31993R2081

Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0005 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0017


REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 D,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 (4), il Consiglio è tenuto a riesaminare tale regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1993;

considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali attuata nel 1988 devono continuare ad indirizzare le attività di detti Fondi fino al 1999, ma che l'esperienza finora acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre dei miglioramenti volti ad aumentare l'efficacia, la semplificazione e la trasparenza delle politiche strutturali;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 stabilisce gli obiettivi prioritari dell'azione svolta dalla Comunità per il tramite dei Fondi strutturali, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari;

considerando che la Comunità ha avviato una riforma della politica agricola comune, comprendente anche misure strutturali destinate in particolare alla promozione dello sviluppo rurale;

considerando che le azioni comunitarie per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4042/89 (5); che le azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4028/ 86 (6); che il finanziamento di tali azioni si avvale di vari mezzi di bilancio, alcuni dei quali di pertinenza del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento»; che per riunire l'insieme di tali mezzi in un unico strumento finanziario, il regolamento (CEE) n. 2080/93 (7) ha istituito lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); che, fornendo tale strumento unico un contributo al conseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 130 A del trattato, è opportuno coordinarne gli interventi con quelli dei Fondi strutturali; che occorre pertanto estendere a detto strumento l'insieme delle disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali;

considerando che i Fondi strutturali costituiscono gli strumenti privilegiati per rimediare alle perturbazioni socioeconomiche che la revisione della politica comune della pesca potrebbe determinare in alcune zone litoranee; che, fermo restando quanto previsto per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1, è dunque opportuno adeguare i criteri di ammissibilità relativi agli obiettivi n. 2 e n. 5b) in modo da tener conto di tale problematica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 792/93 (8) ha creato uno strumento finanziario temporaneo di coesione mediante il quale la Comunità contribuisce finanziariamente all'esecuzione di progetti relativi all'ambiente e alle reti transeuropee di infrastrutture per i trasporti in Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo, con l'esigenza per ciascuno di tali paesi di disporre di un programma di convergenza, sottoposto all'esame del Consiglio, volto ad evitare un eccessivo disavanzo pubblico; che detto regolamento, collocandosi nella prospettiva dell'istituzione del Fondo di coesione previsto dall'articolo 130 D del trattato, previsto dal trattato sull'Unione europea, ha carattere temporaneo e sarà riesaminato entro il 31 dicembre 1993; che lo strumento finanziario all'uopo previsto, eventualmente modificato (in appresso denominato «strumento finanziario di coesione»), deve rientrare nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2052/88; che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 792/93, nessun elemento di spesa può beneficiare al tempo stesso di un contributo di tale strumento e di un contributo del FEAOG, del Fondo sociale europeo (FSE) o del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

considerando che gli obiettivi n. 3 e n. 4 sono destinati, rispettivamente, a lottare contro la disoccupazione di lunga durata e a facilitare l'inserimento professionale dei giovani; che è opportuno ridefinire tali obiettivi, la cui realizzazione è affidata all'FSE, raggruppando nell'obiettivo n. 3 gli obiettivi n. 3 e n. 4 estendendolo all'inserimento professionale delle persone minacciate di emarginazione dal mercato del lavoro e creando un nuovo obiettivo n. 4 destinato a facilitare l'adeguamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione;

considerando che il principio della parità di opportunità tra uomini e donne sul mercato del lavoro è un obiettivo perseguito dalla Comunità e che l'azione strutturale deve contribuirvi;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 precisa le missioni del FESR; che è d'uopo sostenere gli investimenti nel settore dell'istruzione e della sanità nelle regioni dell'obiettivo n. 1;

considerando che l'articolo citato indica, al paragrafo 2, le missioni dell'FSE; che è opportuno adeguarle per tener conto della nuova definizione degli obiettivi n. 3 e n. 4; che nella ridefinizione delle azioni ammissibili all'intervento dell'FSE gli aiuti all'impiego possono presentarsi in forma, tra l'altro, di aiuti per la mobilità geografica;

considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha stabilito le risorse disponibili da impegnare per l'attività dei Fondi strutturali e per altre operazioni strutturali nel periodo 1993-1999; che dette risorse costituiscono degli obiettivi di spesa; che esso ha parimenti stabilito le risorse disponibili, in termini reali, da impegnare per l'obiettivo n. 1 nel corso del medesimo periodo; che gli importi in questione consentiranno, nel caso dei quattro Stati membri ammessi a beneficiare dello strumento finanziario di coesione, un raddoppio degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e a detto strumento finanziario e che, per tali quattro Stati membri, ciò significa 85 miliardi di ecu per il periodo 1993-1999;

considerando che occorre potenziare la partnership includendo, in maniera adeguata le parti economiche e sociali nella programmazione, sulla base di una migliore definizione delle rispettive competenze in applicazione del principio di sussidiarietà;

considerando che occorre rafforzare la valutazione ex ante, la sorveglianza e la valutazione ex post nonché prevedere una maggiore flessibilità nell'attuazione degli interventi strutturali della Comunità in modo da rispondere alle esigenze reali; che, affinché gli interventi siano efficaci e per garantire che apportino vantaggi socioeconomici a medio termine in considerazione delle risorse mobilizzate, occore procedere ad una valutazione ex ante approfondita delle azioni prima di impegnare risorse comunitarie;

considerando che la BEI continuerà a destinare la maggior parte delle proprie risorse alla promozione della coesione economica e sociale e in particolare all'ulteriore sviluppo degli interventi creditizi negli Stati membri che beneficiano dello strumento finanziario di coesione e nelle regioni della Comunità interessate dall'obiettivo n. 1;

considerando che per migliorare la trasparenza occorre stabilire ripartizioni indicative delle risorse disponibili per stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali per Stato membro e per ciascuno degli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5b); che, all'atto di tali ripartizioni, è opportuno «tener pienamente conto come si fa attualmente della prosperità nazionale, regionale, della popolazione delle regioni e della rispettiva gravità dei problemi strutturali, compreso il livello della disoccupazione, e, per gli obiettivi interessati, delle esigenze di sviluppo nelle zone rurali»; che le risorse dell'obiettivo n. 5a) al di fuori dell'obiettivo n. 1 devono essere ripartite in modo appropriato;

considerando che, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio nelle regioni meno prospere, è auspicabile modulare i livelli della partecipazione comunitaria alle azioni che beneficiano del sostegno dei Fondi strutturali e che, conseguentemente, in dette regioni le aliquote delle sovvenzioni possono eccezionalmente essere maggiorate;

considerando che, per garantire l'effettiva concentrazione degli interventi, l'azione comunitaria nell'ambito dell'obiettivo n. 2 potrebbe interessare una popolazione pari anche al 15 % della popolazione comunitaria;

considerando che, per garantire un migliore coordinamento tra gli interventi strutturali nell'ambito degli obiettivi n. 2 e n. 5b), è opportuno che la definizione degli elenchi delle zone ammesse ai benefici di tali due obiettivi avvenga per quanto possibile contestualmente;

considerando che le azioni volte ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie e della pesca (obiettivo n. 5a)) devono formare oggetto di un coordinamento con gli altri obiettivi di cui al presente regolamento;

considerando che i principi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono concretizzati nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile come indicato nella risoluzione del Consiglio del 1o febbraio 1993 (9); che la politica della Comunità in materia ambientale persegue un elevato livello di protezione, tenendo conto della disparità di situazioni nelle varie regioni comunitarie; che le esigenze in materia di tutela dell'ambiente devono essere tenute presenti nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche della Comunità; che, a tal fine, occorre che gli Stati membri forniscano, nei programmi presentati con riguardo agli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b), una valutazione della situazione ambientale e dell'impatto ambientale delle azioni previste in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario e precisino le disposizioni adottate per associare le loro autorità competenti in materia ambientale all'elaborazione e all'attuazione di detti programmi;

considerando che è opportuno presentare una relazione triennale sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli da 1 a 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è sostituito dal testo seguente:

«I. OBIETTIVI E MISSIONI DEI FONDI STRUTTURALI

Articolo 1

Obiettivi

L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n. 2080/93 (*), la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali, lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, in appresso denominato "obiettivo n. 1 ";

2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, in appresso denominato "obiettivo n. 2 ";

3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato "obiettivo n. 3 ";

4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato "obiettivo n. 4 ";

5) promuovere lo sviluppo rurale:

a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune,

b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali,

in appresso denominati rispettivamente "obiettivo n. 5a " e "obiettivo n. 5b) ".

Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5a).

(*) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1.

Articolo 2

Strumenti

1. I Fondi strutturali (FEAOG-Orientamento, FSE e FESR) e lo SFOP contribuiscono, ciascuno secondo le norme specifiche che li displinano, al conseguimento degli obiettivi da n. 1 a n. 5b) secondo lo schema d'intervento qui appresso:

- obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG-Orientamento,

- obiettivo n. 2: FESR, FSE,

- obiettivo n. 3: FSE,

- obiettivo n. 4: FSE,

- obiettivo n. 5a): FEAOG-Orientamento e SFOP,

- obiettivo n. 5b: FEAOG-Orientamento, FSE e FESR.

2. La BEI, pur continuando ad assolvere le missioni ad essa affidate dagli articoli 129 e 130 del trattato, contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 conformemente alle modalità stabilite dal proprio statuto.

3. Gli altri strumenti finanziari esistenti possono intervenire, ciascuno secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano, in favore di qualsiasi azione sostenuta da uno o più Fondi strutturali ai fini del conseguimento di uno degli obiettivi da n. 1 a n. 5b). Se del caso, la Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché questi strumenti possano contribuire in modo migliore agli obiettivi indicati all'articolo 1.

Articolo 3

Missione dei Fondi

1. Conformemente all'articolo 130 C del trattato, il FESR:

- ha come missione fondamentale il sostegno degli obiettivi n. 1 e n. 2 nelle regioni interessate;

- inoltre, partecipa all'azione dell'obiettivo n. 5b).

Fra l'altro, esso contribuisce al sostegno:

a) di investimenti produttivi;

b) della creazione o dell'ammodernamento di infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo o alla riconversione delle regioni interessate;

c) di iniziative intese a sviluppare il potenziale endogeno delle regioni interessate;

d) di investimenti nel settore dell'istruzione e in quello della sanità nelle regioni dell'obiettivo n. 1.

Il FESR contribuisce inoltre al sostegno di studi od esperimenti pilota per lo sviluppo regionale a livello comunitario, segnatamente allorché si tratti di zone frontaliere degli Stati membri.

2. Ai sensi dell'articolo 123 del trattato, al FSE è affidato il compito di contribuire prioritariamente al conseguimento degli obiettivi n. 3 e n. 4 nell'intera Comunità e a fornire inoltre il proprio sostegno al conseguimento degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b).

Per lottare contro la disoccupazione contribuisce segnatamente a:

a) facilitare l'accesso al mercato del lavoro;

b) promuovere la parità di opportunità sul mercato del lavoro;

c) sviluppare le competenze, le attitudini e le qualifiche professionali;

d) favorire la creazione di posti di lavoro.

In questo contesto il FSE contribuisce, soprattutto quando sono interessate problematiche comuni a più Stati membri, alla realizzazione di studi ed esperienze pilota.

3. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 39 del trattato, gli interventi del FEAOG-Orientamento mirano in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) potenziare e riorganizzare le strutture agrarie nonché forestali in questo contesto, comprese quelle della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e contribuire alla compensazione degli effetti negativi degli svantaggi naturali sull'agricoltura;

b) provvedere alla riconversione delle produzioni agricole e promuovere lo sviluppo di attività complementari per gli agricoltori e le agricoltrici;

c) contribuire a garantire un equo tenore di vita agli agricoltori e alle agricoltrici;

d) contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, alla difesa dell'ambiente e al mantenimento dello spazio rurale (che include la difesa delle risorse naturali dell'agricoltura).

Il FEAOG-Orientamento contribuisce altresì ad azioni di assistenza tecnica e di informazione e al sostegno di studi od esperienze pilota concernenti l'adeguamento delle strutture agrarie e la promozione dello sviluppo rurale a livello comunitario.

4. Le disposizioni specifiche che disciplinano l'azione di ciascun Fondo strutturale sono quelle stabilite dalle decisioni di applicazione prese a norma dell'articolo 130 E del trattato.

In particolare esse stabiliscono le modalità d'intervento di ciascuno Fondo in una delle forme stabilite dall'articolo 5, paragrafo 2, le condizioni di eligibilità e di partecipazione comunitaria. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, esse stabiliscono inoltre le modalità di sorveglianza, di valutazione ex post, di gestione finanziaria e di controllo delle azioni nonché le disposizioni transitorie, rispetto alla normativa vigente, eventualmente necessarie.

