Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che
modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a
finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi
e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti
Gazzetta ufficiale n. L 193 del
31/07/1993 pag. 0005 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1
pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0017
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/93 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1993 che modifica il
regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità
strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di
quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 130 D, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88
(4), il Consiglio è tenuto a riesaminare tale regolamento, su proposta della
Commissione, entro il 31 dicembre 1993; considerando che i principi fondamentali della riforma dei Fondi strutturali
attuata nel 1988 devono continuare ad indirizzare le attività di detti Fondi
fino al 1999, ma che l'esperienza finora acquisita ha dimostrato la necessità di
introdurre dei miglioramenti volti ad aumentare l'efficacia, la semplificazione
e la trasparenza delle politiche strutturali; considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 stabilisce gli
obiettivi prioritari dell'azione svolta dalla Comunità per il tramite dei Fondi
strutturali, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri
strumenti finanziari; considerando che la Comunità ha avviato una riforma della politica agricola
comune, comprendente anche misure strutturali destinate in particolare alla
promozione dello sviluppo rurale; considerando che le azioni comunitarie per il miglioramento delle condizioni
di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 4042/89 (5); che le
azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel
settore della pesca e dell'acquacoltura sono disciplinate dal regolamento (CEE)
n. 4028/ 86 (6); che il finanziamento di tali azioni si avvale di vari mezzi di
bilancio, alcuni dei quali di pertinenza del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento»; che per riunire
l'insieme di tali mezzi in un unico strumento finanziario, il regolamento (CEE)
n. 2080/93 (7) ha istituito lo strumento finanziario di orientamento della pesca
(SFOP); che, fornendo tale strumento unico un contributo al conseguimento degli
obiettivi indicati dall'articolo 130 A del trattato, è opportuno coordinarne gli
interventi con quelli dei Fondi strutturali; che occorre pertanto estendere a
detto strumento l'insieme delle disposizioni che disciplinano i Fondi
strutturali; considerando che i Fondi strutturali costituiscono gli strumenti privilegiati
per rimediare alle perturbazioni socioeconomiche che la revisione della politica
comune della pesca potrebbe determinare in alcune zone litoranee; che, fermo
restando quanto previsto per le regioni interessate dall'obiettivo n. 1, è
dunque opportuno adeguare i criteri di ammissibilità relativi agli obiettivi n.
2 e n. 5b) in modo da tener conto di tale problematica; considerando che il regolamento (CEE) n. 792/93 (8) ha creato uno strumento
finanziario temporaneo di coesione mediante il quale la Comunità contribuisce
finanziariamente all'esecuzione di progetti relativi all'ambiente e alle reti
transeuropee di infrastrutture per i trasporti in Grecia, Spagna, Irlanda e
Portogallo, con l'esigenza per ciascuno di tali paesi di disporre di un
programma di convergenza, sottoposto all'esame del Consiglio, volto ad evitare
un eccessivo disavanzo pubblico; che detto regolamento, collocandosi nella
prospettiva dell'istituzione del Fondo di coesione previsto dall'articolo 130 D
del trattato, previsto dal trattato sull'Unione europea, ha carattere temporaneo
e sarà riesaminato entro il 31 dicembre 1993; che lo strumento finanziario
all'uopo previsto, eventualmente modificato (in appresso denominato «strumento
finanziario di coesione»), deve rientrare nell'ambito del regolamento (CEE) n.
2052/88; che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 792/93,
nessun elemento di spesa può beneficiare al tempo stesso di un contributo di
tale strumento e di un contributo del FEAOG, del Fondo sociale europeo (FSE) o
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); considerando che gli obiettivi n. 3 e n. 4 sono destinati, rispettivamente, a
lottare contro la disoccupazione di lunga durata e a facilitare l'inserimento
professionale dei giovani; che è opportuno ridefinire tali obiettivi, la cui
realizzazione è affidata all'FSE, raggruppando nell'obiettivo n. 3 gli obiettivi
n. 3 e n. 4 estendendolo all'inserimento professionale delle persone minacciate
di emarginazione dal mercato del lavoro e creando un nuovo obiettivo n. 4
destinato a facilitare l'adeguamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai
mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione; considerando che il principio della parità di opportunità tra uomini e donne
sul mercato del lavoro è un obiettivo perseguito dalla Comunità e che l'azione
strutturale deve contribuirvi; considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88
precisa le missioni del FESR; che è d'uopo sostenere gli investimenti nel
settore dell'istruzione e della sanità nelle regioni dell'obiettivo n. 1; considerando che l'articolo citato indica, al paragrafo 2, le missioni
dell'FSE; che è opportuno adeguarle per tener conto della nuova definizione
degli obiettivi n. 3 e n. 4; che nella ridefinizione delle azioni ammissibili
all'intervento dell'FSE gli aiuti all'impiego possono presentarsi in forma, tra
l'altro, di aiuti per la mobilità geografica; considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 1992 ha stabilito
le risorse disponibili da impegnare per l'attività dei Fondi strutturali e per
altre operazioni strutturali nel periodo 1993-1999; che dette risorse
costituiscono degli obiettivi di spesa; che esso ha parimenti stabilito le
risorse disponibili, in termini reali, da impegnare per l'obiettivo n. 1 nel
corso del medesimo periodo; che gli importi in questione consentiranno, nel caso
dei quattro Stati membri ammessi a beneficiare dello strumento finanziario di
coesione, un raddoppio degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e a detto
strumento finanziario e che, per tali quattro Stati membri, ciò significa 85
miliardi di ecu per il periodo 1993-1999; considerando che occorre potenziare la partnership includendo, in maniera
adeguata le parti economiche e sociali nella programmazione, sulla base di una
migliore definizione delle rispettive competenze in applicazione del principio
di sussidiarietà; considerando che occorre rafforzare la valutazione ex ante, la sorveglianza e
la valutazione ex post nonché prevedere una maggiore flessibilità
nell'attuazione degli interventi strutturali della Comunità in modo da
rispondere alle esigenze reali; che, affinché gli interventi siano efficaci e
per garantire che apportino vantaggi socioeconomici a medio termine in
considerazione delle risorse mobilizzate, occore procedere ad una valutazione ex
ante approfondita delle azioni prima di impegnare risorse comunitarie; considerando che la BEI continuerà a destinare la maggior parte delle proprie
risorse alla promozione della coesione economica e sociale e in particolare
all'ulteriore sviluppo degli interventi creditizi negli Stati membri che
beneficiano dello strumento finanziario di coesione e nelle regioni della
Comunità interessate dall'obiettivo n. 1; considerando che per migliorare la trasparenza occorre stabilire ripartizioni
indicative delle risorse disponibili per stanziamenti d'impegno dei Fondi
strutturali per Stato membro e per ciascuno degli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3, n.
