al
livello dei massimali previsti all'articolo 4. Articolo 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. C 300 del 21. 11. 1991, pag. 7.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3)
GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 25.(4) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.(5)
GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
ALLEGATO TABELLA DI CONVERSIONE DEI BOVINI, EQUIDI, OVINI E CAPRINI IN UNITÀ DI
BESTIAME ADULTO (UBA) DI CUI ALL'ARTICOLO 4 Tori, vacche e altri bovini di oltre
2 anni, equidi di oltre 6 mesi1,0 UBA Bovini da 6 mesi a 2 anni0,6 UBA Pecore0,15 UBA Capre0,15 UBA I coefficienti riguardanti le pecore e le capre si applicano a tutti gli
importi per UBA di cui all'articolo 4.