5. Il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 130 E del trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per provvedere al coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi, quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. La Commissione e la BEI stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche ai fini del coordinamento dei loro interventi.

Le decisioni d'applicazione cui si fa riferimento nel presente articolo stabiliscono inoltre le disposizioni transitorie relative alle impostazioni integrate decise nell'ambito della normativa vigente.

Articolo 3bis

Missione dello SFOP

I compiti dello SFOP e le disposizioni specifiche, comprese quelle transitorie, attinenti alla sua azione sono definite nel regolamento (CEE) n. 2080/93 a norma dell'articolo 43 del trattato.

Le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del presente regolamento si applicano allo SFOP.

II. METODO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

Articolo 4

Complementarità, partnership, assistenza tecnica

1. L'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti - comprese, nell'ambito delle modalità offerte dalle regole internazionali e delle prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali - designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata "partnership ". La partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.

La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.

2. In forza delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 la Commissione prende iniziative e misure d'esecuzione necessarie affinché l'azione comunitaria concorra al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e apporti un valore aggiunto alle iniziative nazionali.

3. Nel quadro della partnership, la Commissione può contribuire, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione e all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato membro interessato ed eventualmente con le autorità e gli organismi di cui al paragrafo 1.

4. Nel corso della fase preparatoria degli interventi la divisione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri è quella stabilita, per ciascun obiettivo, dagli articoli da 8 ad 11 bis.

Articolo 5

Forme d'intervento

1. L'intervento finanziario dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti a livello comunitario avrà luogo secondo forme di finanziamento diversificate in funzione della natura delle operazioni.

2. Quanto ai Fondi strutturali e allo SFOP l'intervento finanziario assume principalmente una delle seguenti forme:

a) cofinanziamento di programmi operativi;

b) cofinanziamento di un regime di aiuti nazionale, compresi i rimborsi;

c) concessione di sovvenzioni globali, gestite in genere da un intermediario, designato dallo Stato membro con l'accordo della Commissione, e da esso suddivise in singole sovvenzioni da erogarsi ai beneficiari finali;

d) cofinanziamento di progetti appropriati;

e) sussidi all'assistenza tecnica, comprendenti anche le misure di preparazione, di valutazione ex ante, di sorveglianza e di valutazione ex post degli interventi e i progetti pilota e di dimostrazione.

Le forme d'intervento, eccetto quelle previste alla lettera e) avviate su iniziativa della Commissione, possono essere solo quelle decise dallo Stato membro o dalle autorità competenti da esso designate e devono essere sottoposte alla Commissione da detto Stato membro o da qualsiasi altro organismo da esso eventualmente designato a tal fine.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, può stabilire altre analoghe forme d'intervento.

3. L'intervento della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti ha luogo in particolare in una delle seguenti forme e nel rispetto delle specifiche disposizioni che disciplinano il funzionamento di questi strumenti:

- prestiti individuali, prestiti globali e prestiti quadro o altre forme di cofinanziamento di progetti o di programmi di investimenti determinati;

- cofinanziamento dell'assistenza tecnica o di studi preparatori all'elaborazione delle azioni;

- garanzie.

4. I contributi finanziari combinano, in modo appropriato, gli interventi in forma di sovvenzioni e di prestiti di cui ai paragrafi 2 e 3 nell'intento di rendere ottimale l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate, ricorrendo alle tecniche d'ingegneria finanziaria esistenti.

5. Un programma operativo ai sensi del paragrafo 2, lettera a) è un insieme organico di azioni pluriennali per la cui esecuzione si può far ricorso a uno o più Fondi strutturali e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti ed alla BEI.

All'attuazione di una forma d'intervento che implichi la partecipazione di più Fondi strutturali e/o di vari altri strumenti finanziari si può dar luogo attraverso un approccio integrato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5,

Gli interventi sono intrapresi su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato.

Articolo 6

Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post

1. L'azione comunitaria è oggetto di una sorveglianza volta ad assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi definiti dagli articoli 130 A e 130 C del trattato. Tale sorveglianza permette, se necessario, di riorientare l'azione a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione.