4 e n. 5b); che, all'atto di tali ripartizioni, è opportuno «tener pienamente
conto come si fa attualmente della prosperità nazionale, regionale, della
popolazione delle regioni e della rispettiva gravità dei problemi strutturali,
compreso il livello della disoccupazione, e, per gli obiettivi interessati,
delle esigenze di sviluppo nelle zone rurali»; che le risorse dell'obiettivo n.
5a) al di fuori dell'obiettivo n. 1 devono essere ripartite in modo appropriato;
considerando che, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio nelle
regioni meno prospere, è auspicabile modulare i livelli della partecipazione
comunitaria alle azioni che beneficiano del sostegno dei Fondi strutturali e
che, conseguentemente, in dette regioni le aliquote delle sovvenzioni possono
eccezionalmente essere maggiorate; considerando che, per garantire l'effettiva concentrazione degli interventi,
l'azione comunitaria nell'ambito dell'obiettivo n. 2 potrebbe interessare una
popolazione pari anche al 15 % della popolazione comunitaria; considerando che, per garantire un migliore coordinamento tra gli interventi
strutturali nell'ambito degli obiettivi n. 2 e n. 5b), è opportuno che la
definizione degli elenchi delle zone ammesse ai benefici di tali due obiettivi
avvenga per quanto possibile contestualmente; considerando che le azioni volte ad accelerare l'adeguamento delle strutture
agrarie e della pesca (obiettivo n. 5a)) devono formare oggetto di un
coordinamento con gli altri obiettivi di cui al presente regolamento; considerando che i principi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono
concretizzati nel programma comunitario di politica ed azione a favore
dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile come indicato nella risoluzione del
Consiglio del 1o febbraio 1993 (9); che la politica della Comunità in materia
ambientale persegue un elevato livello di protezione, tenendo conto della
disparità di situazioni nelle varie regioni comunitarie; che le esigenze in
materia di tutela dell'ambiente devono essere tenute presenti nella definizione
e nell'attuazione delle altre politiche della Comunità; che, a tal fine, occorre
che gli Stati membri forniscano, nei programmi presentati con riguardo agli
obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b), una valutazione della situazione ambientale e
dell'impatto ambientale delle azioni previste in conformità delle vigenti
disposizioni del diritto comunitario e precisino le disposizioni adottate per
associare le loro autorità competenti in materia ambientale all'elaborazione e
all'attuazione di detti programmi; considerando che è opportuno presentare una relazione triennale sui progressi
compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo degli articoli da 1 a 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88 è
sostituito dal testo seguente: «I. OBIETTIVI E MISSIONI DEI FONDI STRUTTURALI Articolo 1 Obiettivi L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali, lo strumento
finanziario di orientamento della pesca (SFOP), istituito con il regolamento
(CEE) n. 2080/93 (*), la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri
strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi
generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali,
lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono
ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi
prioritari: 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui
sviluppo è in ritardo, in appresso denominato "obiettivo n. 1 "; 2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi
i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino
industriale, in appresso denominato "obiettivo n. 2 "; 3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare
l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone
minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato
"obiettivo n. 3 "; 4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti
industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato
"obiettivo n. 4 "; 5) promuovere lo sviluppo rurale: a) accelerando l'adeguamento delle strutture agrarie, nell'ambito della
riforma della politica agricola comune, b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, in appresso denominati rispettivamente "obiettivo n. 5a " e "obiettivo n. 5b)
". Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di
adeguamento delle strutture della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5a). (*) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 1. Articolo 2 Strumenti 1. I Fondi strutturali (FEAOG-Orientamento, FSE e FESR) e lo SFOP
contribuiscono, ciascuno secondo le norme specifiche che li displinano, al
conseguimento degli obiettivi da n. 1 a n. 5b) secondo lo schema d'intervento
qui appresso: - obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG-Orientamento, - obiettivo n. 2: FESR, FSE, - obiettivo n. 3: FSE, - obiettivo n. 4: FSE, - obiettivo n. 5a): FEAOG-Orientamento e SFOP, - obiettivo n. 5b: FEAOG-Orientamento, FSE e FESR. 2. La BEI, pur continuando ad assolvere le missioni ad essa affidate dagli
articoli 129 e 130 del trattato, contribuisce al conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1 conformemente alle modalità stabilite dal proprio statuto.
3. Gli altri strumenti finanziari esistenti possono intervenire, ciascuno
secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano, in favore di qualsiasi
azione sostenuta da uno o più Fondi strutturali ai fini del conseguimento di uno
degli obiettivi da n. 1 a n. 5b). Se del caso, la Commissione adotta le
disposizioni necessarie affinché questi strumenti possano contribuire in modo
migliore agli obiettivi indicati all'articolo 1. Articolo 3 Missione dei Fondi 1. Conformemente all'articolo 130 C del trattato, il FESR: - ha come missione fondamentale il sostegno degli obiettivi n. 1 e n. 2 nelle
regioni interessate; - inoltre, partecipa all'azione dell'obiettivo n. 5b). Fra l'altro, esso contribuisce al sostegno: a) di investimenti produttivi; b) della creazione o dell'ammodernamento di infrastrutture che contribuiscono
allo sviluppo o alla riconversione delle regioni interessate; c) di iniziative intese a sviluppare il potenziale endogeno delle regioni
interessate; d) di investimenti nel settore dell'istruzione e in quello della sanità nelle
regioni dell'obiettivo n. 1. Il FESR contribuisce inoltre al sostegno di studi od esperimenti pilota per
lo sviluppo regionale a livello comunitario, segnatamente allorché si tratti di
zone frontaliere degli Stati membri. 2. Ai sensi dell'articolo 123 del trattato, al FSE è affidato il compito di
contribuire prioritariamente al conseguimento degli obiettivi n. 3 e n. 4
nell'intera Comunità e a fornire inoltre il proprio sostegno al conseguimento
degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b). Per lottare contro la disoccupazione contribuisce segnatamente a: a) facilitare l'accesso al mercato del lavoro; b) promuovere la parità di opportunità sul mercato del lavoro; c) sviluppare le competenze, le attitudini e le qualifiche professionali;
d) favorire la creazione di posti di lavoro. In questo contesto il FSE contribuisce, soprattutto quando sono interessate
problematiche comuni a più Stati membri, alla realizzazione di studi ed
esperienze pilota. 3. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 39 del trattato, gli
interventi del FEAOG-Orientamento mirano in particolare al conseguimento dei
seguenti obiettivi: a) potenziare e riorganizzare le strutture agrarie nonché forestali in questo
contesto, comprese quelle della commercializzazione e della trasformazione dei
prodotti agricoli e silvicoli, e contribuire alla compensazione degli effetti
negativi degli svantaggi naturali sull'agricoltura; b) provvedere alla riconversione delle produzioni agricole e promuovere lo
sviluppo di attività complementari per gli agricoltori e le agricoltrici; c) contribuire a garantire un equo tenore di vita agli agricoltori e alle
agricoltrici; d) contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, alla
difesa dell'ambiente e al mantenimento dello spazio rurale (che include la
difesa delle risorse naturali dell'agricoltura). Il FEAOG-Orientamento contribuisce altresì ad azioni di assistenza tecnica e
di informazione e al sostegno di studi od esperienze pilota concernenti
l'adeguamento delle strutture agrarie e la promozione dello sviluppo rurale a
livello comunitario. 4. Le disposizioni specifiche che disciplinano l'azione di ciascun Fondo
strutturale sono quelle stabilite dalle decisioni di applicazione prese a norma
dell'articolo 130 E del trattato. In particolare esse stabiliscono le modalità d'intervento di ciascuno Fondo
in una delle forme stabilite dall'articolo 5, paragrafo 2, le condizioni di
eligibilità e di partecipazione comunitaria. Fatto salvo il paragrafo 5 del
presente articolo, esse stabiliscono inoltre le modalità di sorveglianza, di
valutazione ex post, di gestione finanziaria e di controllo delle azioni nonché
le disposizioni transitorie, rispetto alla normativa vigente, eventualmente
necessarie. 5. Il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 130 E del trattato,
stabilisce le disposizioni necessarie per provvedere al coordinamento tra gli
interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra gli interventi di
questi ultimi, quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti,
dall'altro. La Commissione e la BEI stabiliscono di comune accordo le modalità
pratiche ai fini del coordinamento dei loro interventi. Le decisioni d'applicazione cui si fa riferimento nel presente articolo
stabiliscono inoltre le disposizioni transitorie relative alle impostazioni
integrate decise nell'ambito della normativa vigente. Articolo 3bis Missione dello SFOP I compiti dello SFOP e le disposizioni specifiche, comprese quelle
transitorie, attinenti alla sua azione sono definite nel regolamento (CEE) n.
2080/93 a norma dell'articolo 43 del trattato. Le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma
dell'articolo 3, paragrafo 5 del presente regolamento si applicano allo SFOP.