La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e i comitati di cui all'articolo 17 sull'attuazione delle azioni; trasmette a detti comitati la relazione annuale di cui all'articolo 16, primo comma.

2. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una sorveglianza e di una valutazione ex post volte a verificare il suo impatto con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzare le sue incidenze su problemi strutturali specifici.

3. Le modalità delle valutazione ex ante, della sorveglianza e della valutazione ex post dell'azione comunitaria sono fissate dalle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 e, per quanto concerne la BEI, dalle disposizioni statutarie che ne regolano il funzionamento.

Articolo 7

Compatibilità e controllo

1. Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi strutturali o di un intervento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi e alle politiche comunitarie, comprese quelle concernenti le regole di concorrenza, l'aggiudicazione di appalti pubblici e la protezione dell'ambiente, nonché al principio della parità di opportunità tra uomini e donne.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento finanziario, le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, precisano le regole armonizzate volte a rafforzare i controlli degli interventi strutturali. Tali disposizioni sono adattate alla natura particolare delle operazioni finanziarie in questione. Le procedure di controllo relative alle operazioni della BEI sono precisate dal suo statuto.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI

Articolo 8

Obiettivo n. 1

1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75 % della media comunitaria

Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Laender tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.

Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.

Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguità e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements " Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1.

2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato I.

3. L'elenco delle regioni è valido per sei anni a decorrere dal 1o gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra.

4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare:

- la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparità e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

- la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;

- una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale;

- una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonché indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano.

Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma.

Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'articolo 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni.

5. La Commissione valuta i piani proposti, nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:

- gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate;

- le forme d'intervento;

- il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

- la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post.

A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più piani di cui al paragrafo 4.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca.

Articolo 9

Obiettivo n. 2

1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni, regioni frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane.

2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unità territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti:

a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;

b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;

c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso.

L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, può estendersi anche:

- a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) nonché a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1;

- a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50 % alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale;

- a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industiali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone;

- a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate;

- ad altre zone industriali od urbane nelle quali l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo giustifichi.

Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione terrà conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale.

Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realtà specifiche che differiscono sul tasso di attività o di occupazione reale delle popolazioni.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 2 e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo.

Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorità e delle situazioni nazionali, la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'articolo 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo.

4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito.

5. Berlino Ovest può beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6.

6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale.

7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di riconversione regionale e sociale. I piani contengono in particolare:

- la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

- la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate;

- una valutazione ex ante della situazione ambientale della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorità competenti in materia ambientale, designate dallo Stato membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente;

- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano.

9. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste all'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:

- gli obiettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni prospettate;

- le forme d'intervento;

- il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

- la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post.

10. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 10

Obiettivi n. 3 e n. 4

1. Obiettivo n. 3

Gli Stati membri sottopongono alla Commissione piani relativi ad azioni volte a lottare contro la disoccupazione di lunga durata ed agevolare l'inserimento professionale dei giovani e delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro (obiettivo n. 3).

I piano contengono:

- la descrizione della situazione attuale, l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti, tenuto conto dei risultati delle valutazioni disponibili;

- la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e delle linee principali scelte per la realizzazione dell'obiettivo n. 3, con la quantificazione dei progressi da realizzare, per quanto la loro natura lo consente; una valutazione ex ante dell'impatto atteso, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate;

- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dell'FSE prevista nell'ambito della realizzazione dei piani, all'occorrenza in combinazione con interventi di altri strumenti comunitari di finanziamento esistenti.

La Commissione stabilisce, per ciascuno Stato membro e per i vari piani che le sono presentati, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per la realizzazione dell'obiettivo n. 3, secondo le procedure previste all'articolo 17.

2. Obiettivo n. 4

Gli Stati membri sottopongono alla Commissione piani relativi ad azioni volte ad agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione (obiettivo n. 4).

I piani contengono:

- la descrizione della situazione attuale e della probabile evoluzione dell'occupazione e delle professioni, con particolare riguardo alle esigenze di formazione e di riconversione professionale, tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

- la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee principali scelte per la realizzazione dell'obiettivo n. 4, con la quantificazione dei progressi da realizzare, per quanto la loro natura lo consente; una valutazione ex ante dell'impatto atteso, anche in materia di occupazione, dalle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie mobilizzate;

- le disposizioni adottate per associare le autorità e gli organismi competenti designati dagli Stati membri ai livelli adeguati, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal programma;

- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dell'FSE prevista nell'ambito della realizzazione del piano, all'occorenza in combinazione con interventi della BEI o di altri strumenti comunitari di finanziamento esistenti.