II. METODO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI Articolo 4 Complementarità, partnership, assistenza tecnica 1. L'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti
o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la
Commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti
- comprese, nell'ambito delle modalità offerte dalle regole internazionali e
delle prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e
sociali - designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o
altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo
comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata "partnership ". La
partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di
valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni. La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali,
giuridiche e finanziarie di ciascun partner. 2. In forza delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni
di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 la Commissione prende iniziative e misure
d'esecuzione necessarie affinché l'azione comunitaria concorra al conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1 e apporti un valore aggiunto alle
iniziative nazionali. 3. Nel quadro della partnership, la Commissione può contribuire, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, alla preparazione,
all'esecuzione e all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori
ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato membro
interessato ed eventualmente con le autorità e gli organismi di cui al paragrafo
1. 4. Nel corso della fase preparatoria degli interventi la divisione dei
compiti tra la Commissione e gli Stati membri è quella stabilita, per ciascun
obiettivo, dagli articoli da 8 ad 11 bis. Articolo 5 Forme d'intervento 1. L'intervento finanziario dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri
strumenti finanziari esistenti a livello comunitario avrà luogo secondo forme di
finanziamento diversificate in funzione della natura delle operazioni. 2. Quanto ai Fondi strutturali e allo SFOP l'intervento finanziario assume
principalmente una delle seguenti forme: a) cofinanziamento di programmi operativi; b) cofinanziamento di un regime di aiuti nazionale, compresi i rimborsi; c) concessione di sovvenzioni globali, gestite in genere da un intermediario,
designato dallo Stato membro con l'accordo della Commissione, e da esso
suddivise in singole sovvenzioni da erogarsi ai beneficiari finali; d) cofinanziamento di progetti appropriati; e) sussidi all'assistenza tecnica, comprendenti anche le misure di
preparazione, di valutazione ex ante, di sorveglianza e di valutazione ex post
degli interventi e i progetti pilota e di dimostrazione. Le forme d'intervento, eccetto quelle previste alla lettera e) avviate su
iniziativa della Commissione, possono essere solo quelle decise dallo Stato
membro o dalle autorità competenti da esso designate e devono essere sottoposte
alla Commissione da detto Stato membro o da qualsiasi altro organismo da esso
eventualmente designato a tal fine. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, può stabilire altre
analoghe forme d'intervento. 3. L'intervento della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti ha
luogo in particolare in una delle seguenti forme e nel rispetto delle specifiche
disposizioni che disciplinano il funzionamento di questi strumenti: - prestiti individuali, prestiti globali e prestiti quadro o altre forme di
cofinanziamento di progetti o di programmi di investimenti determinati; - cofinanziamento dell'assistenza tecnica o di studi preparatori
all'elaborazione delle azioni; - garanzie. 4. I contributi finanziari combinano, in modo appropriato, gli interventi in
forma di sovvenzioni e di prestiti di cui ai paragrafi 2 e 3 nell'intento di
rendere ottimale l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate,
ricorrendo alle tecniche d'ingegneria finanziaria esistenti. 5. Un programma operativo ai sensi del paragrafo 2, lettera a) è un insieme
organico di azioni pluriennali per la cui esecuzione si può far ricorso a uno o
più Fondi strutturali e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti
ed alla BEI. All'attuazione di una forma d'intervento che implichi la partecipazione di
più Fondi strutturali e/o di vari altri strumenti finanziari si può dar luogo
attraverso un approccio integrato secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, Gli interventi sono intrapresi su iniziativa degli Stati membri o della
Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato. Articolo 6 Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post 1. L'azione comunitaria è oggetto di una sorveglianza volta ad assicurare la
realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi definiti
dagli articoli 130 A e 130 C del trattato. Tale sorveglianza permette, se
necessario, di riorientare l'azione a partire dalle necessità emerse nel corso
dell'esecuzione. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e i comitati di cui
all'articolo 17 sull'attuazione delle azioni; trasmette a detti comitati la
relazione annuale di cui all'articolo 16, primo comma. 2. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione
comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una sorveglianza e di una
valutazione ex post volte a verificare il suo impatto con riferimento agli
obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzare le sue incidenze su problemi
strutturali specifici. 3. Le modalità delle valutazione ex ante, della sorveglianza e della
valutazione ex post dell'azione comunitaria sono fissate dalle disposizioni di
cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 e, per quanto concerne la BEI, dalle
disposizioni statutarie che ne regolano il funzionamento. Articolo 7 Compatibilità e controllo 1. Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi
strutturali o di un intervento della BEI o di un altro strumento finanziario
esistente devono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti
emanati in base a questi ultimi e alle politiche comunitarie, comprese quelle
concernenti le regole di concorrenza, l'aggiudicazione di appalti pubblici e la
protezione dell'ambiente, nonché al principio della parità di opportunità tra
uomini e donne. 2. Fatte salve le disposizioni del regolamento finanziario, le disposizioni
di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, precisano le regole armonizzate volte a
rafforzare i controlli degli interventi strutturali. Tali disposizioni sono
adattate alla natura particolare delle operazioni finanziarie in questione. Le
procedure di controllo relative alle operazioni della BEI sono precisate dal suo
statuto. III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI Articolo 8 Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono
regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati
degli ultimi tre anni, inferiore al 75 % della media comunitaria Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Laender
tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole
Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello
delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi
particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il
periodo che va dal 1o gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguità e in funzione del loro
PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements " Avesnes, Douai e
Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray
sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1
è contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle regioni è valido per sei anni a decorrere dal 1o gennaio
1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in
tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti
un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra.
4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di
sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: - la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparità e
i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali
risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di
programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e
tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; - la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli
obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima
preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle
pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socioeconomici
a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; - una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la
valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate
secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle vigenti
disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le
autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla
preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonché per
garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; - una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse
finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli
assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonché
indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri
strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo
regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2
purché questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui
all'articolo 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei
piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonché gli altri elementi di cui
al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7.
Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito
della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, e di concerto con lo
Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi
strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'articolo 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: - gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro
natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale
durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento
comunitario, le modalità per la valutazione ex ante, il controllo e la
valutazione ex post delle azioni prospettate; - le forme d'intervento; - il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli
interventi e della loro provenienza; - la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli
interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari
obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e
adattato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato
membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati
durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del
controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la
Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più
piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n.
5a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in
materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca. Articolo 9 Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione
dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni, regioni frontaliere o parti di regioni,
compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane. 2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto
salvo il paragrafo 4, ad una unità territoriale del livello NUTS III che
soddisfi ciascuno dei criteri seguenti: a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media
comunitaria registrata negli ultimi tre anni; b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore
industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi
anno di riferimento a decorrere dal 1975; c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di
riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, può estendersi anche:
- a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c)
nonché a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue
ad una regione di cui all'obiettivo n. 1; - a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di
almeno il 50 % alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso
notevole dell'occupazione nel settore industriale; - a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente
subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti industriali e
dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in
settori industiali determinanti per il loro sviluppo economico con un
conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; - a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di
aree industriali degradate; - ad altre zone industriali od urbane nelle quali l'impatto socioeconomico
della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri
obiettivi, lo giustifichi. Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione terrà conto
dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media
comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di
industrializzazione e il declino industriale. Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere
come base di riferimento le realtà specifiche che differiscono sul tasso di
attività o di occupazione reale delle popolazioni. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in
considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui
al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in
base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di
concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare
dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 2 e le comunicano tutte le informazioni
utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle
proposte presentate, tenendo conto delle priorità e delle situazioni nazionali,
la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato
e secondo la procedura prevista all'articolo 17, un primo elenco triennale delle
zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo. 4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di
cui al paragrafo 9, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una
reale concentrazione degli interventi sulle zone più gravemente colpite e
nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione
particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
le informazioni che possono aiutarla in questo compito. 5. Berlino Ovest può beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo
obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6. 6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede
periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi
dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone
contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale. 7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i
criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo. 8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di
riconversione regionale e sociale. I piani contengono in particolare: - la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti
previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente
periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari
ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; - la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone
in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro
natura lo consente e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in
materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste
apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse
finanziarie mobilizzate; - una valutazione ex ante della situazione ambientale della zona di cui
trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni
di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle
vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per