La Commissione stabilisce, per ciascuno Stato membro e per i vari piani che le sono presentati, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per la realizzazione dell'obiettivo n. 4, secondo le procedure previste all'articolo 17.

3. Disposizioni comuni

3.1. I piani operano una distinzione tra i dati relativi alle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 e quelli relativi al resto del territorio. I dati relativi alle regioni dell'obiettivo n. 1 possono anche essere inseriti nei piani di sviluppo regionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

3.2. Per la presentazione dei piani relativi agli obiettivi n. 3 e n. 4, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realtà specifiche che influiscono sul tasso di attività o di occupazione anche delle popolazioni.

3.3. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce i quadri comunitari di sostegno, di concerto con lo Stato membro interessato.

Ogni quadro comunitario di sostegno contiene segnatamente:

- gli obiettivi perseguiti, quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalità per la valutazione ex ante, la sorveglianza e la valutazione ex post delle azioni previste;

- le forme d'intervento;

- il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

- la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi in particolare i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post.

3.4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 11

Obiettivo n. 5a)

Le modalità di attuazione delle azioni connesse con l'adattamento delle strutture agricole e delle strutture della pesca [obiettivo n. 5a)] sono decise nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 11

bis

Obiettivo n. 5b)

1. Le zone rurali al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1 che possono beneficiare di un intervento della Comunità a titolo dell'obiettivo n. 5b) sono caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socioeconomico, valutato in base al prodotto interno lordo pro capite, e soddisfano inoltre almeno due dei tre seguenti criteri:

a) tasso elevato dell'occupazione agricola sull'occupazione totale;

b) basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unità di lavoro agricolo (ULA);

c) scarsa densità di popolazione e/o tendenza a consistente spopolamento.

Nel valutare l'ammissibilità delle zone in relazione ai criteri sopra enunciati si tiene conto dei parametri socioeconomici che permettono di constatare la gravità della situazione generale delle zone interessate, nonché della sua evoluzione.

2. L'intervento comunitario può estendersi anche ad altre zone rurali situate al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1, caratterizzate da un basso livello di sviluppo socioeconomico, qualora esse soddisfino uno o più dei seguenti criteri:

- situazione periferica delle zone o delle isole rispetto ai grandi centri di attività economica e commerciale della Comunità;

- sensibilità della zona all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nel quadro della riforma della politica agricola comune, valutata sulla base dell'evoluzione del reddito agricolo e del tasso della popolazione attiva agricola;

- struttura delle aziende agricole e struttura dell'età della popolazione attiva agricola;

- pressioni esercitate sull'ambiente e sullo spazio rurale;

- situazione delle zone situate all'interno di zone di montagna o svantaggiate, classificate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE (*)

- impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca nella zona, misurato secondo criteri obiettivi.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detti paragrafi e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 5b) e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo.

Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorità e delle situazioni nazionali, la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'articolo 17, l'elenco delle zone ammissibili. La Commissione ne informa il Parlamento europeo.

4. Nella selezione delle zone rurali e nella programmazione dell'intervento dei Fondi, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire un'effettiva concentrazione degli interventi nelle zone in cui si registrano i più gravi problemi di sviluppo rurale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono agevolarla in tale compito.

5. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i piani di sviluppo rurale. Tali piani contengono:

- la descrizione della situazione attuale e l'indicazione delle risorse finanziarie mobilizzate e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;

- la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, degli assi principali scelti per lo sviluppo rurale delle zone interessate con la quantificazione dei progressi da realizzare, per quanto la loro natura lo consente, e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle azioni al fine di garantire che esse apportino i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse mobilizzate;

- una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni previste per associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente;

- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nell'ambito della realizzazione del piano;

- l'articolazione, se del caso, con le conseguenze delle riforme della politica agricola comune e della politica comune della pesca.

6. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento, nonché con le disposizioni e le politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, in base a tali piani, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste dall'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:

- gli obiettivi di sviluppo rurale, quantificati per quanto la loro natura lo consente; i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; le modalità di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni previste;

- le forme d'intervento;

- il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;

- la durata di questi interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o dalla Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi in particolare i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post.

I quadri comunitari di sostegno relativi all'obiettivo n. 5b) possono citare, a titolo d'informazione, i dati concernenti le azioni di adeguamento delle strutture agrarie relative all'obiettivo n. 5a), da realizzare in zone interessate dall'obiettivo n. 5b).

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

(*) GU n. 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 82/786/CEE (GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19).

IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 12

Risorse e concentrazione

1. Le risorse disponibili per impegni dei Fondi strutturali e dello SFOP, espresse a prezzi 1992, ammontano a 141 471 milioni di ecu per il periodo 1994-1999.

La ripartizione annuale di tali risorse è riportata nell'allegato II.

2. Sarà fatto uno sforzo significativo di concentrazione delle risorse di bilancio a favore delle regioni in ritardo in termini di sviluppo economico che sono interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1.

Le risorse disponibili per impegni a favore di tali regioni, espresse a prezzi 1992, ammontano a 96 346 milioni di ecu per il periodo 1994-1999.

La ripartizione annuale di tali risorse è riportata nell'allegato II.

Tutte le azioni svolte a titolo degli obiettivi dal n. 1 al n. 5 a favore delle regioni dell'obiettivo n. 1 saranno contabilizzate a tal fine.

3. Per l'insieme dei quattro Stati membri interessati dall'intervento dello strumento finanziario di coesione, tra il 1992 e il 1999 l'aumento degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali deve consentire un raddoppio in termini reali degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e allo strumento finanziario di coesione.

4. Per ciascuno degli obiettivi nn. 1, 2, 3, 4 e 5b) la Commissione procede, in base a procedure trasparenti, a ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali, tenendo pienamente conto, come in precedenza, dei seguenti criteri oggettivi: la prosperità nazionale, la prosperità regionale, la popolazione delle regioni e la gravità relativa dei problemi strutturali, compreso il livello di disoccupazione e, per gli obiettivi interessati, le esigenze di sviluppo nelle zone rurali. Tali criteri sono ponderati in maniera appropriata al momento dell'attribuzione delle risorse.

Inoltre l'obiettivo n. 5a) ad esclusione dell'obiettivo n. 1 forma oggetto di una ripartizione basata principalmente sulla continuità connessa con il livello di utilizzazione delle risorse nel corso del precedente periodo di programmazione e sulle necessità strutturali specifiche rilevate nel settore dell'agricoltura e della pesca.

5. Per il periodo di cui al paragrafo 1, il 9 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali è destinato al finanziamento degli interventi intrapresi su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.

6. Ai fini della loro imputazione nel bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 e all'allegato II sono adeguati, anteriormente a ciascuna procedura di bilancio, all'evoluzione dei prezzi nella Comunità.

Articolo 13

Diversificazione dei tassi d'intervento

1. La partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni varia in funzione delle seguenti considerazioni:

- la gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, cui le azioni si riferiscono;

- la capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenendo segnatamente conto della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio;

- l'interesse particolare delle azioni dal punto di visto comunitario;

- l'interesse particolare delle azioni dal punto di vista regionale e nazionale;

- le caratteristiche proprie dei tipi d'azione in questione.

2. Questa diversificazione tiene conto dell'articolazione prevista tra sovvenzioni e prestiti erogati di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

3. La partecipazione comunitaria concessa nell'ambito dei vari Fondi e dello SFOP per gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dovrà rispettare i seguenti limiti:

- il 75 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 50 % della spesa a carico delle autorità pubbliche per le misure a favore delle regioni che possono beneficiare di un intervento legato all'obiettivo n. 1; qualora tali regioni si trovino in uno Stato membro nel quale interviene lo strumento finanziario di coesione, la partecipazione comunitaria può, in casi eccezionali debitamente giustificati, raggiungere l'80 % al massimo del costo complessivo e l'85 % al massimo del costo complessivo per le regioni ultraperiferiche e le isole greche che sono svantaggiate a causa della distanza;

- il 50 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 25 % della spesa a carico delle autorità pubbliche per le misure a favore delle altre regioni.