associare le autorità competenti in materia ambientale, designate dallo Stato
membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano
nonché per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di
ambiente; - indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli
altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. 9. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con
gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche
menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani,
nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e di
concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla
riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire
le procedure previste all'articolo 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: - gli obiettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo
consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il
periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento
comunitario, le modalità di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex
post delle azioni prospettate; - le forme d'intervento; - il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli
interventi e della loro provenienza; - la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e
adattato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo
Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati
osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i
risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. 10. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5. Articolo 10 Obiettivi n. 3 e n. 4 1. Obiettivo n. 3 Gli Stati membri sottopongono alla Commissione piani relativi ad azioni volte
a lottare contro la disoccupazione di lunga durata ed agevolare l'inserimento
professionale dei giovani e delle persone minacciate di esclusione dal mercato
del lavoro (obiettivo n. 3). I piano contengono: - la descrizione della situazione attuale, l'indicazione dei finanziamenti
previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente
periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari
ricevuti, tenuto conto dei risultati delle valutazioni disponibili; - la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1 e delle linee principali scelte per la realizzazione
dell'obiettivo n. 3, con la quantificazione dei progressi da realizzare, per
quanto la loro natura lo consente; una valutazione ex ante dell'impatto atteso,
anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire
che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle
risorse finanziarie mobilizzate; - indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dell'FSE prevista nell'ambito
della realizzazione dei piani, all'occorrenza in combinazione con interventi di
altri strumenti comunitari di finanziamento esistenti. La Commissione stabilisce, per ciascuno Stato membro e per i vari piani che
le sono presentati, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4,
paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro
comunitario di sostegno per la realizzazione dell'obiettivo n. 3, secondo le
procedure previste all'articolo 17. 2. Obiettivo n. 4 Gli Stati membri sottopongono alla Commissione piani relativi ad azioni volte
ad agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti
industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione (obiettivo n. 4). I piani contengono: - la descrizione della situazione attuale e della probabile evoluzione
dell'occupazione e delle professioni, con particolare riguardo alle esigenze di
formazione e di riconversione professionale, tenuto conto dei risultati
disponibili delle valutazioni; - la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1, delle linee principali scelte per la realizzazione
dell'obiettivo n. 4, con la quantificazione dei progressi da realizzare, per
quanto la loro natura lo consente; una valutazione ex ante dell'impatto atteso,
anche in materia di occupazione, dalle pertinenti azioni al fine di garantire
che queste apportino vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle
risorse finanziarie mobilizzate; - le disposizioni adottate per associare le autorità e gli organismi
competenti designati dagli Stati membri ai livelli adeguati, alla preparazione e
alla realizzazione delle azioni previste dal programma; - indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dell'FSE prevista nell'ambito
della realizzazione del piano, all'occorenza in combinazione con interventi
della BEI o di altri strumenti comunitari di finanziamento esistenti. La Commissione stabilisce, per ciascuno Stato membro e per i vari piani che
le sono presentati, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4,
paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro
comunitario di sostegno per la realizzazione dell'obiettivo n. 4, secondo le
procedure previste all'articolo 17. 3. Disposizioni comuni 3.1. I piani operano una distinzione tra i dati relativi alle regioni
interessate dall'obiettivo n. 1 e quelli relativi al resto del territorio. I
dati relativi alle regioni dell'obiettivo n. 1 possono anche essere inseriti nei
piani di sviluppo regionale di cui all'articolo 8, paragrafo 4. 3.2. Per la presentazione dei piani relativi agli obiettivi n. 3 e n. 4, gli
Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realtà
specifiche che influiscono sul tasso di attività o di occupazione anche delle
popolazioni. 3.3. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza
con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche
menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce i quadri comunitari di sostegno,
di concerto con lo Stato membro interessato. Ogni quadro comunitario di sostegno contiene segnatamente: - gli obiettivi perseguiti, quantificati, per quanto la loro natura lo
consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il
periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento
comunitario, le modalità per la valutazione ex ante, la sorveglianza e la
valutazione ex post delle azioni previste; - le forme d'intervento; - il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli
interventi e della loro provenienza; - la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e
adattato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato
membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati
nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi in particolare
i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. 3.4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5. Articolo 11 Obiettivo n. 5a) Le modalità di attuazione delle azioni connesse con l'adattamento delle
strutture agricole e delle strutture della pesca [obiettivo n. 5a)] sono decise
nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5. Articolo 11 bis Obiettivo n. 5b) 1. Le zone rurali al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1 che possono
beneficiare di un intervento della Comunità a titolo dell'obiettivo n. 5b) sono
caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socioeconomico, valutato in
base al prodotto interno lordo pro capite, e soddisfano inoltre almeno due dei
tre seguenti criteri: a) tasso elevato dell'occupazione agricola sull'occupazione totale; b) basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore
aggiunto agricolo per unità di lavoro agricolo (ULA); c) scarsa densità di popolazione e/o tendenza a consistente spopolamento.
Nel valutare l'ammissibilità delle zone in relazione ai criteri sopra
enunciati si tiene conto dei parametri socioeconomici che permettono di
constatare la gravità della situazione generale delle zone interessate, nonché
della sua evoluzione. 2. L'intervento comunitario può estendersi anche ad altre zone rurali situate
al di fuori delle regioni dell'obiettivo n. 1, caratterizzate da un basso
livello di sviluppo socioeconomico, qualora esse soddisfino uno o più dei
seguenti criteri: - situazione periferica delle zone o delle isole rispetto ai grandi centri di
attività economica e commerciale della Comunità; - sensibilità della zona all'evoluzione del settore agricolo, in particolare
nel quadro della riforma della politica agricola comune, valutata sulla base
dell'evoluzione del reddito agricolo e del tasso della popolazione attiva
agricola; - struttura delle aziende agricole e struttura dell'età della popolazione
attiva agricola; - pressioni esercitate sull'ambiente e sullo spazio rurale; - situazione delle zone situate all'interno di zone di montagna o
svantaggiate, classificate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE
(*) - impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca nella
zona, misurato secondo criteri obiettivi. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in
considerazione delle informazioni comunitarie relative alle disposizioni di cui
ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in
base alle disposizioni di detti paragrafi e tenuto conto del principio di
concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare
dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 5b) e le comunicano tutte le informazioni
utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle
proposte presentate, tenendo conto delle priorità e delle situazioni nazionali,
la Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato
e secondo la procedura prevista all'articolo 17, l'elenco delle zone
ammissibili. La Commissione ne informa il Parlamento europeo. 4. Nella selezione delle zone rurali e nella programmazione dell'intervento
dei Fondi, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire un'effettiva
concentrazione degli interventi nelle zone in cui si registrano i più gravi
problemi di sviluppo rurale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le
informazioni che possono agevolarla in tale compito. 5. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i piani di
sviluppo rurale. Tali piani contengono: - la descrizione della situazione attuale e l'indicazione delle risorse
finanziarie mobilizzate e dei principali risultati delle azioni varate nel corso
del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali
comunitari ricevuti, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni;
- la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1, degli assi principali scelti per lo sviluppo rurale delle zone
interessate con la quantificazione dei progressi da realizzare, per quanto la
loro natura lo consente, e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche
in materia di occupazione, delle azioni al fine di garantire che esse apportino
i vantaggi socioeconomici a medio termine corrispondenti alle risorse
mobilizzate; - una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione di cui
trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni
di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformità delle
vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni previste per
associare le autorità competenti in materia ambientale designate dallo Stato
membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano
nonché per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di
ambiente; - indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli
altri strumenti finanziari prevista nell'ambito della realizzazione del piano;
- l'articolazione, se del caso, con le conseguenze delle riforme della
politica agricola comune e della politica comune della pesca. 6. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con
gli obiettivi del presente regolamento, nonché con le disposizioni e le
politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, in base a tali piani,
nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto
con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo
rurale per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le
procedure previste dall'articolo 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: - gli obiettivi di sviluppo rurale, quantificati per quanto la loro natura lo
consente; i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il
periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento
comunitario; le modalità di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex
post delle azioni previste; - le forme d'intervento; - il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli
interventi e della loro provenienza; - la durata di questi interventi. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e
adattato, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro o dalla Commissione di concerto con quest'ultimo,
in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso
della realizzazione delle azioni in questione, compresi in particolare i
risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. I quadri comunitari di sostegno relativi all'obiettivo n. 5b) possono citare,
a titolo d'informazione, i dati concernenti le azioni di adeguamento delle
strutture agrarie relative all'obiettivo n. 5a), da realizzare in zone
interessate dall'obiettivo n. 5b). 7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono precisate nelle
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5. (*) GU n. 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 82/786/CEE (GU n. L 327 del 24. 11. 1982, pag. 19). IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 12 Risorse e concentrazione 1. Le risorse disponibili per impegni dei Fondi strutturali e dello SFOP,
espresse a prezzi 1992, ammontano a 141 471 milioni di ecu per il periodo
1994-1999. La ripartizione annuale di tali risorse è riportata nell'allegato II. 2. Sarà fatto uno sforzo significativo di concentrazione delle risorse di
bilancio a favore delle regioni in ritardo in termini di sviluppo economico che
sono interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1. Le risorse disponibili per impegni a favore di tali regioni, espresse a
prezzi 1992, ammontano a 96 346 milioni di ecu per il periodo 1994-1999. La ripartizione annuale di tali risorse è riportata nell'allegato II. Tutte le azioni svolte a titolo degli obiettivi dal n. 1 al n. 5 a favore
delle regioni dell'obiettivo n. 1 saranno contabilizzate a tal fine. 3. Per l'insieme dei quattro Stati membri interessati dall'intervento dello
strumento finanziario di coesione, tra il 1992 e il 1999 l'aumento degli
stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali deve consentire un raddoppio in
termini reali degli impegni relativi all'obiettivo n. 1 e allo strumento
finanziario di coesione. 4. Per ciascuno degli obiettivi nn. 1, 2, 3, 4 e 5b) la Commissione procede,
in base a procedure trasparenti, a ripartizioni indicative per Stato membro
degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali, tenendo pienamente conto,
come in precedenza, dei seguenti criteri oggettivi: la prosperità nazionale, la
prosperità regionale, la popolazione delle regioni e la gravità relativa dei
problemi strutturali, compreso il livello di disoccupazione e, per gli obiettivi
interessati, le esigenze di sviluppo nelle zone rurali. Tali criteri sono
ponderati in maniera appropriata al momento dell'attribuzione delle risorse.
Inoltre l'obiettivo n. 5a) ad esclusione dell'obiettivo n. 1 forma oggetto di
una ripartizione basata principalmente sulla continuità connessa con il livello
di utilizzazione delle risorse nel corso del precedente periodo di
programmazione e sulle necessità strutturali specifiche rilevate nel settore
dell'agricoltura e della pesca. 5. Per il periodo di cui al paragrafo 1, il 9 % degli stanziamenti d'impegno
dei Fondi strutturali è destinato al finanziamento degli interventi intrapresi
su iniziativa della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 5. 6. Ai fini della loro imputazione nel bilancio generale delle Comunità
europee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 e all'allegato II sono adeguati,