I tassi d'intervento minimi di cui al primo comma non valgono per gli investimenti che costituiscono fonte di introiti.

4. Gli studi preparatori e gli interventi di assistenza tecnica decisi su iniziativa della Commissione possono, in casi eccezionali debitamente giustificati, beneficiare di un contributo comunitario pari al 100 % del costo complessivo.

5. Le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, comprese quelle concernenti la partecipazione pubblica alle azioni considerate, nonché i tassi applicati agli investimenti che costituiscono fonte di introiti, sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

V. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 14

Cumulo e sovrapposizione

1. Una misura o un'azione individuale può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto del contributo di un Fondo strutturale o dello SFOP alla volta.

2. Una misura o un'azione individuale può beneficiare del contributo di un Fondo strutturale o di un altro strumento finanziario per l'esecuzione di uno solo degli obiettivi dell'articolo 1 alla volta salvo eccezione da prevedere nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

3. Un medesimo territorio può essere ammesso ai benefici di uno solo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b).

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento delle azioni pluriennali, compresi l'adeguamento dei quadri comunitari di sostegno e delle forme d'intervento, approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base della normativa dei Fondi strutturali applicabile anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni presentate ai sensi della normativa applicabile anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento vengono esaminate e approvate dalla Commissione sulla base di detta normativa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 precisano le disposizioni transitorie specifiche relative all'applicazione di questo articolo, comprese disposizioni che consentano di non interrompere l'aiuto agli Stati membri in attesa della stesura dei piani e programmi operativi secondo il nuovo sistema, e di concludere definitivamente entro il 30 settembre 1995 le procedure di concessione di contributi relative ai progetti per i quali tale concessione è stata decisa anteriormente al 1o gennaio 1989.

Articolo 16

Relazioni

Nel quadro degli articoli 130 A e 130 B del trattato, anteriormente al 1o novembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione che il presente regolamento ha ricevuto nel corso dell'anno precedente.

Nella relazione la Commissione indica in particolare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e nella concentrazione degli interventi ai sensi dell'articolo 12.

Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi conseguiti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul contributo datovi dai Fondi, dallo SFOP, dallo strumento finanziario di coesione, dalla BEI e dagli altri strumenti finanziari. Tale relazione è eventualmente accompagnata da adeguate proposte concernenti le azioni e le politiche comunitarie che incidono sulla coesione economica e sociale. La prima relazione è predisposta entro il 31 dicembre 1996.

Articolo 17

Comitati

1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da quattro comitati competenti rispettivamente per gli obietivi:

- n. 1 e n. 2:

comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri;

- n. 3 e n. 4:

comitato di cui all'articolo 124 del trattato;

- n. 5a):

- comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri (adeguamento delle strutture agrarie);

- comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri (adeguamento delle strutture della pesca);

- n. 5b):

il comitato di gestione di cui all'obiettivo n. 5a), primo sottotrattino.

2. Per gli interventi intrapresi su propria iniziativa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma, la Commissione è assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati membri.

3. Le disposizioni che precisano le modalità relative al funzionamento dei comitati di cui al paragrafo 1, nonché le misure relative alle missioni dei comitati nel quadro della gestione dei Fondi, sono emanate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 3 bis, ultimo comma.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Attuazione

L'attuazione del presente regolamento compete alla Commissione.

Articolo 19

Clausola di riesame

Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente regolamento prima del 31 dicembre 1999.

Esso si pronuncia sulla proposta secondo la procedura prevista all'articolo 130 D del trattato.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il presidente

W. CLAES

(1) GU n. C 118 del 28. 4. 1993, pag. 21.(2) Parere reso il 14 luglio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.(4) GU n. L 185 del 15. 7.1988, pag. 9.(5) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.(6) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag. 1).(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.(8) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.(9) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 BELGIO: Hainaut

GERMANIA: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen

GRECIA: L'intero paese

SPAGNA: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia

FRANCIA: Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Corse, arrondissements d'Avesnes, Douai e Valenciennes

IRLANDA: L'intero paese

ITALIA: Abruzzi (1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

PAESI BASSI: Flevoland

PORTOGALLO: L'intero paese

REGNO UNITO: Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern Ireland

ALLEGATO II

Stanziamenti d'impegno per il periodo 1994-1999

/* Tabelle: v. GUCE */