anteriormente a ciascuna procedura di bilancio, all'evoluzione dei prezzi nella
Comunità. Articolo 13 Diversificazione dei tassi d'intervento 1. La partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni varia in
funzione delle seguenti considerazioni: - la gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, cui
le azioni si riferiscono; - la capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenendo
segnatamente conto della sua prosperità relativa e della necessità di evitare
aumenti eccessivi delle spese di bilancio; - l'interesse particolare delle azioni dal punto di visto comunitario; - l'interesse particolare delle azioni dal punto di vista regionale e
nazionale; - le caratteristiche proprie dei tipi d'azione in questione. 2. Questa diversificazione tiene conto dell'articolazione prevista tra
sovvenzioni e prestiti erogati di cui all'articolo 5, paragrafo 4. 3. La partecipazione comunitaria concessa nell'ambito dei vari Fondi e dello
SFOP per gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dovrà rispettare i seguenti
limiti: - il 75 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 50 % della
spesa a carico delle autorità pubbliche per le misure a favore delle regioni che
possono beneficiare di un intervento legato all'obiettivo n. 1; qualora tali
regioni si trovino in uno Stato membro nel quale interviene lo strumento
finanziario di coesione, la partecipazione comunitaria può, in casi eccezionali
debitamente giustificati, raggiungere l'80 % al massimo del costo complessivo e
l'85 % al massimo del costo complessivo per le regioni ultraperiferiche e le
isole greche che sono svantaggiate a causa della distanza; - il 50 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 25 % della
spesa a carico delle autorità pubbliche per le misure a favore delle altre
regioni. I tassi d'intervento minimi di cui al primo comma non valgono per gli
investimenti che costituiscono fonte di introiti. 4. Gli studi preparatori e gli interventi di assistenza tecnica decisi su
iniziativa della Commissione possono, in casi eccezionali debitamente
giustificati, beneficiare di un contributo comunitario pari al 100 % del costo
complessivo. 5. Le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal presente
articolo, comprese quelle concernenti la partecipazione pubblica alle azioni
considerate, nonché i tassi applicati agli investimenti che costituiscono fonte
di introiti, sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi
4 e 5. V. ALTRE DISPOSIZIONI Articolo 14 Cumulo e sovrapposizione 1. Una misura o un'azione individuale può beneficiare, per un periodo
determinato, soltanto del contributo di un Fondo strutturale o dello SFOP alla
volta. 2. Una misura o un'azione individuale può beneficiare del contributo di un
Fondo strutturale o di un altro strumento finanziario per l'esecuzione di uno
solo degli obiettivi dell'articolo 1 alla volta salvo eccezione da prevedere
nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5. 3. Un medesimo territorio può essere ammesso ai benefici di uno solo degli
obiettivi n. 1, n. 2 e n. 5b). Articolo 15 Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento delle azioni
pluriennali, compresi l'adeguamento dei quadri comunitari di sostegno e delle
forme d'intervento, approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base della
normativa dei Fondi strutturali applicabile anteriormente all'entrata in vigore
del presente regolamento. 2. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni
presentate ai sensi della normativa applicabile anteriormente all'entrata in
vigore del presente regolamento vengono esaminate e approvate dalla Commissione
sulla base di detta normativa. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 precisano le
disposizioni transitorie specifiche relative all'applicazione di questo
articolo, comprese disposizioni che consentano di non interrompere l'aiuto agli
Stati membri in attesa della stesura dei piani e programmi operativi secondo il
nuovo sistema, e di concludere definitivamente entro il 30 settembre 1995 le
procedure di concessione di contributi relative ai progetti per i quali tale
concessione è stata decisa anteriormente al 1o gennaio 1989. Articolo 16 Relazioni Nel quadro degli articoli 130 A e 130 B del trattato, anteriormente al 1o
novembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione che
il presente regolamento ha ricevuto nel corso dell'anno precedente. Nella relazione la Commissione indica in particolare i progressi conseguiti
nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e nella concentrazione
degli interventi ai sensi dell'articolo 12. Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e
al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi conseguiti nella
realizzazione della coesione economica e sociale e sul contributo datovi dai
Fondi, dallo SFOP, dallo strumento finanziario di coesione, dalla BEI e dagli
altri strumenti finanziari. Tale relazione è eventualmente accompagnata da
adeguate proposte concernenti le azioni e le politiche comunitarie che incidono
sulla coesione economica e sociale. La prima relazione è predisposta entro il 31
dicembre 1996. Articolo 17 Comitati 1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da
quattro comitati competenti rispettivamente per gli obietivi: - n. 1 e n. 2: comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri; - n. 3 e n. 4: comitato di cui all'articolo 124 del trattato; - n. 5a): - comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri
(adeguamento delle strutture agrarie); - comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri
(adeguamento delle strutture della pesca); - n. 5b): il comitato di gestione di cui all'obiettivo n. 5a), primo sottotrattino.
2. Per gli interventi intrapresi su propria iniziativa, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma, la Commissione è
assistita da un comitato di gestione composto di rappresentanti degli Stati
membri. 3. Le disposizioni che precisano le modalità relative al funzionamento dei
comitati di cui al paragrafo 1, nonché le misure relative alle missioni dei
comitati nel quadro della gestione dei Fondi, sono emanate in conformità delle
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 3 bis,
ultimo comma. VI. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18 Attuazione L'attuazione del presente regolamento compete alla Commissione. Articolo 19 Clausola di riesame Il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina il presente
regolamento prima del 31 dicembre 1999. Esso si pronuncia sulla proposta secondo la procedura prevista all'articolo
130 D del trattato.» Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1993. Per il Consiglio Il presidente W. CLAES (1) GU n. C 118 del 28. 4. 1993, pag. 21.(2) Parere reso il 14 luglio 1993
(non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 201 del 26. 7.
1993, pag. 52.(4) GU n. L 185 del 15. 7.1988, pag. 9.(5) GU n. L 388 del 30. 12.
1989, pag. 1.(6) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (GU n. L 401 del 31. 12. 1992, pag.
1).(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.(8) GU n. L 79 dell'1. 4.
1993, pag. 74.(9) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1. ALLEGATO I Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 BELGIO:
Hainaut GERMANIA: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thueringen GRECIA: L'intero paese SPAGNA: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias,
Murcia FRANCIA: Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Corse, arrondissements
d'Avesnes, Douai e Valenciennes IRLANDA: L'intero paese ITALIA: Abruzzi (1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna, Sicilia PAESI BASSI: Flevoland PORTOGALLO: L'intero paese REGNO UNITO: Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern
Ireland ALLEGATO II Stanziamenti d'impegno per il periodo 1994-1999 /* Tabelle: v. GUCE */